CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 467

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 29 agosto 2003

 Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente


TITOLO V

Antinquinamento, tutela e ripristino ambientale

Capo II

Tutela dei laghi salsi

TESTO DEL PROPONENTE

.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
Tutela dei laghi salsi

Art. 301
Finalità

1. La Regione interviene per la tutela e la ricostituzione dell'equilibrio ecologico e biologico dei laghi salsi dell'Isola anche ai fini del recupero e del razionale sfruttamento della pesca onde favorire il progresso economico e sociale delle categorie interessate.

   

Art. 302
Piano di interventi di valorizzazione,
utilizzazione e salvaguardia degli stagni

1. Per le finalità di cui al precedente articolo, la Regione provvede alla formazione di un piano di interventi di valorizzazione, utilizzazione e salvaguardia degli stagni.

2. Il piano è predisposto dall'Assessorato della difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio, ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta medesima. Nelle stesse forme si provvede alla sua modificazione.

   

Art. 303
Predisposizione del piano

1. Per la predisposizione del piano e per la sua attuazione, l'Assessorato della difesa dell'ambiente può avvalersi, oltre che della collaborazione dei laboratori provinciali di igiene e profilassi e di istituti universitari competenti, anche dell'opera di esperti ed organismi qualificati nelle materie attinenti agli interventi di cui al presente capo.

   

Art. 304
Interventi per la valorizzazione dei laghi salsi

1. L'attuazione degli interventi nei compendi ittici per la valorizzazione dei laghi salsi, di cui al presente capo, è delegata agli enti indicati dall'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni e con le procedure di cui agli articoli 4 e 10 della medesima legge regionale n. 24 del 1987.