CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 467

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 29 agosto 2003

 Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente


TITOLO II
Pesca

Capo II

Compendi ittici

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
Compendi ittici

Art. 76
Abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca

1. In applicazione del combinato disposto degli articoli 3, lettera i), e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e per effetto del trasferimento operato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, ed ai fini dell'incremento della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna e del progresso economico e sociale delle categorie interessate, tutti i diritti esclusivi di pesca nelle acque interne e lagunari della Regione ancorché di pertinenza del demanio marittimo, detenuti a qualunque titolo da privati, società o enti, alla data del 31 luglio 1958, sono dichiarati estinti con le modalità del successivo articolo 79.

2. Alla data del 31 luglio 1963 sono estinti tutti i diritti esclusivi di pesca sulle acque della Sardegna, compresi quelli sul demanio marittimo e sul mare territoriale, anche se relativi all'impianto di tonnare e mugginare, che non siano già stati estinti ai sensi del comma 1.

3. Nei confronti dei titolari dei diritti estinti dalla disposizione del comma 2 si applica l'articolo 79.

 

 

Art. 77
Demanio marittimo e mare territoriale

1. Alle acque di cui all'articolo 76, comma 2, sono applicabili le disposizioni degli articoli 80, 81 e 82. Per i provvedimenti di cui alle dette disposizioni concernenti il demanio marittimo e il mare territoriale è richiesto il necessario consenso della competente autorità marittima statale.

 

 

Art. 78
Diritti di carattere patrimoniale

1. I diritti di carattere patrimoniale (compresa la quarta regia) costituiti a favore dell'erario statale trasferiti alla Regione, sono da considerarsi anch'essi estinti e sono sostituiti con la normale disciplina di concessione prevista dagli articoli 80, 81 e 82.

 

 

Art. 79
Indennità

1. I possessori dei diritti di pesca estinti ai sensi del presente capo hanno diritto ad una indennità ragguagliata alla media delle tasse pagate negli ultimi cinque anni per l'esercizio del diritto estinto commisurato al tasso di capitalizzazione del 5 per cento.

2. Per la liquidazione dell'indennità essi devono presentare all'Amministrazione regionale i documenti comprovanti la titolarità dei diritti esclusivi estinti, nonché quelli relativi all'importo delle imposte di cui sopra.

 

 

Art. 80
Concessioni temporanee di pesca

1. Al fine precipuo:

a) di incrementare l'attività peschereccia mediante la modernizzazione e razionalizzazione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di pesca;

b) di garantire la conservazione del patrimonio e di potenziare, coordinandola, l'industria peschereccia sarda;

c) di favorire il progresso economico e sociale delle categorie interessate,

l'Assessore della difesa dell'ambiente dispone concessioni temporanee di pesca riservata a favore di enti, società, privati che ne facciano regolare domanda.

2. Le clausole dirette al raggiungimento dei fini sopra descritti sono inserite nel decreto di concessione.

3. L'Assessore della difesa dell'ambiente vigila a che tali clausole siano osservate, diffidando gli interessati inadempienti e, ove occorra, provocando la revoca delle concessioni.

 

 

Art. 81
Criteri di preferenza

1. Nelle concessioni hanno la preferenza le cooperative di pescatori di mestiere regolarmente costituite ed i Consorzi di esse.

 

 

Art. 82
Durata della concessione e misura del canone

1. La durata della concessione non può essere superiore a ventinove anni.

2. La misura del canone e la durata della concessione sono determinate nel decreto di concessione. Esse sono fissate in rapporto alla pescosità delle acque, alla eventuale esistenza di impianti fissi da pesca o da allevamento, nonché ai particolari piani di opere da eseguire.

 

 

Art. 83
Contributi per i danni prodotti dalla fauna selvatica protetta e dalla fauna marina protetta

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere adeguati indennizzi ai concessionari dei compendi ittici ed agli acquacoltori per danni provocati alla produzione ittica nei compendi e negli impianti di allevamento intensivo dalla fauna selvatica protetta.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a corrispondere ai pescatori marittimi gli indennizzi di cui al comma 1 per danni arrecati alle attrezzature retiere dalla fauna marina protetta.

3. I criteri e le modalità di corresponsione degli indennizzi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente su conforme deliberazione della Giunta regionale.