CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 467

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 29 agosto 2003

 Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente


TITOLO V

Antinquinamento, tutela e ripristino ambientale

Capo IV

Disposizioni in materia di rifiuti

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
Disposizioni in materia di rifiuti

Sezione I
Disciplina della gestione dei rifiuti
e bonifica dei siti inquinati

Art. 313
Princìpi generali

1. Al fine di garantire l'adempimento dei contenuti ed indirizzi dettati dal decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni, e al fine di disciplinare in attuazione dell'articolo 3, commi 24-40, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti, sono dettate le seguenti norme.

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Art. 314
Competenze

1. La Regione esercita le competenze di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997 escluse le lettere d), e), f).

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative previste dalle leggi statali in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, utilizzo dei fanghi in agricoltura, raccolta, trasporto, stoccaggio, riutilizzo o smaltimento degli oli usati, spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, che non siano espressamente attribuite ai comuni dalle leggi statali e regionali.

3. In particolare, oltre quanto stabilito dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 22 del 1997, le Province esercitano le seguenti funzioni:

a) l'adozione dei piani provinciali per la gestione dei rifiuti, di seguito denominati piani provinciali, secondo i principi direttivi della gestione unitaria dei rifiuti in unità d'ambito ed in conformità alle previsioni del piano regionale;

b) l'individuazione, sulla base dei criteri definiti dalla Regione, e sentiti i comuni interessati, delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;

c) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla costruzione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

d) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti e delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti, nei casi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

e) l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione;

f) l'autorizzazione agli impianti mobili di smaltimento o recupero;

g) il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei fanghi in agricoltura;

h) lo svolgimento delle attività in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui al regolamento del Consiglio 259/93/CEE, del 1° febbraio 1993;

i) la determinazione, in sede di rilascio dell'autorizzazione, della tariffa di esercizio degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base dei criteri definiti dalla Regione;

l) l'accertamento di conformità della costruzione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti al progetto approvato ai sensi della normativa vigente.

4. I comuni esercitano le competenze di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 22 del 1997. I comuni esercitano la gestione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in forma associata, secondo le formule organizzative e le modalità stabilite dall'articolo 318.

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Art. 315
Programmazione regionale

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è redatto dall'Assessorato della difesa dell'ambiente di concerto con le Amministrazioni provinciali. Il documento preliminare di piano, elaborato anche per sezioni, previa approvazione della Giunta regionale, è trasmesso alla competente Commissione consiliare che si pronuncia entro novanta giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il piano si intende approvato.

2. Il piano regionale definisce il quadro complessivo delle azioni da intraprendere e dei soggetti da coinvolgere ai fini della costituzione di un sistema organico e funzionalmente integrato di gestione dei rifiuti. Le disposizioni del piano regionale hanno efficacia precettiva.

3. Il piano ha durata decennale.

4. Il piano regionale è adeguato o modificato con le medesime procedure di cui al comma 1 del presente articolo e può essere approvato o adeguato limitatamente a specifici settori o tipologie di rifiuti.

5. Il piano regionale è integrato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, redatto in conformità alle norme tecniche statali, di seguito denominato piano regionale per la bonifica.

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Art. 316
Programmazione provinciale

1. Le Province predispongono il piano provinciale di gestione dei rifiuti.

2. Il piano provinciale deve contenere i seguenti elementi :

a) l'accertamento del fabbisogno annuo di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché degli imballaggi e rifiuti da imballaggi conferiti al servizio pubblico e la previsione di una capacità di smaltimento commisurata alle esigenze provinciali, aumentata di un margine non superiore al 20 per cento al fine di fronteggiare eventuali emergenze temporanee, tenendo conto anche dell'apporto al recupero ed allo smaltimento da parte del sistema industriale;

b) l'individuazione, sulla base dei criteri indicati nel piano regionale, delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;

c) la stima dei costi per le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani e per la realizzazione degli impianti relativi;

d) la definizione dei tempi di realizzazione e dei criteri per il superamento del frazionamento delle gestioni.

