CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 467

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 29 agosto 2003

 Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente


TITOLO III
Caccia

Capo III

Pianificazione faunistico-venatoria

TESTO DEL PROPONENTE

.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
Pianificazione faunistico-venatoria

Sezione I
Piano faunistico-venatorio regionale

  Art. 120
Piano faunistico-venatorio regionale
- Carta faunistica regionale

1. Nell'ambito degli obiettivi del piano generale di sviluppo e della pianificazione urbanistico-paesistico-ambientale, la Regione attua il riassetto faunistico-venatorio del proprio territorio, provvedendo ad adottare il piano faunistico-venatorio regionale.

2. Il piano faunistico-venatorio regionale è formato mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali ed è finalizzato alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale delle specie carnivore e delle altre specie, nonché al conseguimento della densità ottimale ed alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

3. Il piano individua, tenendo conto della pianificazione territoriale e della pianificazione faunistico-venatoria in atto, gli areali delle singole specie selvatiche, lo stato faunistico e vegetazionale degli habitat, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche, ripartisce il territorio secondo le diverse destinazioni e individua gli interventi volti al miglioramento della fauna e degli ambienti.

4. L'Istituto regionale per la fauna selvatica predispone la Carta faunistica regionale e provvede al suo periodico aggiornamento. La Carta è articolata in aree faunistiche omogenee e per ognuna di esse indica le specie tipiche presenti e la relativa vocazione faunistica. La Carta faunistica regionale viene adottata dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale faunistico, come strumento per la stesura e gli adeguamenti periodici della pianificazione faunistico-venatoria.

   

Art. 121
Approvazione e revisione del piano faunistico-venatorio regionale

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data del 16 agosto 1998, trasmette alle Province i criteri di omogeneità e congruenza per la predisposizione della pianificazione faunistico-venatoria e lo schema di piano provinciale come risultanti dalla pianificazione faunistico-venatoria attuata dalla Regione.

2. Le Province, entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, formulano le proprie proposte in ordine alla definizione del piano.

3. In caso di inerzia da parte delle Province nell'adempimento di cui al comma 2, trascorso il termine previsto, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, nomina un commissario ad acta per la predisposizione delle proposte di piano.

4. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte delle Province, elabora, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e sentito il Comitato faunistico regionale, la proposta di piano regionale faunistico-venatorio.

5. Il piano regionale faunistico-venatorio è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia.

6. Il piano faunistico-venatorio regionale è soggetto a revisione periodica almeno quadriennale.

7. I termini previsti nei commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di revisione del piano regionale faunistico-venatorio.

   

Art. 122
Contenuto del piano faunistico-venatorio regionale

1. Il piano faunistico-venatorio regionale deve contenere, tra l'altro:

a) l'individuazione dei comprensori faunistici omogenei in cui realizzare gli interventi di riqualificazione degli habitat delle specie di maggiore interesse, coordinati con gli interventi regionali programmati a tutela dell'ambiente;

b) l'individuazione, tenuto conto della natura del terreno, delle colture e dell'attitudine ad ospitare la fauna selvatica stanziale e migratoria, nonché dell'esigenza di tutelare e gestire le specie di fauna selvatica proprie della Sardegna:

1) delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

2) delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

3) delle zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e di ripopolamento;

4) degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), con l'obiettivo di assicurare la presenza predeterminata dei cacciatori in tali unità territoriali di gestione e il prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche presenti;

5) dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa;

6) delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;

7) dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie;

c) l'indicazione della densità venatoria programmata relativa ad ogni ambito territoriale per la caccia e dell'indice massimo delle presenze compatibili per le forme speciali di caccia;

d) l'indicazione della quota di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione degli ATC;

e) i criteri per la ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione di cui all'articolo 189, relativamente a:

1) i contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia;

2) i risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria;

3) i finanziamenti da erogarsi alle Province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione;

f) le priorità, i parametri ed i criteri di erogazione delle somme ripartite come alla lettera e) fra i diversi soggetti destinatari delle provvidenze;

g) la ripartizione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di studi, ricerche e programmi, di educazione e informazione e formazione tecnica degli operatori incaricati della gestione e della vigilanza.

   

Art. 123
Limiti di estensione delle zone di protezione della fauna selvatica e delle aziende venatorie

1. L'estensione complessiva del territorio destinato a protezione della fauna selvatica, comprendente le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, le zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna a scopo di studio e ripopolamento, i fondi chiusi e le aree dei parchi e delle riserve naturali, nazionali e regionali, non deve essere inferiore al 20 per cento e superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale della Regione. In dette percentuali sono compresi i territori agro-silvo-pastorali ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

2. Ai fini del presente titolo per territorio agro-silvo-pastorale si intende il territorio destinato all'attività agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, nonché il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, i laghi, i fiumi, gli incolti produttivi ed improduttivi e le zone montane.

