CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 467
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI
il 29 agosto 2003
Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente
TITOLO III
CacciaCapo V
Divieti, vigilanza e sanzioni
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo V
Divieti, vigilanza e sanzioniSezione I
DivietiArt. 162
Divieto di uccellagione1. In tutto il territorio della Sardegna è vietata ogni forma di uccellagione.
Art. 163
Divieti1. É vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio alla fauna stanziale negli ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore non sia stato ammesso;
c) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali;
d) l'esercizio venatorio nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nonché nelle foreste demaniali istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;
e) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle recanti la scritta: "ZONA MILITA-
RE - DIVIETO DI CACCIA" - "MONU-MENTO... - DIVIETO DI CACCIA";f) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di centocinquanta metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
g) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
h) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dal presente titolo, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
i) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
l) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili;
m) cacciare da veicoli a trazione meccanica, da aeromobili e da natanti spinti a velocità superiore a 5 Km/h;
n) cacciare a distanza inferiore a centocinquanta metri da macchine operatrici agricole in funzione;
o) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;
p) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
q) detenere o commerciare esemplari di mammiferi, di uccelli, di rettili e anfibi catturati con mezzi non consentiti dal presente titolo;
r) la caccia alla folaga, ai palmipedi e ai conigli selvatici col sistema della battuta;
s) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri; in detti fondi la cattura della fauna selvatica può essere effettuata a cura del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, su parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, soltanto ai fini della protezione delle colture; la fauna selvatica stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altra località;
t) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvi i casi previsti dall'articolo 107;
u) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi, uccelli, anfibi e rettili appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 107, o nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente autorità di vigilanza;
v) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 107;
z) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
aa) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati, esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette, usare armi impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
bb) l'uso di armi corte, di armi ad aria compressa e a gas;
cc) l'uso di armi munite di silenziatore;
dd) l'uso di mezzi elettrici, di lanterne e di insidie notturne;
ee) l'uso del furetto;
ff) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;
gg) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, fatte salve le utilizzazioni per fini scientifici autorizzate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
hh) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimanti apposte ai sensi del presente titolo a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
ii) usare il parapendio, il deltaplano o veicoli similari nelle oasi di protezione faunistica e nelle Zone a Protezione Speciale (ZPS) durante il periodo di riproduzione della fauna selvatica, in particolare delle specie incluse nell'allegato II della Convenzione di Berna;
ll) disturbare con mezzi luminosi ed acustici la fauna selvatica, in particolare quella inclusa nell'allegato II della Convenzione di Berna e con particolare riguardo alla fascia costiera.
2. Nel novero delle armi da fuoco il cui uso è proibito non sono compresi congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnale d'allarme.
Art. 164
Tutela dei nidi e dei siti di nidificazione1. Durante la cova e l'allevamento dei piccoli nati è vietato effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate agli uccelli selvatici inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna.
2. Il dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, per motivi particolari di professione o di ricerca scientifica può autorizzare persone nominativamente indicate ad effettuare le riprese. L'autorizzazione deve specificare la durata, il luogo, le specie, la distanza minima di avvicinamento al nido, le precauzioni da adottare per minimizzare il disturbo. La mancata osservanza delle prescrizioni comporta la revoca dell'autorizzazione.
Art. 165
Immissione di fauna selvatica estranea1. É sempre vietato immettere fauna selvatica estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione del dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico.
2. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 4 del Regolamento CE n. 338/97.
Art. 166
Divieto di detenzione di fauna selvatica viva1. Salvo che nelle oasi permanenti di protezione faunistica e cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nonché nei centri gestiti dalle strutture periferiche dell'Assessorato della difesa dell'ambiente a ciò abilitate, è fatto divieto a chiunque di detenere fauna selvatica viva senza l'apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatori ornitologici e alle istituzioni similari.
Art. 167
Imbalsamazione e conciatura1. Coloro che esercitano un'attività di impagliatore o di conciatore, sia per professione, sia a fini amatoriali, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
2. É sempre vietata la conciatura di pelli e la imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia vietata la caccia nonché della selvaggina in periodi di chiusura della caccia, se non dietro specifica autorizzazione dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per casi fortuiti e per scopi didattici o scientifici.
3. Con il regolamento di attuazione del presente titolo si provvede a disciplinare l'attività di tassidermia e di imbalsamazione.
Art. 168
Commercio, importazione ed esportazione di fauna selvatica morta1. É vietato acquistare, vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica morta o parti di essa se non proveniente da allevamenti per scopi alimentari. La fauna selvatica importata dall'estero e quella proveniente da allevamenti per scopi alimentari deve essere munita di apposito contrassegno idoneo a identificarne la provenienza.