3. Il piano provinciale deve altresì specificare:

a) il livello e le modalità di organizzazione per ambito territoriale e la eventuale definizione dei sub-ambiti;

b) la definizione di dettaglio degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, stabiliti per ogni ambito territoriale ottimale;

c) le specifiche sulle tipologie dei sistemi di raccolta differenziata, necessari in ciascun sub-ambito ed ai quali i comuni ivi ricadenti devono adeguarsi, per attuare le finalità di autosufficienza nell'intero ambito territoriale provinciale;

d) un apposito piano provinciale del compostaggio, che inquadri anche gli utilizzatori del compost entro l'ambito territoriale e che programmi e sostenga la diffusione territoriale della tecnica del compostaggio domestico.

4. Il piano provinciale è predisposto entro sei mesi dalla data di approvazione del piano regionale, sentiti i comuni interessati.

5. Il progetto del piano provinciale è comunicato alla Regione ed agli enti locali interessati e reso pubblico mediante deposito presso la segreteria della Provincia. Dell'avvenuto deposito è data notizia sull'Albo provinciale. Nei successivi trenta giorni, chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto e di presentare osservazioni. Entro trenta giorni dalla scadenza del suddetto termine, il Consiglio provinciale adotta il piano provinciale, pronunciandosi in modo motivato anche sulle osservazioni presentate.

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Art. 317
Valutazione di conformità dei piani provinciali

1. Il piano provinciale è sottoposto a verifica di conformità da parte della Regione che si esprime nel termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione.

2. Il piano provinciale può essere approvato anche per settori o per tipologie di rifiuti.

3. Il piano provinciale, dopo l'approvazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

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Art. 318
Forme di gestione dei rifiuti urbani
negli ambiti territoriali ottimali

1. Il piano regionale individua gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. La gestione unitaria nell'ambito territoriale ottimale spetta ai comuni che lo compongono. A tale fine essi si associano per la costituzione di una Comunità o di un Consorzio mediante convenzione di cooperazione o consorzio, secondo quanto previsto dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Il peso dei comuni all'interno delle forme associative è determinato sulla base della quantità di rifiuti prodotti.

4. La Provincia coordina le collaborazioni tra comuni per la gestione unitaria all'interno dell'ambito territoriale ed autorizza eventuali gestioni sub-provinciali di sub-ambito sulla base del piano provinciale. A tale fine la Provincia convoca la Conferenza dei comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico.

5. Il Presidente della Provincia stabilisce la forma di collaborazione sulla base delle indicazioni dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico, per ciascun ambito o sub-ambito, i comuni provvedono alla stipula della convenzione o alla costituzione del Consorzio.

7. La Comunità o il Consorzio provvede alla individuazione delle forme per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti.

8. I comuni conferiscono i rifiuti urbani e assimilati agli impianti in esercizio nell'ambito territoriale di appartenenza.

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Art. 319
Organizzazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti speciali

1. Gli impianti di stoccaggio definitivo dei rifiuti speciali ubicati nel territorio regionale sono esclusivamente al servizio dei rifiuti prodotti in ambito regionale.

2. Gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali ubicati nel territorio regionale sono prioritariamente al servizio dei rifiuti prodotti in ambito regionale e devono trovare giustificazione nel fabbisogno non soddisfatto dell'intero ambito regionale.

3. Il conferimento di aliquote di rifiuti speciali prodotti in ambiti extraregionali deve essere limitato alle quantità necessarie ad assicurare una ottimale funzionalità degli impianti di trattamento finalizzati sia allo smaltimento che al recupero. In ogni caso l'esercizio degli stessi potrà essere autorizzato a condizione che la portata unitaria dei rifiuti speciali prodotti in ambiti extraregionali non superi il 30 per cento della portata unitaria totale in ingresso agli impianti di cui sopra.

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Art. 320
Poteri sostitutivi della Regione

1. Qualora la Provincia non adotti, ovvero non provveda alle modifiche necessarie al piano provinciale conseguenti il controllo di cui all'articolo 317 entro il termine di trenta giorni, la Regione la invita ad adempiere entro i successivi trenta giorni.

2. Scaduto il termine assegnato per l'adempimento, il difensore civico regionale, a norma della legislazione regionale e nazionale vigente in materia, nomina un commissario ad acta, il quale assume i provvedimenti necessari in via sostitutiva.

