CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 467
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI
il 29 agosto 2003
Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente
TITOLO VII
Protezione civile e antincendio
Capo III
Interventi urgenti
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo III
Interventi urgentiArt. 409
Spese di primo intervento in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche1. Nelle more di una disciplina organica in materia di protezione civile l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni, alle Province ed alle Comunità montane che, in occasione di calamità naturali, sono intervenuti con provvedimenti urgenti a carico dei rispettivi bilanci, contributi sulle spese sostenute per:
a) il soccorso delle persone isolate, disperse o in grave difficoltà;
b) la tutela delle reti stradali e di distribuzione dei servizi pubblici;
c) la salvaguardia dello svolgimento delle attività produttive;
d) la salvaguardia di beni di riconosciuto valore ambientale, storico, artistico;
e) il soccorso agli animali;
f) tutti gli altri interventi urgenti resi necessari dalle situazioni di emergenza verificatesi.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere anticipazioni sui contributi di cui al primo comma quando i danni provocati dall'evento calamitoso ed il pericolo imminente di danni futuri siano tali da comportare urgentissimi interventi di primo soccorso.
3. L'anticipazione è concessa con determinazione del Direttore del Servizio competente in materia di protezione civile, previa deliberazione della Giunta regionale nella quale è determinato l'ammontare dell'intervento finanziario anche sulla base di accertamenti di massima degli uffici tecnici regionali.
4. Ai fini del presente capo s'intende per calamità naturale o catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno all'incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici urgenti e straordinari.
Art. 410
Dichiarazione dello stato di calamità naturale1. Lo stato di calamità naturale deve essere dichiarato dal comune interessato con delibera della Giunta comunale.
Art. 411
Domande di ammissione ai contributi1. Le domande per essere ammessi ai contributi di cui all'articolo 409 devono essere indirizzate all'Assessore della difesa dell'ambiente entro centottanta giorni dalla data di adozione della delibera prevista dall'articolo 410.
2. Le domande da compilarsi a cura dei capi delle Amministrazioni interessate devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) copia autentica delle deliberazioni della Giunta emesse ai sensi dell'articolo 410;
b) delibera dell'organo competente, di cui sia certificata l'esecutività, con cui vengono liquidate le spese sostenute;
c) dichiarazione del capo dell'Amministrazione dalla quale risulti che tutte le somme di cui si chiede il contributo sono state utilizzate per fatti conseguenti alla calamità naturale dichiarata a norma dell'articolo 410.
3. L'Assessore della difesa dell'ambiente, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al presente capo, provvede alla liquidazione dei contributi con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale.
4. L'anticipazione concessa ai sensi dell'articolo 409, commi 2 e 3, è portata in detrazione al contributo previsto dal comma 1 del medesimo articolo.
5. Il dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, qualora nel corso dell'istruttoria rilevi l'incompletezza della documentazione prodotta, concede un termine, non superiore a trenta giorni, per l'integrazione.
Art. 412
Contributi agli enti locali
per le spese di primo intervento1. Sono rimborsate le spese anticipate dagli enti per interventi svolti, a seguito di richiesta della Regione ai sensi dell'articolo 402, comma 1. Alla domanda di contributo deve essere allegata, oltre ai documenti di cui all'articolo 411, comma 2, lettera b), una dichiarazione del capo dell'Amministrazione dalla quale risulti che le somme per cui si chiede il contributo sono state utilizzate per interventi conseguenti alla calamità per cui la Regione ha richiesto l'intervento. I termini previsti nel presente capo decorrono dalla richiesta della Regione.
Art. 413
Interventi immediati in occasione di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche1. É autorizzata la realizzazione di interventi di ripristino di infrastrutture pubbliche danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per opere di prevenzione, qualora esista pericolo di danno imminente per la mancata esecuzione delle stesse.
2. Il programma relativo agli interventi di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sulla base delle relazioni tecniche inviate dagli enti locali interessati e previo accertamento del Servizio regionale della protezione civile sullo stato di emergenza in atto.
3. La spesa è effettuata mediante accreditamento ai tesorieri degli enti locali, delegati secondo le cadenze e le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1987, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 414
Intervento straordinario per la realizzazione di un canale navigabile per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari-Elmas1. É autorizzata la spesa complessiva di euro 6.455.711,24 per la realizzazione di un canale navigabile, opportunamente segnalato anche per la navigazione notturna, per le emergenze aeroportuali dello scalo di Cagliari-Elmas, e che consenta ai mezzi adibiti ad eventuali operazioni di soccorso di raggiungere dal porto le piste di volo in modo esclusivo e sicuro.
Art. 415
Procedura di affidamento dei lavori1. In considerazione della necessità di adeguare nel più breve tempo possibile la situazione esistente alle prescrizioni di sicurezza, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è autorizzato ad affidare i lavori di cui all'articolo 414 con le procedure d'urgenza anche in deroga alla normativa vigente.