CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 467
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI
il 29 agosto 2003
Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente
TITOLO V
Antinquinamento, tutela e ripristino ambientale
Capo II
Tutela dei laghi salsi
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo II
Tutela dei laghi salsiArt. 301
Finalità1. La Regione interviene per la tutela e la ricostituzione dell'equilibrio ecologico e biologico dei laghi salsi dell'Isola anche ai fini del recupero e del razionale sfruttamento della pesca onde favorire il progresso economico e sociale delle categorie interessate.
Art. 302
Piano di interventi di valorizzazione,
utilizzazione e salvaguardia degli stagni1. Per le finalità di cui al precedente articolo, la Regione provvede alla formazione di un piano di interventi di valorizzazione, utilizzazione e salvaguardia degli stagni.
2. Il piano è predisposto dall'Assessorato della difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta medesima. Nelle stesse forme si provvede alla sua modificazione.
Art. 303
Predisposizione del piano1. Per la predisposizione del piano e per la sua attuazione, l'Assessorato della difesa dell'ambiente può avvalersi, oltre che della collaborazione dei laboratori provinciali di igiene e profilassi e di istituti universitari competenti, anche dell'opera di esperti ed organismi qualificati nelle materie attinenti agli interventi di cui al presente capo.
Art. 304
Interventi per la valorizzazione dei laghi salsi1. L'attuazione degli interventi nei compendi ittici per la valorizzazione dei laghi salsi, di cui al presente capo, è delegata agli enti indicati dall'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni e con le procedure di cui agli articoli 4 e 10 della medesima legge regionale n. 24 del 1987.