3. Il commissario provvede entro sessanta giorni dalla sua nomina.

4. Le medesime disposizioni si applicano in caso di mancata convocazione della conferenza di cooperazione, di cui all'articolo 318, ovvero di mancata stipula della convenzione da parte dei comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale.

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Art. 321
Finanziamento di interventi
per la gestione dei rifiuti

1. La Regione è autorizzata a finanziare gli impianti pubblici per la gestione dei rifiuti urbani previsti nel piano di gestione dei rifiuti urbani. É attribuita priorità agli ambiti territoriali ottimali che assicurano i più elevati livelli di raccolta differenziata e agli interventi che si avvalgono dei progetti di finanza.

2. I finanziamenti attengono alle spese relative all'acquisto di impianti e di macchinari e sono concessi dalla Regione nei limiti delle disponibilità finanziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale e delle somme eventualmente trasferite dallo Stato.

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Art. 322
Autorizzazione alla realizzazione degli impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti

1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti devono presentare ai termini dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 apposita domanda all'autorità competente secondo quanto previsto dall'articolo 314.

2. I soggetti che intendono utilizzare impianti esistenti originariamente destinati alla produzione industriale per l'effettuazione di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti sono assoggettati alle procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

3. La realizzazione di varianti sostanziali sugli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzati ai sensi della normativa in materia di gestione dei rifiuti e in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata, è soggetta a nuova autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

4. Si considerano varianti sostanziali, tra l'altro, lo smaltimento o il recupero di tipologie di rifiuti con caratteristiche qualitative diverse da quelle autorizzate, ovvero modifiche impiantistiche o di processo che comportino l'aumento in misura superiore al 30 per cento della capacità di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti.

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Art. 323
Autorizzazione all'esercizio

1. L'esercizio degli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti di qualsiasi tipologia è assoggettata ad autorizzazione provinciale nei casi e con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, anche in modo contestuale all'approvazione del progetto nelle forme di cui all'articolo 27 decreto legislativo n. 22 del 1997, previo accertamento della conformità delle opere realizzate al progetto operativo, secondo la normativa vigente.

2. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti urbani deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto a favore del comune sede dell'impianto stesso, che deve essere non inferiore al 5 per cento della tariffa.

3. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla prestazione di idonee garanzie fideiussorie da parte dei soggetti titolari o gestori degli impianti, a favore dell'ente competente. Le garanzie finanziarie dovranno riguardare distintamente la fase di gestione dell'impianto e la fase successiva all'esercizio ed alla messa in sicurezza.

4. Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, alla loro scadenza quinquennale, sono rinnovate dalla Provincia. A tale fine, almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, l'interessato presenta apposita domanda alla Provincia, che decide sull'istanza prima della scadenza.

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Art. 324
Adempimenti relativi alla bonifica
ed alla messa in sicurezza delle aree inquinate

1. Gli interventi di bonifica e messa in sicurezza di cui all'articolo 17, decreto legislativo n. 22 del 1997, devono essere attuati secondo le indicazioni e nei modi e nei termini previsti dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.

2. Le aree inquinate da sottoporre a bonifica o a messa in sicurezza sono sottoposte a vincolo d'uso che inibisce ogni diversa destinazione fino all'avvenuta esecuzione degli interventi necessari.

3. La rimozione del vincolo consegue soltanto dopo che è stato realizzato il progetto di bonifica o di messa in sicurezza presentato dal responsabile o da chi ne ha titolo, ed è stato rilasciato certificato di avvenuta completa esecuzione, da parte della Provincia competente.

4. É istituito, ai sensi dell'articolo 17, comma 9 del decreto legislativo n. 22 del 1997, un fondo di rotazione per gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza di siti inquinati per i quali i comuni competenti per territorio o la Regione debbano intervenire in via sostitutiva, ferma e impregiudicata ogni iniziativa tesa all'individuazione e comunque al recupero delle spese sostenute, secondo le procedure previste dalle leggi vigenti.

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Art. 325
Anagrafe delle aree inquinate

1. Ai fini della elaborazione del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, sulla base delle notifiche presentate dai soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo, effettua il censimento ed istituisce un'anagrafe dei siti da bonificare. Ai termini dell'articolo 16 del decreto ministeriale n. 471 del 1999 viene effettuato il censimento dei siti potenzialmente contaminati.

