CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 467

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 29 agosto 2003

 Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente


TITOLO VI

Forestazione, sivicoltura e sughericoltura

Capo I

Forestazione

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO VI
Forestazione, silvicoltura
e sughericoltura

Capo I
Forestazione

Art. 351
Verifica dell'esecuzione di lavori
di sistemazione idraulico-forestale
e dei cantieri di lavoro per scavi archeologici

1. Il certificato di collaudo dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, di importo non superiore a euro 516.456,90, finanziati dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente con fondi del bilancio regionale o provenienti da altre fonti, realizzati a cura degli Ispettorati ripartimentali delle foreste o dell'Ente foreste della Sardegna, è sostituito dal certificato di regolare esecuzione secondo i criteri previsti dall'articolo 5 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741.

2. L'importo di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 ottobre 1986, n. 111, relativo ai cantieri per scavi archeologici, è elevato a euro 103.291,38; qualora il direttore dei lavori sia architetto od ingegnere, l'importo anzidetto è elevato a euro 258.228,45.

   

Art. 352
Perizie dei lavori di sistemazione
idraulico-forestali

1. Le perizie dei lavori di sistemazione idraulico-forestali eseguiti in economia da parte degli uffici forestali del Servizio ripartimentale delle foreste e dell'Ente foreste della Sardegna non sono soggette al parere degli uffici o Comitati previsti dalla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 (Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposizioni varie in materia di lavori pubblici), e successive modificazioni.

   

Art. 353
Esecuzione delle opere
di sistemazione idraulico-forestale

1. Tutte le opere di rimboschimento e rinsaldamento e le opere strumentali connesse all'attività di sistemazione idraulico-forestale sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, e dell'articolo 92 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con provvedimento del dirigente competente.

2. Le opere di cui al comma 1 possono essere eseguite in economia, nella forma dell'amministrazione diretta o per cottimi fiduciari, anche in deroga alle norme generali sulle opere pubbliche, nei casi e modi previsti dal regolamento dei lavori in economia dell'ente.

   

Art. 354
Bacini montani

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare spese per la delimitazione, classificazione e studio dei bacini montani dell'Isola, nell'ambito dei quali attuare le opere di sistemazione idraulico-forestale considerate urgenti ed indifferibili per la sistemazione dei terreni in fase di erosione.

2. Per il raggiungimento degli scopi predetti la Regione può avvalersi dell'opera di privati professionisti nonché di enti pubblici di ricerca e di istituti universitari mediante apposite convenzioni.