3. L'estensione complessiva delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale deve essere contenuta nella percentuale del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale.

   

Sezione II
Zone di protezione della fauna selvatica

Art. 124
Finalità e dimensioni delle oasi permanenti
di protezione faunistica e di cattura

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della fauna stanziale, la sosta della fauna migratoria ed il loro irradiamento naturale.

2. Esse devono essere ubicate in zone preferibilmente demaniali di adeguata estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat.

3. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura possono avere dimensioni comunale, intercomunale e interprovinciale.

4. La fauna selvatica che risulti in esubero nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, può essere catturata a cura dell'organo di gestione, sotto la sorveglianza del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale , ed immessa dove è necessario il ripopolamento.

5. Le oasi permanenti hanno, di norma, una estensione non superiore ai 5.000 ettari, e possono fare parte delle zone di massimo rispetto dei parchi naturali.

   

Art. 125
Zone temporanee di ripopolamento e di cattura

1. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio.

2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della fauna selvatica stessa ed hanno la durata compresa fra tre e sei anni, salvo rinnovo.

3. La riapertura alla caccia avviene contemporaneamente per tutte le zone temporanee di ripopolamento e cattura in scadenza nella stessa annata venatoria e non più rinnovate.

4. La riapertura alla caccia delle zone di cui al comma 1 è subordinata alla istituzione di nuove zone, nei limiti indicati all'articolo 123, con superficie complessiva pari a quella delle aree riaperte alla caccia.

5. La istituzione delle suddette zone avviene, di norma, con il criterio della rotazione territoriale.

   

Art. 126
Costituzione e durata delle oasi permanenti
e delle zone temporanee

1. La costituzione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è disposta con determinazione del dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato regionale faunistico e avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica.

2. Nell'atto di costituzione delle zone di cui al comma 1 sono stabiliti, oltreché l'organismo a cui viene affidata la gestione, anche i criteri di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e le modalità del loro risarcimento nonché gli incentivi per l'incremento e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambientale e il controllo delle specie la cui elevata densità diventi eccessiva.

3. In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura, l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata è disposta coattivamente salvo la concessione del contributo di cui al presente titolo.

4. Ai proprietari o conduttori di terreni di proprietà privata inclusi nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura è concesso dall'Amministrazione regionale un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente titolo, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal piano faunistico-venatorio regionale.

5. La rotazione territoriale delle zone di ripopolamento e di cattura di cui al comma 5 dell'articolo 125, è disposta con determinazione del dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi di gestione.

6. La durata delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è fissata con determinazione del dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, tenendo presenti le condizioni ambientali, la consistenza della selvaggina presente ed il ritmo di incremento delle varie specie faunistiche.

   

Art. 127
Opposizione

1. Avverso il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, i proprietari ed i conduttori interessati possono proporre opposizione all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione. L'Assessorato, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del ricorso, decide in ordine all'opposizione, sentito il Comitato regionale faunistico.

   

Art. 128
Gestione delle oasi di protezione e cattura
e delle zone di ripopolamento e cattura

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura di preminente interesse internazionale, nazionale e regionale, come classificate nel piano faunistico-venatorio regionale, sono gestite dalla Regione o direttamente o per delega della stessa, dalle Province, dai comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.

2. Per la gestione diretta delle oasi la Regione si avvale dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e dei servizi periferici dell'Ente foreste della Sardegna che è pertanto autorizzato ad utilizzare anche a tal fine gli stanziamenti ed il personale destinato all'attuazione dei programmi di forestazione ed attività connesse.

3. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono gestite dalle Province, o per delega delle stesse dai comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.

4. Gli organi di gestione di cui ai commi precedenti operano sulla base di un piano di gestione redatto dagli stessi organi, sulla base di direttive disposte dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e approvato dallo stesso Assessorato.

   

Art. 129
Utilizzo dei terreni dell'Ente foreste della Sardegna

1. I terreni di proprietà dell'Ente foreste della Sardegna e quelli demaniali non compresi in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura o in zone temporanee di ripopolamento e di cattura, possono essere destinati all'esercizio della caccia programmata, purché non vietata da altre norme di legge.

   

Art. 130
Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica

1. Il dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può autorizzare la istituzione di centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti nel presente titolo e nel relativo regolamento di attuazione nonché nel piano faunistico-regionale.

2. I centri pubblici sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e sono destinati alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini di ripopolamento e di reintroduzione, nonché allo studio e alla ricerca sulle tecniche di immissione in natura della fauna selvatica finalizzate comunque alle reintroduzioni e al ripopolamento.