2. L'anagrafe delle aree inquinate è tenuta dall'Assessorato della difesa dell'ambiente, che ne cura anche i relativi aggiornamenti.

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Art. 326
Programma per la bonifica delle aree interessate
da discariche di rifiuti urbani dismesse

1. Sulla base del programma regionale contenuto nel piano regionale di bonifica, le Province presentano un piano di messa in sicurezza e di bonifica delle discariche di rifiuti urbani dismesse, tenendo conto dei finanziamenti già stanziati o comunque concessi. La Regione è autorizzata a finanziare a tale scopo le Province, le quali possono erogare ai comuni contributi in conto capitale fino al 100 per cento delle opere relative. I programmi provinciali possono essere finanziati anche nelle more della predisposizione del piano regionale di bonifica delle aree inquinate.

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Art. 327
Ordinanze di necessità e urgenza

1. Fermi restando i poteri del Sindaco in materia di ordinanze contemplate dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000, il ricorso straordinario a speciali forme di gestione dei rifiuti - nel ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997 - è effettuato dal Sindaco quando l'intervento riguarda dimensione o effetti circoscritti al territorio comunale, dal Presidente della Provincia quando dimensione o effetti riguardano ambiti sovracomunali o comunque di interesse provinciale, dal Presidente della Regione in ogni altro caso.

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Art. 328
Procedure semplificate
per autosmaltimento o recupero

1. In caso di attività di autosmaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi nel luogo stesso di loro produzione, disciplinate dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ovvero di operazioni di recupero dei rifiuti individuati, disciplinate dagli articoli 31 e 33 del medesimo decreto, la Provincia iscrive in apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività, e verifica d'ufficio entro 90 giorni la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge.

2. Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni stabilite dalle leggi vigenti, intima all'interessato di conformare la propria attività ed i suoi effetti entro un termine perentorio comunque non superiore a trenta giorni. In caso di inadempienza, la Provincia dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività.

3. La costruzione di impianti di recupero dei rifiuti è sottoposta alle procedure semplificate previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in luogo delle autorizzazioni disciplinate dagli articoli 27 e 28 del medesimo decreto, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni relative alla costruzione ed all'esercizio di impianti industriali.

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Art. 329
Sezione regionale del catasto dei rifiuti
ed Osservatorio dei rifiuti

1. Nelle more della costituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, prevista dal decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni nella Legge 21 gennaio 1994, n. 61, la sezione regionale del catasto dei rifiuti, disciplinato dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è gestita dalla competente struttura dell'Assessorato regionale alla difesa dell'ambiente. É istituito presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente l'Osservatorio regionale dei rifiuti col compito di acquisire con cadenza annuale i dati relativi alla gestione tecnico-economica dei rifiuti urbani anche in ambito comunale. I dati dell'Osservatorio forniscono il supporto per le determinazioni di cui agli articoli 321 e 331.

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Art. 330
Programmazione delle attività di promozione, studio e incentivazione per favorire il recupero dei rifiuti

1. La Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, le associazioni dei consumatori, individuate ai sensi della Legge 30 luglio 1998, n. 281, nonché i sindacati e le associazioni degli imprenditori, organizza e promuove campagne di informazione dell'opinione pubblica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata ed alla diffusione delle tecnologie e delle metodiche che consentano di contenere la produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzare e recuperare gli stessi.

2. Allo scopo di favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la Regione può affidare ad università ed a istituti scientifici e di ricerca, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all'attività degli enti locali. La Regione può altresì promuovere accordi tipo con il CONAI, i consorzi di filiera e con imprese singole o associate, sulla base dei quali gli enti locali interessati, in aggiunta a quanto stabilito dagli accordi quadro tra ANCI e CONAI per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, possano attivare in maniera efficace ed efficiente servizi di raccolta differenziata.

3. La Regione e gli enti ed aziende da essa dipendenti sono tenute ad utilizzare carta riciclata in misura non inferiore al 40 per cento dei consumi annuali di carta.

4. La Regione può prescrivere alle pubbliche amministrazioni lo stesso obbligo di cui al comma 3.

5. La Regione, al fine di favorire il mercato dei rifiuti oggetto di attività di riuso, riciclo o recupero, assicura, mediante apposite direttive, che negli appalti pubblici di opere, forniture e servizi, siano determinate condizioni che prevedano l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti, a parità di prestazioni.