2. É vietata l'esportazione dalla Sardegna della fauna selvatica morta.
3. Ai cacciatori muniti di porto d'arma e autorizzazione regionale che si rechino fuori dal territorio della Sardegna è consentito portare con sé un numero di capi di fauna selvatica morta pari al numero massimo consentito dal calendario venatorio per una sola giornata di caccia, fatte salve le disposizioni di ordine sanitario.
4. La fauna selvatica deve essere esibita agli agenti doganali insieme ai documenti citati.
5. Le disposizioni contenute nei commi precedenti non si applicano alla fauna selvatica immessa e abbattuta nelle aziende agri-turistico-venatorie e della quale sia documentata la provenienza, mediante una dichiarazione del titolare dell'azienda agri-turistico-venatoria.
Art. 169
Divieto di commercio di fauna selvatica viva1. É sempre vietato a chiunque acquistare, vendere, detenere per vendere e comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica viva, fatta eccezione per le strutture periferiche dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente a ciò abilitate e per i centri pubblici e privati di riproduzione, gli allevamenti, le organizzazioni e le persone appositamente autorizzate dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, ai sensi del presente titolo.
Art. 170
Divieto di caccia vagante nei terreni in attualità di coltivazione1. É vietata a chiunque la caccia vagante in terreni in attualità di coltivazione.
2. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i vivai e i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti, le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale, i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i frutteti, gli agrumeti e i vigneti dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni rimboschiti da meno di cinque anni indicati da apposite tabelle.
3. Il dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato regionale faunistico, può equiparare ai terreni in attualità di coltivazione quelli nei quali si trovino impianti fissi necessari alle colture.
4. Tutti gli agenti incaricati della vigilanza sull'applicazione del presente titolo sono tenuti d'ufficio, ovvero su richiesta di chiunque, a redigere immediatamente il verbale d'accertamento relativo all'infrazione e al danno.
Art. 171
Divieto di caccia in valle da pesca1. La caccia può essere vietata sui terreni vallivi paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua ove si eserciti l'attività di pesca, nonché nei canali delle valli salse da pesca quando il possessore sia autorizzato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e li circondi con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'articolo 141. Tali tabelle debbono portare la scritta "VALLE DA PESCA - DIVIETO DI CACCIA".
2. I territori di cui al comma 1 possono essere costituiti in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.
Art. 172
Divieto di caccia in aree particolari1. Nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nelle zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e negli allevamenti, salve le eccezioni di cui agli articoli 130 e 131, l'esercizio della caccia è vietato per tutto il periodo della loro durata.
2. É considerato esercizio di caccia nelle aree di cui al comma 1 anche quello che si esercita lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi a golene, anche se di uso pubblico, che le attraversino.
3. Quando i confini di dette aree siano contigui a corsi o specchi d'acqua, la caccia è vietata a chiunque fino alla distanza di cinquanta metri dal confine perimetrale delle aree stesse.
Art. 173
Addestramento cani nel periodo di divieto
di caccia1. L'addestramento dei cani e le prove sul terreno, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 140, nel periodo di divieto dell'attività venatoria, devono essere autorizzati dall'ATC competente per territorio.
2. Per l'addestramento dei cani l'ATC indica per ogni comune dell'area zone facilmente individuabili, accessibili e controllabili. Indica, altresì, i giorni e le ore nei quali è consentito l'addestramento.
3. Dal trentesimo giorno precedente l'apertura generale della caccia esso può essere effettuato liberamente in tutti i terreni non soggetti a vincoli venatori in base al presente titolo, ad esclusione dei due giorni precedenti l'apertura della stessa.
Sezione II
Attività di vigilanzaArt. 174
Vigilanza1. La vigilanza sull'applicazione del presente titolo è affidata:
a) al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie comunali, urbane e campestri, ai barracelli ed alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, a quelle delle associazioni regionali presenti nel Comitato regionale faunistico o nei Comitati provinciali faunistici e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Alle guardie volontarie, ai barracelli e alle guardie giurate incaricate dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
3. L'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia volontaria previsto dall'articolo 27, comma 4, della Legge n. 157 del 1992, è rilasciato da una Commissione nominata dall'Assessore della difesa dell'ambiente e composta da cinque membri, esperti di legislazione venatoria e legislazione sulle armi da caccia, di cui:
a) due rappresentanti designati dall'Assessore della difesa dell'ambiente di cui uno con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole, scelto dall'Assessore sulla base di terne di nomi indicate dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
c) un rappresentante delle associazioni venatorie, scelto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni venatorie riconosciute e maggiormente rappresentative;
d) un rappresentante delle associazioni ambientalistiche e di tutela degli animali, scelto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni ambientalistiche e di tutela degli animali, riconosciute e maggiormente rappresentative.
