CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 467
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI
il 29 agosto 2003
Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il presente disegno di legge ha lo scopo di riordinare ed accorpare organicamente tutte le disposizioni regionali vigenti in materia ambientale.
Il disegno di legge è il risultato finale di una lunga ed appassionata attività di ricognizione, selezione e ridefinizione legislativa promossa e realizzata dall'Amministrazione regionale nel corso della legislatura precedente e di quella attuale.
Premesse logiche di qualsiasi processo di riordino e razionalizzazione normativi sono la conoscenza e il consolidamento di tutte le leggi esistenti ed effettivamente vigenti. Pertanto il lavoro preliminare è stato quello di costruire un quadro legislativo completo ed organico della materia in esame. A tale fine sono state schedate tutte le leggi approvate in ciascuna legislatura da parte del Consiglio regionale, utilizzando le raccolte annuali delle leggi pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione. É importante osservare che tale spoglio non si è limitato all'esame delle intitolazioni ufficiali delle leggi, ma ha tenuto conto anche di disposizioni e commi contenuti in leggi riguardanti materie diverse. Tutte le norme raccolte sono state quindi accorpate e coordinate in vista del raggiungimento del primo obiettivo ossia la redazione, nell'ambito del progetto TESEO, del "Testo unico di coordinamento delle leggi della Regione autonoma della Sardegna in materia di ambiente", recentemente pubblicato.
Sulla base del testo unico di coordinamento è stato dunque predisposto il disegno di legge che si propone. L'intento non è più - o meglio non è unicamente - quello di raccogliere ed accorpare secondo un criterio logico-sistematico la vigente disciplina legislativa, ma si è voluta utilizzare tale opportunità per effettuare degli interventi innovativi sulla base degli attuali criteri di semplificazione che informano l'ordinamento giuridico nel suo complesso e utilizzando le più recenti indicazioni statali in tema di tecnica redazionale al fine del miglioramento della qualità normativa.
Una tappa intermedia, fondamentale per giungere alla redazione del presente testo, è stata sicuramente la consultazione delle parti sociali interessate alla materia. A tale fine, sul testo unico di coordinamento, nel quale sono state inserite alcune proposte di innovazione, la Giunta regionale ha attivato un confronto con le parti sociali e con le rappresentanze degli enti locali per raccogliere osservazioni e proposte prima dell'approvazione definitiva dello schema di disegno di legge da parte della Giunta medesima.
Alla luce di tali premesse si descrivono di seguito le principali tipologie di intervento utilizzate per la predisposizione del testo finale, contenuto nel disegno di legge che si propone, esaminando in particolare gli esempi più significativi:
1) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti e introduzione, nei limiti di detto coordinamento, delle interpolazioni testuali di carattere grammaticale necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; ad esempio nell'articolo 216, comma 1, essendo la proposta di piano del Parco redatta dalla Giunta regionale in collaborazione, per i terreni da esso direttamente gestiti, con l'Ente foreste subentrato, ai sensi della legge regionale n. 24 del 1999, alla Azienda foreste demaniali, si è reso necessario sostituire il pronome femminile "essa", riferito appunto all'Azienda, con quello maschile "esso";
2) apposizione della rubrica agli articoli sprovvisti e modifica di alcune rubriche esistenti; intitolazione delle altre partizioni (titoli, capi e sezioni); si vedano per esempio le rubriche degli articoli 19-30 del disegno di legge, corrispondenti a diversi articoli della legge regionale n. 26 del 1985, istitutiva del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, che ne erano totalmente sprovvisti;