6. La Regione approva un programma triennale di attività per l'espletamento delle azioni di cui al presente articolo.

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Art. 331
Finanziamenti per la raccolta differenziata
dei rifiuti urbani

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare a comuni, Consorzi di comuni, Amministrazioni provinciali, Comunità montane e Consorzi industriali progetti per la realizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

2. Sono ammessi al finanziamento l'acquisto di macchinari ed attrezzature idonee alla raccolta differenziata della sostanza organica e la trasformazione del sistema di raccolta verso la raccolta secco-umido, l'acquisizione e l'allestimento di aree di livello comunale o intercomunale destinate al primo raggruppamento e deposito temporaneo delle frazioni derivanti da raccolte separate, nonché per la realizzazione dei centri di stoccaggio e riqualificazione dei materiali di livello di ambito e di sub-ambito, come definiti nel piano regionale di gestione dei rifiuti, comprese le opere infrastrutturali necessarie a garantire la salvaguardia ambientale delle aree circostanti a quelle dei centri di deposito.

3. I beneficiari sono tenuti ad uniformarsi, pena la revoca del finanziamento, ai criteri stabiliti nel piano regionale di gestione dei rifiuti ed alle conseguenti direttive dell'Assessorato della difesa dell'ambiente.

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Art. 332
Contributi per l'ammodernamento degli impianti, per favorire il recupero dei rifiuti
e per la minore produzione dei rifiuti

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata per un periodo di cinque anni a trasferire alle Amministrazioni provinciali finanziamenti atti alla concessione alle piccole e medie imprese industriali e artigiane operanti in Sardegna contributi in conto capitale per la realizzazione e l'ammodernamento di impianti destinati alla lavorazione delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

2. Il contributo non può superare il 35 per cento delle spese ammesse in relazione all'acquisto di macchinari e di attrezzature e sarà corrisposto sulla base di bandi annuali nei quali saranno definiti, a cura dell'Amministrazione regionale, i criteri e le condizioni per accedere alla contribuzione.

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Art. 333
Azioni per lo sviluppo delle raccolte
differenziate di rifiuti urbani

1. Al fine di favorire ed incentivare lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, si stabiliscono le seguenti norme di semplificazione e di disciplina gestionale:

a) i centri comunali a servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, compresi i rifiuti ingombranti, i beni durevoli e i rifiuti urbani pericolosi, non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in quanto rientranti tra le attività di raccolta, purché il materiale ivi depositato non ecceda il quantitativo medio di un carico, in termini volumetrici (30 mc.) o ponderali (20 t.) e il tempo di deposito non sia superiore a sessanta giorni. L'attività di tali centri deve essere disciplinata all'interno del regolamento comunale;

b) i produttori sono tenuti ad avviare gli imballaggi secondari e terziari presso circuiti specifici col divieto di utilizzare il sistema di raccolta ordinaria dei rifiuti urbani attivato dall'Amministrazione comunale; qualora richiesto, l'Amministrazione comunale può fornire il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari purché sia garantita la loro destinazione separata verso impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;

c) le Amministrazioni comunali sono tenute ad attivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio primari con avvio dei materiali ad impianti di trattamento, recupero e riciclaggio; qualora siano stati attivati nell'ambito territoriale ottimale provinciale di riferimento impianti di trattamento della sostanza organica da raccolta differenziata con produzione di compost di qualità, l'Amministrazione comunale è tenuta ad attivare il circuito separato di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani con invio all'impianto di trattamento;

d) entro sei mesi dalla data di approvazione della presente norma, l'Amministrazione comunale deve attivare il divieto per gli utenti del conferimento, presso il sistema di raccolta ordinaria dei rifiuti urbani, degli sfalci e potature provenienti dalla cura e manutenzione degli spazi verdi e dei giardini pubblici e privati; le Amministrazioni attivano contestualmente adeguati sistemi di informazione e sensibilizzazione al fine di sviluppare le iniziative di autorecupero di tali materiali da parte degli utenti; all'entrata in funzione degli impianti di cui alla lettera c), i residui dell'attività di sfalcio e potatura potranno essere ivi conferiti, previa attivazione di appositi circuiti separati di raccolta;

e) le Amministrazioni comunali sono tenute ad attivare il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti, adottando la destinazione preferenziale, previo eventuale utilizzo di un impianto di trattamento volumetrico o di disassemblaggio, al recupero di materia.