4. Ai componenti la Commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987.
Art. 175
Poteri degli addetti alla vigilanza1. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, per quanto non esplicitamente disposto dal presente titolo, sono disciplinati dall'articolo 28 della legge n. 157 del 1992.
2. Solo in caso di contestazione di una delle infrazioni di cui al presente titolo, sanzionate penalmente ex articolo 30 della Legge n. 157 del 1992, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia con esclusione dei cani.
3. Nei casi di applicazione di sanzione amministrativa, come da articolo 176, gli addetti alla vigilanza venatoria inviano il verbale e le relative contestazioni esclusivamente all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e per conoscenza all'ATC competente territorialmente. Nei casi di infrazione di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e l), della Legge n. 157 del 1992, gli addetti alla vigilanza venatoria inviano comunicazione anche al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
4. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria, il quale, nel caso di fauna viva provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla al competente Ufficio regionale in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura e alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione, ove si accerti successivamente che non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione. Gli esemplari di rettili e anfibi morti vengono consegnati a cura dell'ente pubblico agli Istituti universitari e di ricerca o a musei.
5. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o gli agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini amministrativi.
Sezione III
SanzioniArt. 176
Sanzioni1. A chi abbatte, cattura o detiene un esemplare di qualsiasi specie di fauna sempre protetta è comminata una sanzione amministrativa da euro 5.164,57 a euro 10.329,14 e viene altresì revocata l'autorizzazione regionale alla caccia.
2. A chi abbatte, cattura, o detiene in tempi e modi vietati un esemplare di qualsiasi specie di fauna prevista nel calendario venatorio è comminata una sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 1.549,37 se trattasi di specie migratoria e da euro 516,46 a euro 3.098,74 se trattasi di specie stanziale. Viene altresì sospesa l'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo da due a cinque anni.
3. A chi supera i limiti stabiliti di fauna abbattibile è comminata una sanzione amministrativa di euro 25,82 a capo per la specie migratoria, di euro 258,23 a capo per la specie stanziale e di euro 516,46 a capo per la specie nobile stanziale. Alla sanzione pecuniaria consegue altresì la sospensione dell'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo di tre mesi. Ogni recidiva comporta il raddoppio della sanzione pecuniaria nonché la sospensione dell'autorizzazione regionale per un periodo di tre anni.
4. Per le violazioni delle altre disposizioni del presente titolo si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 della Legge n. 157 del 1992.
5. Per le residue violazioni del presente titolo e non previste dall'articolo 31 della Legge n. 157 del 1992 è comminata una sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 516,46. Tali sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.
6. Alle violazioni sanzionate in via amministrativa si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 1981 in quanto compatibili.
7. Qualora le aree di cui all'articolo 163, comma 1, lettere b), c), d), e), s) e quelle in genere nelle quali siano vigenti divieti o limitazioni di esercizio di attività venatorie, non siano delimitate, ovvero siano delimitate in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 141, non sono applicabili sanzioni a carico di chi esercita la caccia essendosi introdotto in dette aree senza aver potuto constatare la vigenza del divieto o delle limitazioni a causa della segnalazione inadeguata.
Art. 177
Tabellazione irregolare1. A coloro i quali provvedono a tabellare terreni senza la prescritta autorizzazione o in modi e luoghi differenti da quelli previsti nella relativa autorizzazione è comminata una sanzione amministrativa da euro 516,46 a euro 5.164,57.
Art. 178
Procedimenti per le sanzioni1. Le sanzioni amministrative previste dal presente titolo sono irrogate dal dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico.
2. Il Comitato regionale faunistico deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dall'inserimento all'ordine del giorno dello stesso, in caso contrario si prescinde dal parere del Comitato.
Art. 179
Mancato pagamento delle sanzioni1. Il mancato pagamento delle sanzioni amministrative importa la sospensione dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia fino all'intervenuto pagamento delle sanzioni stesse.
Art. 180
Inasprimento delle sanzioni1. Le sanzioni amministrative di cui al presente capo sono decuplicate, entro il limite massimo previsto dall'articolo 10, comma 1, della Legge n. 689 del 1981, se le infrazioni sono commesse da coloro che hanno il dovere o che comunque sono legittimati ad esercitare la vigilanza venatoria.