3) smembramento e accorpamento di articoli; si è operata la suddivisione di articoli troppo lunghi, quale l'articolo 96 della legge regionale n. 23 del 1998, il cui comma 3 bis è stato inserito nel capo I, sezione III, relativa alle aziende venatorie, separandolo quindi dagli altri commi, che sono andati a comporre l'articolo 198 del testo unico, inserito invece nel capo VIII, contenente disposizioni finali, transitorie e finanziarie; al contrario, è sembrato opportuno ed utile al fine dell'economia generale del testo riunire in un unico articolo norme omogenee ed affini o comunque riguardanti fattispecie unitarie: è il caso dell'articolo 14, relativo al patrimonio dell'Ente foreste, composto dagli articoli 15 e 15 bis della legge regionale n. 24 del 1999, che si è ritenuto dover accorpare in un'unica disposizione, data l'affinità dell'oggetto;
4) aggiornamento dei rinvii ad altre disposizioni che non corrispondono più allo stato della legislazione; ad esempio nell'articolo 216 il riferimento alle Leggi n. 431 del 1985 e n. 1497 del 1939 è stato sostituito con il riferimento al decreto legislativo n. 490 del 1999, contenente il testo unico delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, che ha abrogato la legislazione precedentemente in vigore, richiamata invece dalla disposizione regionale; negli articoli n. 94 e n. 96 è stato inserito un secondo comma per fare riferimento al Reg. CE 1626/94 relativo alle modalità di esercizio della pesca: all'articolo 99 è stato inserito un riferimento esplicito alla normativa nazionale applicabile (il decreto legislativo 530/1992); all'articolo 276 è stato inserito il comma 2 per richiamare il Reg. CE 338/97 sull'immissione nel territorio di fauna selvatica estranea. Le vecchie leggi regionali in materia di tutela delle acque (LL.RR. 6/1955 e 16/1973), peraltro mai applicate, sono state superate in virtù della L.R. 14/2000 che dispone l'applicazione in Sardegna della normativa nazionale in materia (decreto legislativo 152/1999);
5) aggiornamento della indicazione di alcuni organi in relazione ad una nuova ripartizione di competenze introdotta da disposizioni successive; in seguito all'entrata in vigore della L.R. 31/98 infatti si è reso necessario individuare i casi in cui le competenze in precedenza proprie della direzione politica sono ora da intendersi trasferite in capo alla direzione amministrativa; si vedano alcuni esempi agli articoli 85 (art. 2, L.R. 59/1979), 232 (art. 29, L.R. 31/1989), 312 (art. 9, L.R. 50/1986); modifica della disciplina normativa in seguito ad alcune sentenze della Corte costituzionale; in particolare, la sentenza n. 536 del 2002 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge regionale n. 5 del 2002 nella parte in cui aveva modificato la durata del calendario venatorio ha determinato la reviviscenza del testo previgente dell'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998, corrispondente all'articolo 151 del disegno di legge. In materia di protezione civile e antincendio gli interventi sono stati di semplice aggiornamento normativo, posto che tutta la materia della protezione civile attende ancora una sistemazione organica in conformità al mutato quadro legislativo nazionale e ai nuovi conferimenti effettuati alle regioni;
6) integrazione della disciplina vigente, in ragione degli incontri con le parti sociali e le rappresentanze delle autonomie locali, con alcune semplificazioni amministrative ed interventi di conferimento delle relative funzioni; si veda ad esempio all'articolo 1 la previsione del parere delle province nel procedimento di programmazione degli interventi in materia di forestazione; agli articoli 17 e 32, concernenti rispettivamente l'attività del Corpo forestale e delle compagnie barracellari, si è previsto che essa si svolga nell'ambito della programmazione non solo regionale, ma anche provinciale. Nell'articolo 109 sono state inserite le strutture provinciali tra quelle di cui si avvale l'Assessorato della difesa dell'ambiente per l'applicazione delle disposizioni sulla caccia.