2. Entro sei mesi dalla data di approvazione della presente norma, i comuni sono tenuti ad integrare i regolamenti comunali di disciplina della gestione dei rifiuti, con le indicazioni di cui al comma precedente, ed a modificare in conseguenza i servizi connessi. I comuni inadempienti non possono accedere ai finanziamenti previsti nel presente capo.

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Sezione II
Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Art. 334
Oggetto del tributo in discarica dei rifiuti solidi
e definizione dei soggetti passivi

1. La Regione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 35 della Legge n. 549 del 1995 e in attuazione degli articoli 7 e 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti indicati all'articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997, finalizzato a favorire la minore produzione di rifiuti nonché il recupero dagli stessi di materia prima ed energia.

2. Ai fini della presente sezione costituiscono oggetto del tributo:

a) i rifiuti e i fanghi palabili conferiti in discarica soggetti ad autorizzazione ex articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni ed a provvedimento d'urgenza ex articolo 13 decreto legislativo n. 22 del 1997;

b) i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

c) i rifiuti smaltiti in discarica abusiva o abbandonati in depositi incontrollati.

3. Il tributo è dovuto con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento:

a) dal gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo;

b) dal gestore degli impianti di incenerimento senza recupero di energia.

4. Fermi restando gli obblighi di rimozione, avvio al recupero o allo smaltimento nonché di bonifica, rispettivamente ex articoli 14 e 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, il tributo è dovuto:

a) da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti;

b) dall'utilizzatore a qualsiasi titolo in solido con i soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

5. Qualora non sia individuato alcuno dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, l'obbligazione solidale è a carico del proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva. L'obbligazione non opera qualora l'utilizzatore o il proprietario abbiano presentato denuncia di discarica abusiva alla Provincia o alla Regione prima dell'accertamento.

6. Il tributo speciale non si applica relativamente:

a) alle attività ed agli impianti di stoccaggio o di riutilizzo dei rifiuti e dei residui previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 22 del 1997.

In particolare, non si applica ai rifiuti che risultano dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonché ai residui derivanti dalla lavorazione di rocce da cava, qualora siano depositati in discariche minerarie ovvero utilizzati per interventi di ripristino e di sistemazione ambientale o per la realizzazione di rilevati, sottofondi e altre opere edili;

b) al materiale onerosamente acquisito o derivante da processo di selezione, destinato alla copertura dei rifiuti durante la gestione della discarica o utilizzato per la sistemazione finale ed il recupero dell'area.

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Art. 335
Definizione della base imponibile
e determinazione dell'imposta

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferita in discarica, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di carico e scarico ex articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. Relativamente alle discariche abusive o ai depositi incontrollati, in mancanza di ogni registrazione o annotazione, la determinazione dell'imponibile è disposta sulla base degli accertamenti d'ufficio.

3. L'ammontare dell'imposta viene stabilito con la presente sezione.

4. Il tributo è determinato quale prodotto tra la quantità dei rifiuti conferiti, espressa in chilogrammi, e l'ammontare dell'imposta di cui al comma 3.

5. In attuazione dell'articolo 3, comma 29 della Legge n. 549 del 1995, l'ammontare del tributo, con riferimento alle diverse tipologie di rifiuti solidi e fanghi palabili di cui al precedente articolo 334, comma 2, è determinato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, entro le misure massime stabilite dall'articolo 3, comma 29, della Legge n. 549 del 1995.

6. Qualora il rifiuto sia misurato in base al volume, il coefficiente di correzione peso/volume è pari ad 1,5.

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Art. 336
Modalità di versamento
e presentazione della dichiarazione

1. Il tributo è dovuto alla Regione mediante versamento sul capitolo di bilancio dello stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 426, comma 2, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito.

2. Il versamento del tributo relativo ai conferimenti effettuati dai soggetti passivi è eseguito nel termine previsto dal comma 1.

