CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 467

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 29 agosto 2003

 Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente


TITOLO I
Organizzazione

Capo II

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione sarda

TESTO DEL PROPONENTE

.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
della Regione sarda

Sezione I
Istituzione e struttura

Art. 17
Istituzione

1. É istituito il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione sarda.

2. Nel quadro della programmazione regionale e provinciale il Corpo provvede, in base alle leggi vigenti, alle seguenti funzioni:

a) tutela tecnica ed economica dei boschi;

b) tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali del comune e degli enti pubblici;

c) tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;

d) tutela della flora e della vegetazione;

e) tutela dei pascoli montani;

f) propaganda forestale e ambientale;

g) difesa del suolo dall'erosione;

h) controllo dei semi e delle piantine forestali;

i) quant'altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste;

l)     ogni altra funzione attribuita con legge o regolamento.

3. Al Corpo sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti nelle materie indicate al precedente comma e in particolare nelle seguenti materie:

a) caccia;

b) pesca nelle acque interne e marittime;

c) incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane;

d) polizia forestale;

e) polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche;

f) beni culturali.

4. Il Corpo provvede inoltre alla statistica e all'inventario forestale e può predisporre studi sui problemi di interesse forestale e montano ai fini della difesa del suolo e avanzare proposte di soluzione agli organi competenti.

5. Il Corpo esercita i compiti di cui al presente articolo anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo-pastorale dell'Ente foreste della Sardegna, in accordo con gli uffici dell'ente competenti per territorio.

6. Sono affidati altresì al Corpo compiti di collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile.

 

 

Art. 18
Ispettorati ripartimentali e stazioni forestali

1. Le circoscrizioni territoriali degli Ispettorati ripartimentali corrispondono a quelle indicate dall'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 (I controlli sugli enti locali), e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le sedi delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale e le rispettive circoscrizioni sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Sezione II
Disposizioni in materia di personale

Art. 19
Funzioni tecniche del personale

1. Il personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'articolo 17 e gli altri compiti stabiliti con legge o regolamento, nell'ambito della categoria di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita a' termini del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297.

 

 

Art. 20
Assunzione di personale con qualifica di ispettore forestale

1. L'assunzione del personale con qualifica di ispettore forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblici concorsi.

2. Ai concorsi pubblici di cui al comma 1 sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali siano in possesso di laurea in scienze forestali, scienze agrarie, ingegneria civile, ingegneria idraulica, geologia, scienze biologiche, scienze naturali e giurisprudenza.

3. I concorsi pubblici sono indetti separatamente in riferimento allo specifico titolo di studio tra quelli indicati nel precedente secondo comma, in modo da assicurare che i due terzi del contingente degli ispettori forestali siano costituiti da laureati in scienze forestali.

4. L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972. In difetto di tale attribuzione il provvedimento di nomina è revocato.

 

 

Art. 21
Assunzione di personale con qualifica di guardia forestale

1. L'assunzione del personale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale ha luogo per pubblico concorso regionale.

2. I posti messi a concorso vengono ripartiti a livello provinciale, in base all'estensione territoriale, alle caratteristiche ambientali ed alle esigenze funzionali, con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.

3. Ai vincitori del concorso spetta il diritto di opzione della sede provinciale di assegnazione, in relazione alla posizione di graduatoria finale, con obbligo di permanenza nello stesso ambito provinciale per almeno cinque anni.

4. Al concorso pubblico di cui ai precedenti commi, sono ammessi i candidati che, fermi gli altri requisiti generali previsti per l'ammissione agli impieghi regionali, siano in possesso dei requisiti psico-fisici di cui al comma 3 del successivo articolo 22, del diploma di scuola media inferiore ed abbiano età compresa tra i 18 ed i 30 anni, fatte salve le elevazioni e le esenzioni di legge.

5. Non sono ammessi al concorso i candidati che siano stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

 

 

Art. 22
Prove d'esame
e accertamento dei requisiti psico-fisici

1. Il concorso di cui all'articolo 21 si svolge in diverse fasi, secondo programmi di esami determinati dall'Assessorato degli affari generali d'intesa con l'Assessorato della difesa dell'ambiente ed indicati nel bando di concorso medesimo.

2. La prima fase del concorso è volta ad accertare, attraverso prove teorico-pratiche, il possesso di adeguata conoscenza generale dei problemi e delle tecniche relativi alla tutela dell'ambiente e si conclude con la formazione della graduatoria di merito degli idonei per un numero pari a quello dei posti messi a concorso aumentato in misura non superiore al 15 per cento, secondo le indicazioni del bando del concorso medesimo.

3. I candidati risultati idonei sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio a cura dell'Istituto di medicina del lavoro dell'Università degli studi di Cagliari o del Collegio medico costituito presso l'Ospedale militare di Cagliari. Il candidato può farsi assistere da un medico di sua fiducia. Coloro che non risultino in possesso dei requisiti di cui al presente comma sono esclusi dalla graduatoria di idoneità, con provvedimento motivato dell'Assessore regionale competente in materia di personale.

4. Ai fini previsti dal comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare le eventuali apposite convenzioni.

 

 

Art. 23
Corso di formazione e nomina

1. La seconda fase del concorso è volta a sviluppare le attitudini ai compiti di istituto attraverso la partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la Scuola forestale dello Stato o istituto pubblico.

