CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 467

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 29 agosto 2003

 Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente


TITOLO VII

Protezione civile e antincendio

Capo IV

Antincendio

TESTO DEL PROPONENTE

.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
Antincendio

Art. 416
Servizi antincendi nelle campagne

1. Fino a quando non saranno emanate organiche disposizioni legislative concernenti la materia compresa nel disposto dell'articolo 3, lettera c), dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, l'Amministrazione regionale, al fine di istituire o potenziare servizi di sicurezza antincendi nelle campagne, è autorizzata:

a) ad assumere personale idoneo nel numero e per il tempo strettamente necessario;

b) a concedere sovvenzioni o contributi per l'acquisto di apparecchi e materiali per l'attrezzatura di aie comunali, e premi per l'effettiva collaborazione prestata nel servizio antincendi.

   

Art. 417
Affidamento ai comuni

1. L'organizzazione dei servizi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 416 può essere affidata ai comuni.

   

Art. 418
Personale adibito all'attività di prevenzione
e lotta antincendi

1. Il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale dei terreni tenuti in occupazione temporanea, in gestione o di proprietà della Regione, può essere adibito all'attività di prevenzione e lotta antincendi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 trovano applicazione, oltre che il contratto 4 aprile 1980 di cui alla legge regionale 21 agosto 1980, n. 26, gli altri atti aggiuntivi intervenuti tra le organizzazioni sindacali degli operai forestali ed i rappresentanti sindacali dei datori di lavoro.

   

Art. 419
Fondi per lo svolgimento
delle attività di prevenzione e lotta antincendi

1. Sui fondi accreditati o da accreditare, destinati agli uffici dell'Amministrazione regionale gestori dei lavori di sistemazione idraulico-forestale possono essere disposte ordinazioni di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 418.

   

Art. 420
Ordinazione di beni e servizi

1. L'ordinazione di beni e servizi necessari alla conduzione dei lavori forestali, alla prevenzione e lotta antincendi e allo svolgimento di piani e programmi di tutela e difesa dell'ambiente può essere effettuata entro i limiti temporali degli esercizi finanziari di competenza.

2. Gli stessi beni e servizi possono essere utilizzati senza specifici vincoli di destinazione per tutte le attività ricadenti tra quelle elencate nel comma 1 del presente articolo.

   

Art. 421
Stanziamenti annuali

1. Le spese relative all'applicazione degli articoli 418, 419 e 420 sono contenute negli stanziamenti annuali destinati ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti dall'Amministrazione regionale.

   

Art. 422
Fondo regionale per la prevenzione degli incendi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un Fondo regionale per la prevenzione degli incendi presso un istituto di credito col quale viene stipulata apposita convenzione per regolamentarne la gestione e l'utilizzazione.

2. Il fondo viene utilizzato per la concessione di finanziamenti destinati all'esecuzione di opere colturali e infrastrutturali, necessarie a prevenire l'insorgenza e lo sviluppo degli incendi nei territori interessati da impianti di forestazione produttiva.

3. Il finanziamento viene concesso per una sola volta, per ettaro rimboschito, alle imprese proprietarie degli impianti, secondo parametri fissati annualmente dall'Amministrazione regionale, in relazione ai costi da sostenere.

4. Il finanziamento, coi relativi interessi determinati ai sensi del comma 5, deve essere rimborsato in due quote: la prima, in misura pari al 40 per cento al periodo del primo taglio produttivo, la seconda, per la restante parte, al periodo del secondo taglio. Comunque, il rimborso della prima quota deve avvenire tra l'ottavo ed il dodicesimo anno dall'impianto e la seconda tra il quindicesimo ed il diciottesimo anno dall'impianto.

5. La somma da rimborsare è pari all'importo delle anticipazioni ricevute, maggiorate degli interessi annuali capitalizzati ad un tasso di favore pari a quello applicato nelle operazioni di credito agrario di miglioramento, vigente al momento dell'erogazione.

6. La concessione dei finanziamenti è subordinata alla stipulazione di apposita polizza assicurativa contro la perdita del prodotto, in modo che venga coperta al netto la somma erogata.

7. Nel finanziamento può essere incluso anche un contributo attualizzato sul premio di assicurazione, in misura pari al 50 per cento dell'importo dei premi annuali

8. La dotazione del fondo è stabilita in euro 1.032.913,80.

   

Art. 423
Modifica del fondo regionale
per la prevenzione degli incendi

1. A parziale modifica della normativa fissata con l'articolo 424, si stabilisce quanto segue:

a) gli interessi gravanti sui mutui concessi a valere sul fondo potranno essere rimborsati anche con scadenza semestrale;

b) il contributo sul premio di assicurazione può essere pagato anche in concomitanza col pagamento dei premi e deve riguardare solo la polizza integrativa per i lavori finanziati, fermo restando che il premio della polizza base contro il rischio degli incendi è a carico delle imprese proprietarie degli impianti e deve prevedere l'aggiornamento dei valori assicurati.