3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui i conferimenti sono stati effettuati, i soggetti passivi sono tenuti a produrre alla Regione in triplice copia una dichiarazione relativa all'anno precedentemente decorso, dalla quale si evinca:

a) denominazione, sede, rappresentanza legale, gestore della discarica o dell'impianto;

b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

c) quantità dei rifiuti conferiti nonché, relativamente alle diverse tipologie di cui all'articolo 334, i quantitativi parziali oggetto di conferimento, specificando il trimestre di riferimento e l'indicazione dei versamenti tributari effettuati.

4. La Giunta regionale provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico a predisporre un apposito schema di dichiarazione tipo, onde consentire la semplificazione e l'uniformità espositiva dei dati richiesti.

5. Copia della dichiarazione di cui al comma 3 viene trasmessa a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di bilancio, a ciascuna Provincia nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento.

6. Le dichiarazioni presentate in difformità a quanto previsto dal presente articolo ovvero presentate oltre il termine di cui al comma 3 sono da considerarsi omesse e quindi sanzionabili ai sensi dell'articolo 339.

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Art. 337
Delega alle Province

1. Sono delegate alle Province territorialmente competenti le funzioni in materia di contenzioso amministrativo e tributario nonché la rappresentanza in giudizio dell'Ente Regione.

2. Onde consentire l'assolvimento delle funzioni attribuite ai sensi della presente sezione, è devoluta alle Province una quota pari al 20 per cento del gettito tributario; il relativo riparto è disposto annualmente mediante deliberazione della Giunta regionale, previa fissazione dei necessari parametri di riferimento.

3. Spettano altresì alle Province le somme di cui al successivo comma 6.

4. Al fine di consentire le necessarie verifiche circa lo stato di attuazione delle funzioni delegate di cui al comma 1, le Province sono tenute a presentare entro il 31 marzo all'Assessorato regionale competente in materia di ambiente, e per conoscenza all'Assessorato regionale al bilancio, una relazione dell'attività svolta nell'anno precedente, illustrativa dei dati relativi:

a) agli impianti di incenerimento senza recupero di energia e alle discariche insistenti nel proprio territorio, specificando per i nuovi impianti la data di effettivo avvio;

b) al contenzioso amministrativo e tributario;

c) all'ammontare dei tributi evasi e alle somme recuperate.

5. Le somme derivanti dal recupero di imposta sono versate dalle Province alla Regione entro il mese successivo a quello di riscossione.

6. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie sono di spettanza delle Province fatta eccezione delle somme di recupero d'imposta che sono versate alla Regione entro il mese successivo a quello di riscossione.

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Art. 338
Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie - Riscossione coattiva

1. Le violazioni di cui al presente capo sono contestate mediante processo verbale e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 33, della Legge n. 549 del 1995, dai funzionari provinciali preposti allo svolgimento dell'attività di controllo ex articolo 19 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e articolo 20 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. Qualora dagli atti si rilevi direttamente la violazione commessa, l'accertamento e l'avviso di pagamento sono disposti d'ufficio.

3. Il dirigente competente contesta la violazione al trasgressore con invito al pagamento del tributo evaso e della pena pecuniaria nella misura di cui all'articolo 339, comma 2. La contestazione della violazione con l'invito al pagamento è notificata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Entro i trenta giorni successivi alla contestazione o alla notificazione delle violazioni tributarie, gli interessati possono estinguere gli aspetti sanzionatori dell'illecito mediante versamento del tributo evaso maggiorato di una somma pari ad un sesto della misura edittale massima della sanzione prevista per la violazione commessa.

5. Le somme versate a tale titolo non sono rimborsabili.

6. In alternativa al pagamento di cui al comma 4, gli interessati, entro trenta giorni dalla notifica del pagamento, possono proporre opposizione avverso il provvedimento emesso, mediante produzione di scritti difensivi e documenti.

7. Entro i novanta giorni successivi l'autorità amministrativa, qualora ritenga fondato l'accertamento, dispone per l'emissione di motivata ingiunzione di pagamento costituente titolo esecutivo, ordinando il recupero del tributo evaso, quantificando le somme dovute, gli interessi moratori, le spese del procedimento ovvero, qualora il tributo risulti non dovuto, dispone per l'emissione di un provvedimento di archiviazione, dandone comunicazione all'interessato.