3. I centri pubblici istituiti preferibilmente su terreni demaniali o di proprietà pubblica sono gestiti dagli stessi enti proprietari o conduttori anche nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Con le stesse modalità indicate al comma 1, in aree adeguate per superficie e per caratteristiche ambientali, può essere autorizzata la costituzione di centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, destinati esclusivamente alla produzione naturale di specie autoctone per fini di reintroduzione e di ripopolamento. Il provvedimento di autorizzazione determina le prescrizioni di funzionamento.

5. I centri privati possono essere organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa. In essi è sempre vietato l'esercizio dell'attività venatoria mentre è consentito il prelievo mediante cattura di animali appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola o da parte di dipendenti della stessa o di persone nominativamente indicate nell'autorizzazione.

6. I centri pubblici e privati sono tenuti ad adottare un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento della riproduzione di fauna selvatica desunti dai periodici censimenti e dalle catture effettuate.

7. Il regolamento di attuazione del presente titolo, il piano faunistico regionale e le direttive dell'Assessorato della difesa dell'ambiente dettano gli indirizzi e i criteri per la istituzione, la durata, il controllo sanitario, tecnico e amministrativo e la gestione dei centri pubblici e privati.

8. Il divieto di caccia nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica deve essere segnalato mediante tabelle segnaletiche conformi a quanto previsto nell'articolo 141.

   

Art. 131
Allevamenti

1. Il dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna, può autorizzare la costituzione di allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica per scopi alimentari, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. I provvedimenti di autorizzazione hanno durata settennale e devono indicare il tipo di allevamento, la specie oggetto di allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura. L'autorizzazione è rinnovabile e viene revocata quando la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione.

3. L'allevamento di fauna selvatica per fini alimentari esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare è tenuto però a dare comunicazione all'Assessorato della difesa dell'ambiente dell'avvio dell'attività di allevamento, delle specie di fauna selvatica allevate e della loro provenienza.

4. Nelle aree destinate all'allevamento, a cura del titolare dell'autorizzazione, devono essere predisposte idonee recinzioni o altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali. La superficie interessata deve essere altresì segnalata con conformi tabelle recanti la scritta "ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA - DIVIETO DI CACCIA". La tabellazione non si applica nel caso di allevamenti ornamentali ed amatoriali.

5. Tutti gli allevamenti sono tenuti ad adottare un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento e della riproduzione di fauna selvatica, comprese le notizie di ordine sanitario.

6. Ogni animale allevato deve essere munito di contrassegno mediante anello inamovibile o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro di cui al comma 5.

7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati possono essere esposti e venduti esclusivamente esemplari muniti di contrassegno.

8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia.

9. La violazione delle norme contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo comporta, oltreché le eventuali sanzioni specifiche, la sanzione accessoria dell'ingiunzione della sospensione dell'attività di allevamento e della revoca dell'autorizzazione.

   

Art. 132
Centri faunistici attrezzati

1. Per favorire la conoscenza della fauna selvatica e la sensibilizzazione e l'educazione ambientale verso le problematiche della sua conservazione e gestione, nonché per favorire lo sviluppo del turismo naturalistico, l'Assessorato della difesa dell'ambiente può autorizzare la realizzazione di Centri faunistici attrezzati, da individuare preferibilmente all'interno delle aree protette, che possano ospitare esclusivamente fauna autoctona.

2. I Centri sono costituiti da aree recintate di dimensioni idonee alle esigenze specifiche della fauna ospitata. I Centri possono inoltre essere dotati di aree e strutture per lo svolgimento di attività didattico-informative e turistico-naturalistiche.

   

Sezione III
Aziende venatorie

Art. 133
Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

1. L'Amministrazione regionale autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza finalità di lucro e per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, e di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, a norma dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo le modalità indicate nel presente titolo, nel piano faunistico regionale e nelle direttive di cui ai commi 5 e 6.

2. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo delle aziende faunistico-venatorie ha validità decennale.

3. L'autorizzazione all'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi rustici. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza. La domanda deve essere corredata dal consenso dei consorzi dei proprietari o conduttori costituiti o dei singoli proprietari subentrati a precedenti proprietari aderenti o che avevano limitato il consenso alla durata della concessione.

4. La Regione, con il piano faunistico-venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo, nonché la distanza di ogni azienda faunistico-venatoria di nuova costituzione dalle zone di protezione.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico, individua con apposite direttive i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende faunistico-venatorie.

6. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con apposita direttiva individua i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende agri-turistico-venatorie.

   

Art. 134
Istituzione ed esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, sono rilasciate dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.

2. L'autorizzazione all'istituzione di aziende faunistico-venatorie è concessa ad associazioni che adottino uno statuto tipo approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere del Comitato regionale faunistico. L'istituzione di aziende faunistico-venatorie deve prevedere un preciso rapporto tra numero di cacciatori e superficie interessata.