Al momento di definire l'oggetto della disciplina compresa nel testo, ovvero individuare le leggi e disposizioni da inserire, rispetto al Testo unico di coordinamento che costituisce, come già detto, la base del lavoro, si è deciso quanto segue:
a) la parte riguardante l'organizzazione pubblica in materia ambientale ovvero sia le competenze dell'Assessorato stabilite dalla legge regionale n. 1 del 1977 sia la legge regionale n. 21 del 1999, che ha trasferito le funzioni in materia di controllo e lotta agli insetti nocivi e ai parassiti alle province, sono state omesse. Il motivo di tale scelte è rappresentato per quanto attiene alla prima alla necessità di mantenere in vigore la legge che ancora disciplina le attribuzioni e l'organizzazione della Giunta; per quanto concerne la seconda per la circostanza che si tratta infatti di una legge di mero conferimento di risorse e di personale, che nulla dice circa la disciplina sostanziale della materia;
b) anche sulla scorta delle osservazioni giunte dagli incontri con l'Assessorato dell'ambiente si è optato per la non inclusione delle leggi regionali concernenti gli incentivi all'industria peschereccia. Trattandosi di leggi di incentivazione il testo unico dovrebbe essere notificato alla Commissione europea con un notevole aggravio della procedura. Inoltre la normativa regionale in questo campo è caratterizzata da una stratificazione poco armonica di leggi dagli anni '50 ai nostri giorni, con svariati profili di incompatibilità con la normativa comunitaria. La materia necessita pertanto di un intervento di riordino a sé stante. Sono state invece inserite le disposizioni relative alle competenze e alle modalità di esercizio della pesca. Non è stato riprodotto l'articolo 5 della legge regionale n. 37 del 1956 che delega alle province le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, posto che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f), TUEL, questa è da considerarsi una funzione propria di tali enti. Infine in materia di forestazione, silvicoltura e sughericoltura sono stati eliminati gli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 13 del 1959, relativi agli incentivi alla silvicoltura, in quanto implicitamente abrogati dalla legge regionale n. 21 del 2000 che ha riscritto la disciplina degli incentivi regionali in agricoltura e che comprende, appunto, anche quelli alla silvicoltura e all'arboricoltura. Per quanto attiene alla sughericoltura sono stati aggiornati alla normativa regionale e comunitaria, sulla scorta delle osservazioni della Stazione sperimentale del sughero, gli articoli 364 e 365 (corrispondenti agli artt. 3 e 4, L.R. 4/1994) introducendo i corretti riferimenti attuali. In materia di gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, il testo unico recepisce con alcuni adattamenti il disegno di legge predisposto dall'Assessorato della difesa dell'ambiente. Di conseguenza sono state abrogate espressamente le precedenti disposizioni in materia (LL.RR. n. 40 e n. 41 del 1987; L.R. n. 46 del 1993, art. 1; L.R. n. 37 del 1998, art. 37);
c) si è utilizzato lo strumento dell'abrogazione espressa, a cui nel disegno di legge è dedicato l'articolo 424, al fine di soddisfare l'esigenza di abrogare espressamente tutte le leggi e disposizioni inserite nel disegno di legge. Di conseguenza il testo unico, alla sua entrata in vigore, sarà l'unica fonte legislativa nella materia trattata. L'articolo 424, inoltre, abroga espressamente anche le leggi regionali che non sono confluite nel testo unico perché ormai superate dalla legislazione successiva e non più applicate in quanto implicitamente abrogate. Si è voluto ricorrere, anche in questi casi, allo strumento dell'abrogazione espressa per meglio realizzare una generale opera di ripulitura delle disposizioni in materia ambientale.
Per consentire un'agevole e rapida consultazione del testo unico è stata predisposta la "Tavola di corrispondenza dei riferimenti legislativi previgenti", che si allega.