8. L'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 4 è disciplinata dalla Legge n. 689 del 1981, restando comunque esclusa la possibilità di effettuare, ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, il pagamento in misura ridotta.

9. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo sono possibili le impugnazioni previste dalla  normativa statale di riferimento.

10. Il mancato adempimento dell'obbligazione derivante dal provvedimento ingiuntivo determina la riscossione coattiva del tributo e delle relative sanzioni e maggiorazioni, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

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Art. 339
Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni previste per la violazione di altre norme in materia di rifiuti, per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia e per l'omessa o infedele dichiarazione, si applica la pena pecuniaria di cui articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

2. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo si applica la pena pecuniaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. La presentazione della dichiarazione oltre il termine stabilito dal comma 3 dell'articolo 336 è punita con la pena pecuniaria da euro 103,29 a euro 516,46.

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi, nonché la disciplina di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997 in materia di violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti, congiuntamente all'obbligo di bonifica e rimessa in pristino delle aree, si applicano nei confronti di chiunque eserciti, anche se non in via esclusiva, attività di discarica abusiva o abbandoni o scarichi rifiuti in depositi incontrollati.

5. É prevista altresì nei confronti di chi esercita l'attività di cui al comma 4 una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo, oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

6. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto in solido agli oneri indicati nei precedenti commi, nonché al risarcimento del danno ambientale qualora non dimostri di aver validamente presentato denuncia di discarica abusiva prima della contestazione della violazione di legge.

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Art. 340
Prescrizione e decadenza

1. La riscossione della somma dovuta a violazioni punite con sanzione amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

2. L'accertamento delle violazioni per le quali è prevista la comminazione di una pena pecuniaria deve essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal termine ultimo di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 336, comma 3.

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Art. 341
Fondo speciale per investimenti di tipo ambientale

1. Al fine di incentivare le attività volte:

a) alla minore produzione di rifiuti;

b) all'utilizzo di sistemi di smaltimento alternativi alla discarica;

c) al recupero dai rifiuti stessi di energia o materia prima secondaria;

d) alla bonifica dei siti inquinati;

e) all'istituzione e/o alla manutenzione delle aree protette;

f) al funzionamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;

è prevista l'istituzione di un fondo speciale costituito dal 30 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo al netto delle quote spettanti alle Province, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 337.

2. Le modalità e i criteri per l'utilizzo dei proventi di cui al comma 1 vengono disposti annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

3. Gli introiti derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta sono destinati al finanziamento di attività di recupero ambientale del settore produttivo soggetto al tributo. La quota di finanziamento massima ammissibile è determinata con deliberazione della Giunta regionale, entro i limiti de minimis previsti dalle norme comunitarie.

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Art 342
Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente testo unico l'utilizzatore, o in mancanza il proprietario del terreno ove è ubicata la discarica abusiva, è esente dalla responsabilità relativa alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 339, comma 6, qualora provveda entro tre mesi dall'emanazione del presente testo unico, alla denuncia ai competenti organi regionali.

2. Le determinazioni di cui all'articolo 335, comma 4, costituiranno oggetto di modifica a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale determinativo del coefficiente correttivo della misura minima del tributo di cui all'articolo 3, comma 29, della Legge n. 549 del 1995. In mancanza di tali determinazioni, la Giunta regionale fissa il coefficiente di correzione con propria deliberazione, tenendo conto dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

3. La misura del tributo speciale può essere rideterminata, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, entro le misure massime stabilite dall'articolo 3, comma 29, della Legge n. 549 del 1995. Qualora la misura del tributo speciale non venga rideterminata si intende prorogata la misura vigente.

4. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni statali di riferimento.

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Art. 343
Rifiuti di origine extraregionale

1. É fatto divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna, rifiuti comunque classificati di origine extraregionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rifiuti di origine extraregionale da utilizzarsi esclusivamente quali materie prime nei processi produttivi degli impianti industriali ubicati in Sardegna e già operanti alla data di approvazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2001), non finalizzati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti.

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Art. 344
Sistema del catasto dei rifiuti

1. L'Amministrazione regionale, per il funzionamento del catasto dei rifiuti, è autorizzata ad acquisire le attrezzature necessarie, nonché a stipulare convenzioni con enti, società e singoli operatori particolarmente qualificati nel campo dell'informatica.

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