CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 467

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 29 agosto 2003

 Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente


TITOLO VI

Forestazione, sivicoltura e sughericoltura

Capo II

Silvicoltura

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
Silvicoltura

Art. 355
Attribuzione di funzioni
al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

1. Nelle more del trasferimento agli enti locali delle funzioni attualmente esercitate dalle Camere di commercio e concernenti le determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al r.d. n. 3267 del 1923, le stesse sono attribuite alla direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Le Camere di commercio competenti per territorio sono delegate a portare a compimento i procedimenti in carico alla data del 22 aprile 2002.

   

Art. 356
Vincolo idrogeologico

1. I terreni con soprassuolo boschivo - esclusi quelli con cespugliame della bassa macchia mediterranea - con chiome interessanti con la proiezione almeno il 50 per cento della superficie del terreno, o che comunque comprendono più di cento piante o ceppaie per ettaro, in considerazione della protezione che offrono al suolo, possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico.

2. Sono considerati alberatura sparsa, ancorché presentino i requisiti di cui al comma 1, i soprassuoli interessanti una superficie inferiore ad un ettaro.

   

Art. 357
Notificazione e opposizione
al vincolo idrogeologico

1. L'applicazione dell'articolo 356 è subordinata alla notificazione del vincolo ai singoli proprietari interessati da parte degli organi forestali.

2. Entro sessanta giorni da tale notifica, gli interessati possono fare richiesta motivata all'Amministrazione regionale per ottenere l'esclusione dal vincolo dei terreni.

3. Il dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente deve decidere sulla domanda con sua determinazione, sentito il Comitato tecnico regionale per l'agricoltura, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. La richiesta di esclusione dal vincolo non sospende l'applicazione del medesimo.

   

Art. 358
Norme applicabili

1. Tutti i terreni con soprassuolo boschivo di cui all'articolo 356, essendo vincolati per scopi idrogeologici, devono essere sfruttati in base alle prescrizioni di massima ed a quelle di polizia forestale vigenti.

2. Ai terreni con soprassuolo boschivo di cui all'articolo 356 si applicano le disposizioni del presente capo e quelle stabilite con leggi dello Stato, purché non in contrasto con il medesimo.

   

Art. 359
Limitazioni al pascolo

1. Nei terreni di cui all'articolo 356 è consentito il pascolo del bestiame, comprese le capre, salve le conseguenti limitazioni:

a) nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere concesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno;

b) nei boschi adulti troppo radi e deperienti, a seguito di deliberazione della Camera di commercio, industria e agricoltura, su proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, può essere altresì vietato il pascolo fino a che venga assicurata la ricostituzione dei boschi stessi.

   

Art. 360
Divieto di accensione di fuochi

1. Durante il periodo 15 giugno - 30 settembre è vietato accendere fuochi per qualsiasi motivo nei terreni di cui all'articolo 356.

2. I conduttori di fondi confinanti con terreni di cui all'articolo 356, i quali durante detto periodo volessero accendere fuochi sul proprio fondo, devono darne avviso al proprietario del terreno ricoperto da soprassuolo boschivo almeno tre giorni prima della data stabilita per l'accensione.

3. Chiunque esercita attività da cui possa derivare pericolo di incendio per un terreno boschivo ubicato a distanza inferiore ai cento metri, è obbligato, durante il suddetto periodo, a tenere costantemente ripulita da qualsiasi vegetazione e dissodata una striscia di terreno larga almeno cinque metri, ed opportunamente disposta in modo da evitare qualsiasi pericolo di incendio.

4. Restano salve tutte le altre disposizioni in materia ed in particolare quelle del regolamento relativo alla prevenzione degli incendi approvato con regio decreto legge 14 luglio 1898, n. 368, purché non in contrasto con le norme del presente capo.

   

Art. 361
Acquisizione di territorio boschivo
da parte della Regione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare terreni da rimboschire o già boscati per incorporarli nel proprio demanio forestale al fine di sistemarli e valorizzarli con il rimboschimento e con l'esercizio di una razionale silvicoltura secondo le norme stabilite dall'articolo 111 e seguenti del regio decreto n. 3267 del 1923.