3. L'esercizio dell'attività venatoria nella azienda faunistico-venatoria è riservato esclusivamente agli associati ed agli ospiti nei limiti previsti dallo statuto di cui al comma 2.

4. I soci delle associazioni titolari di una azienda faunistico-venatoria non possono esercitare l'attività venatoria alla pernice e alla lepre sarda al di fuori della stessa azienda.

5. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo di una azienda faunistico-venatoria comporta l'obbligo di assicurare la vigilanza sul territorio dell'azienda stessa. Le direttive previste dal comma 6 dell'articolo 133 disciplinano le modalità con cui deve essere assicurata la vigilanza sul territorio della azienda.

6. L'iscrizione alle associazioni titolari di una azienda faunistico-venatoria deve risultare, a cura dell'organo di gestione delle stesse, nel libretto venatorio del cacciatore associato.

   

Art. 135
Autorizzazione all'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie

1. L'Amministrazione regionale, anche prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio, può autorizzare con le modalità previste dagli articoli 133 e 136 la istituzione di aziende agri-turistico-venatorie. La superficie delle aziende agri-turistico-venatorie istituite prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio non può essere superiore al 5 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.

   

Art. 136
Istituzione delle aziende agri-turistico-venatorie

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ferme restando eventualmente quelle previste dalla legislazione statale o regionale per l'esercizio delle singole attività, sono rilasciate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Le aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite anche quando, nei terreni che di esse fanno parte, si svolgano altre attività economiche compatibili.

2. Per favorire la diffusione e la corretta gestione delle aziende agri-turistico-venatorie è consentita l'istituzione di aziende con finalità dimostrativa su terreni, preferibilmente di scarso valore ambientale e faunistico, dell'Ente foreste della Sardegna e su altre terre pubbliche o private in cui sarà possibile acquisire dati tecnico-economici, organizzativi, nonché espletare corsi di formazione professionale.

3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere intraprese, oltre alle già previste attività di carattere agri-turistico, attività di carattere venatorio, sportivo, ricreativo e culturale.

   

Art. 137
Ambiti territoriali delle aziende agri-turistico-venatorie

1. La superficie di ciascuna azienda agri-turistico-venatoria non può essere superiore ai 1.200 ettari.

   

Art. 138
Attività venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie

1. Nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie è consentita esclusivamente l'attività venatoria controllata ed a pagamento secondo le disposizioni contenute nel regolamento aziendale interno. L'attività venatoria nei confronti della selvaggina naturale di passo e della volpe può essere esercitata, dai cacciatori muniti di autorizzazione regionale e ammessi in base al regolamento aziendale, nei giorni e con le limitazioni previste dal presente titolo e dal calendario venatorio.

2. Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite zone di addestramento cani con abbattimento di fauna selvatica allevata senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 140, comma 1.

   

Art. 139
Requisiti individuali per l'esercizio venatorio
nelle aziende agri-turistico-venatorie

1. L'attività venatoria controllata nell'ambito dell'azienda agri-turistico-venatoria può essere esercitata da cacciatori muniti di regolare autorizzazione per il porto di fucile per uso di caccia.

2. Per l'esercizio dell'attività venatoria sulla fauna selvatica immessa o liberata nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie non è necessario il possesso della autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività venatoria di cui all'articolo 147.

   

Art. 140
Addestramento e allenamento cani

1. Le Province, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani in aree delimitate.

2. Nelle aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani è consentito l'abbattimento di selvaggina allevata per l'addestramento dei cani.

3. L'istituzione delle zone di cui ai commi 1 e 2 è consentita negli ATC e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite le attività cinofile nelle forme compatibili con le finalità del piano faunistico-venatorio.

   

Art. 141
Tabelle segnaletiche

1. I confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, degli ATC, dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e di allevamento con esclusione di quelli ornamentali e amatoriali, delle zone di addestramento per i cani e delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, nonché dei fondi chiusi debbono essere delimitati, a cura degli organismi di gestione e dei soggetti interessati, con tabelle perimetrali.

2. Le tabelle devono essere collocate su pali o alberi ad un'altezza da tre o quattro metri, ad una distanza di circa cento metri una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

3. Quando si tratti di terreni contigui a corsi o specchi di acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno cinquanta centimetri dal pelo dell'acqua 

4. Le tabelle devono essere collocate anche lungo i bordi delle strade interne delle aree di cui al comma 1 se dette strade superano i tre metri di larghezza; ove la larghezza delle strade sia inferiore a tre metri, le tabelle vengono apposte, ben visibili, agli ingressi.

5. Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere conformi alle indicazioni contenute nei rispettivi provvedimenti di costituzione.

6. Le tabelle perimetrali debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.