2. A tal fine l'Amministrazione è autorizzata a stipulare con gli idonei un contratto di formazione per il limitato periodo del corso di formazione.

3. Durante la partecipazione al corso agli idonei spetta il trattamento economico previsto per gli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato.

4. Al termine del corso gli idonei devono superare gli esami tecnico-pratici che si svolgeranno presso la Scuola.

5. Coloro che avranno superato gli esami di cui al comma 4 sono nominati in prova,secondo l'ordine di graduatoria stilata in base alla valutazione finale riportata negli esami di cui al comma 4. L'ammissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza a' termini del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.

6. La graduatoria del concorso è utilizzata per il conferimento dei posti che si rendessero vacanti entro due anni dalla sua pubblicazione.

7. Gli oneri relativi alla partecipazione ai corsi di formazione previsti al comma 1, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'Amministrazione regionale.

 

 

Art. 24
Assunzione di personale con qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale

1. Per l'assunzione del personale con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli, salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. In sede di prima applicazione, agli impiegati del ruolo unico regionale con la qualifica di guardia forestale e di vigilanza ambientale che, prescindendosi dai limiti di età abbiano almeno sei anni di anzianità nella qualifica stessa e non abbiano subito alcuna sanzione disciplinare nel periodo di cinque anni anteriori al bando, è riservato il cinquanta per cento dei posti a concorso con arrotondamento all'unità superiore.

3. I candidati risultati idonei nella prima fase del concorso vengono ammessi a frequentare apposito corso di formazione tecnico-professionale di durata non inferiore a mesi sei, presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato. L'ammissione al corso è disposta nel rispetto della graduatoria di merito che è formata secondo la percentuale di aumento di cui all'articolo 22, comma 2, fatta comunque salva la riserva di cui al comma 2 riferita ai posti a concorso.

4. Durante il periodo di frequenza del prescritto corso di formazione tecnico-professionale il personale del ruolo unico conserva il diritto al trattamento giuridico ed economico spettante per l'appartenenza al predetto ruolo. Agli altri idonei spetta il trattamento economico previsto per gli allievi sottufficiali del Corpo forestale dello Stato.

5. I vincitori del concorso sono nominati in prova con l'attribuzione del grado di vice-brigadiere. L'immissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale, della qualifica di agente di pubblica sicurezza a' termini del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato.

6. I sottufficiali di nuova nomina sono destinati alle stazioni forestali.

7. Gli oneri relativi alla partecipazione al corso, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'Amministrazione regionale.

 

 

Art. 25
Convenzioni

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione statale le convenzioni relative ai corsi di cui agli articoli 23 e 24,e eventualmente anche con le Università, le convenzioni attinenti alla specializzazione ed aggiornamento professionale del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

 

 

Art. 26
Gradi

1. Al personale con la qualifica di sottufficiale forestale e di vigilanza ambientale sono attribuiti i gradi di brigadiere, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo scelto al compimento del quadriennio di permanenza nel grado immediatamente inferiore, purché nel medesimo periodo non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare.

2. Al personale con la qualifica di guardia forestale è attribuito il grado di guardia scelta al compimento del quadriennio di effettivo servizio nella qualifica di guardia forestale, purché nel medesimo periodo non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare.

3. Nell'ipotesi in cui al personale di cui ai commi 1 e 2 sia stata irrogata sanzione disciplinare, l'attribuzione del grado successivo è subordinata alla conforme deliberazione del competente Comitato di servizio, ed è comunque assoggettata ai ritardi previsti per le promozioni dall'articolo 83 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. L'attribuzione dei gradi disposta ai sensi dei precedenti commi determina effetti esclusivamente sotto il profilo della gerarchia-funzionale.

 

 

Art. 27
Comando delle stazioni forestali
e di vigilanza ambientale

1. Il comando delle stazioni forestali e di vigilanza ambientale è esercitato dal sottufficiale forestale più elevato in grado, in servizio nelle stesse stazioni.

2. Solo nel caso di temporanea indisponibilità del sottufficiale la stazione forestale può essere comandata da una guardia scelta.

 

 

Art. 28
Cessazione dell'appartenenza al Corpo

1. Il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza cessa dall'appartenere al corpo medesimo.

 

 

Art. 29
Equipaggiamento del personale

1. L'Amministrazione regionale fornisce al personale appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale i capi di vestiario e l'equipaggiamento necessario allo svolgimento dei compiti di istituto, nonché, secondo le prescrizioni della competente autorità statale, le divise e le armi in dotazione.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono determinate le modalità di assegnazione delle dotazioni di cui al comma 1.

 

 

Art. 30
Volontariato

1. É riconosciuto rilevante valore all'opera svolta dalle associazioni di volontariato e dai singoli volontari.

2. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale può avvalersi del contributo al funzionamento dei servizi, sulla base delle indicazioni dei responsabili dei servizi stessi, delle associazioni di volontariato e di singoli volontari.

3. Al personale volontario di cui al comma 2 non competono indennità o rimborsi, ad esclusione dei rimborsi per spese di trasporto, vitto e alloggio, sempre che a tali necessità non sopperisca direttamente l'Amministrazione che ha richiesto o che ha autorizzato l'intervento dei volontari.