La tabella è costituita da due colonne:
· nella prima (articolato del testo unico) sono elencati, uno in ciascuna riga, tutti gli articoli del testo unico; spesso si è reso necessario suddividere ulteriormente gli articoli nei singoli commi dovendo inserire segnalazioni specifiche riguardanti parti limitate della norma e non la sua interezza; alcuni articoli e commi sono stati inoltre contrassegnati con asterischi il cui significato è spiegato nella legenda riportata in fondo alla pagina: l'asterisco singolo indica l'articolo o il comma aggiunto, il doppio asterisco indica l'articolo o il comma modificato dal testo unico;
· nella seconda colonna (riferimento previgente) sono riportati, riga per riga, i corrispondenti riferimenti legislativi di articoli e commi elencati nella prima colonna segnalando tutte le aggiunte, integrazioni, sostituzioni e modifiche che hanno interessato la disposizione originaria dal momento della sua entrata in vigore ad oggi.
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
1. É approvato l'unito testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente composto di 426 articoli.
INDICE SISTEMATICO
TOMO I
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE
Capo I - Ente Foreste della Sardegna
Capo II - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione sarda
Sezione I - Istituzione e struttura
Sezione II - Disposizioni in materia di personale
Capo III - Compagnie barracellari
TITOLO II
PESCA
Sezione I - Esercizio delle funzioni amministrative in materia di pesca
Sezione II - Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca
Sezione I - Pesca del corallo
Sezione II - Pesca marittima
Sezione III - Pesca dei molluschi
TITOLO III
CACCIA
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Tutela della fauna selvatica e degli ambienti
Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - Organi preposti al governo della fauna selvatica e all'esercizio venatorio
Capo III - Pianificazione faunistico-venatoria
Sezione I - Piano faunistico-venatorio regionale
Sezione II - Zone di protezione della fauna selvatica
Sezione III - Aziende venatorie
Capo IV - Esercizio dell'attività venatoria
Sezione I - Esercizio della caccia - Mezzi - Requisiti
Sezione II - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria
Sezione III - Organizzazione gestionale della caccia programmata
Sezione IV - Tutela delle produzioni agricole e zootecniche
Capo V - Divieti, vigilanza e sanzioni
Sezione I - Divieti
Sezione II - Attività di vigilanza
Sezione III - Sanzioni
Capo VI - Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia
Capo VIII - Disposizioni finali, transitorie e finanziarie
TITOLO IV
PARCHI NATURALI
Sezione I - Tutela delle aree di interesse naturalistico e ambientale
Sezione II - Pianificazione e gestione dei parchi e delle riserve
Sezione III - Norme di salvaguardia e sanzioni amministrative
Sezione IV - Contributi ai comuni per l'attuazione dei parchi
Capo II - Istituzione dei parchi naturali regionali
Sezione I -
Istituzione e organizzazione del Parco naturale regionale "Porto Conte"
Sezione II -
Programmazione e gestione delle attività del Parco naturale regionale "Porto Conte"
Sezione III -
Norme di tutela del Parco naturale regionale "Porto Conte" e sanzioni
Sezione IV -
Istituzione e organizzazione del Parco naturale regionale "Molentargius-Saline"
Sezione V -
Programmazione e gestione delle attività del Parco naturale regionale "Molentargius-Saline"
Sezione VI -
Norme di tutela del Parco naturale regionale "Molentargius-Saline" e sanzioni
TITOLO V
ANTINQUINAMENTO, TUTELA E RIPRISTINO AMBIENTALE
Capo II - Tutela dei laghi salsi
Capo III - Disposizioni in materia di inquinamento atmosferico
Capo IV - Disposizioni in materia di rifiuti
Sezione I - Disciplina della gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
Sezione II - Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
Capo V - Interventi di ripristino ambientale
TITOLO VI
FORESTAZIONE, SILVICOLTURA E SUGHERICOLTURA
Capo III - Tutela della sughericoltura
Sezione I - Interventi a favore della sughericoltura
Sezione II - Disciplina della sughericoltura
TITOLO VII
PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO
Capo I - Prevenzione e soccorso
Norme finali
TOMO II
ALLEGATI
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Allegato E
Allegato F
gli allegati sono a disposizione per la consultazione
presso il Servizio Assemblea del Consiglio regionale