CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 467

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 29 agosto 2003

 Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente


TITOLO II
Pesca

Capo III

Pesche speciali

TESTO DEL PROPONENTE

.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
Pesche speciali

Sezione I
Pesca del corallo

Art. 84
Requisiti

1. Nelle acque del mare territoriale della Sardegna la pesca del corallo può essere esercitata esclusivamente da pescatori professionisti, che siano muniti di autorizzazione regionale, salvi i casi previsti dal comma 3 dell'articolo 87.

   

Art. 85
Autorizzazione regionale

1. L'autorizzazione regionale di cui all'articolo 84 ha durata annuale. Essa viene concessa, sospesa o revocata con determinazione del dirigente competente dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente sulla base delle disposizioni contenute nella presente sezione.

   

Art. 86
Attrezzi consentiti

1. La pesca di corallo, nelle acque del mare territoriale della Sardegna, può essere esercitata unicamente con la piccozza, usata da pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea.

2. É vietato l'uso di qualsivoglia attrezzo diverso da quello previsto dal comma 1.

   

Art. 87
Decreto di regolamentazione annuale

1. Annualmente l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con proprio decreto che, su conforme deliberazione della Giunta regionale, deve essere emanato entro il mese di gennaio, determina:

a) la durata del periodo di pesca;

b) la quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente;

c) in quali zone tale pesca può essere esercitata;

d) i termini di scadenza per la presentazione delle domande, le modalità e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 84;

e) l'ammontare della tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione.

2. In detto decreto l'Assessore competente può indicare il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi annualmente.

3. L'Assessore della difesa dell'ambiente, ove sussistano motivi di ricerca scientifica o di studio non riconducibili ad attività di carattere economico connesse alla pesca del corallo può, per periodi limitati nel tempo, concedere autorizzazioni anche a persone non iscritte tra i pescatori professionisti.

   

Art. 88
Divieto temporaneo di pesca

1. Nel determinare le zone di pesca dell'articolo 87, o con apposito decreto quando le esigenze della tutela ecologica o faunistica lo richiedano, l'Assessore può vietare, in determinate zone e per periodi di tempo non inferiori a tre anni, la pesca del corallo.

2. Sull'introduzione del divieto di cui al comma 1 l'Assessore deve preventivamente sentire il parere del capo dell'Ufficio circondariale marittimo territorialmente competente e, ove lo richiedano, delle Amministrazioni comunali interessate.

   

Art. 89
Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Al titolare dell'autorizzazione è fatto obbligo di presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro trenta giorni dal termine del periodo permissivo di pesca e comunque unitamente all'eventuale domanda di rinnovo dell'autorizzazione, una relazione in cui siano indicate le zone ove la pesca si è svolta ed i relativi quantitativi di corallo pescati.

   

Art. 90
Monitoraggio delle zone di pesca

1. L'Amministrazione regionale provvede al rilevamento dei banchi di corallo, ai fini di un razionale sfruttamento delle risorse biologiche di detti banchi.

2. Per la realizzazione di tale scopo l'Amministrazione regionale può avvalersi dell'opera di:

a) istituti specializzati;

b) singoli, imprese private ed enti pubblici specializzati.

   

Art. 91
Formazione professionale

1. Al fine di agevolare la formazione professionale dei pescatori di corallo, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa delibera della Giunta regionale può:

a) organizzare direttamente o finanziare, in tutto o in parte, appositi corsi di addestramento professionale per la pesca del corallo con l'ausilio di apparecchiature individuali, autonome o no di respirazione;

b) concedere, previo concorso, assegni a favore dei giovani residenti in Sardegna che intendano frequentare i corsi predetti.

   

Art. 92
Sanzioni

1. Chi peschi corallo privo dell'autorizzazione, oltre alla confisca del natante, delle relative attrezzature e del corallo pescato, incorre nella sanzione amministrativa non inferiore a euro 2.582,28 e non superiore a euro 25.822,84; inoltre non può ottenere l'autorizzazione per un periodo di tempo non inferiore a tre anni.

2. Chi, provvisto dell'autorizzazione di cui al presente capo, peschi corallo in zone nelle quali detta pesca sia vietata ai sensi dell'articolo 87 e dell'articolo 88, oltre alla confisca del natante, delle relative attrezzature e del corallo pescato, incorre nella sanzione amministrativa non inferiore a euro 2.582,28 e non superiore a euro 25.822,84 e nel ritiro e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, che non può riottenere prima che siano trascorsi meno di tre anni dalla data dell'infrazione.

3. Chi, provvisto dell'autorizzazione di cui al presente capo, effettui con l'uso di apparecchiature individuali autonome o no di respirazione, altra pesca che non sia quella del corallo, incorre, oltre che nella confisca di tutto il pescato, nel ritiro e nella conseguente sospensione dell'autorizzazione, che non può riottenere prima che siano trascorsi non meno di uno e non più di due anni dalla data dell'infrazione e nella sanzione amministrativa non inferiore a euro 129,11 e non superiore a euro 1.291,14.

4. Il contravvenire al divieto di cui al comma 2 dell'articolo 86 comporta:

a) la confisca del natante e degli attrezzi difformi da quelli stabiliti nell'articolo citato;

b) la confisca del corallo che eventualmente si trovasse a bordo del natante;

c) il ritiro e la successiva revoca dell'autorizzazione che non si può riottenere prima che siano trascorsi meno di tre anni dalla data dell'infrazione;

d) la sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.032,91 e non superiore a euro 10.329,14.

   

Art. 93
Recidiva

1. Le somme ed i tempi relativi alle sanzioni amministrative, previsti nel presente capo, si intendono raddoppiate per coloro i quali, avendo commesso una delle infrazioni di cui sopra, ne commettono un'altra o la stessa entro cinque anni.

   

Sezione II
Pesca marittima

Art. 94
Divieti

1. Nelle acque del mare territoriale della Sardegna è vietato l'esercizio della pesca mediante l'uso delle reti alla deriva o vaganti.

2. L'esercizio della pesca nelle acque del mare territoriale della Sardegna avviene secondo le modalità di cui al regolamento CE n. 1626/94.

   

Art. 95
Sanzioni

1. Chiunque contravvenga al divieto di cui all'articolo 94 è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.582,28 ad un massimo di euro 10.329,14.

2. La trasgressione comporta altresì la confisca del pescato, delle reti e degli attrezzi impiegati.

   

Sezione III
Pesca dei molluschi

Art. 96
Divieti

1. Nelle acque del mare territoriale della Sardegna è vietato l'esercizio della pesca di molluschi bivalvi con l'uso di apparecchi turbosoffianti.

2. L'esercizio della pesca nelle acque del mare territoriale della Sardegna avviene secondo le modalità di cui al regolamento CE n. 1626/94.

   

Art. 97
Sanzioni

1. Chiunque contravvenga al divieto di cui all'articolo 96 è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.582,28 ad un massimo di euro 10.329,14.

2. La trasgressione comporta, altresì, la confisca del pescato, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati e la confisca della nave ad esaurimento del procedimento contenzioso.

   

Art. 98
Istituzione di zone di studio sui datteri di mare

1. Al fine di ricostituire le popolazioni di datteri di mare l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire zone di studio e di sperimentazione nell'ambiente marino costiero avvalendosi di istituti universitari specializzati ed in collaborazione con i pescatori professionali subacquei.

   

Art. 99
Vendita di molluschi eduli lamellibranchi

1. Alla conservazione e alla vendita dei molluschi eduli lamellibranchi si applicano le disposizioni nazionali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530.