CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 467
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI
il 29 agosto 2003
Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente
TITOLO III
CacciaCapo VII
Disposizioni per il potenziamento delle strutture preposte all'attuazione del presente titolo - Disposizioni per le associazioni venatorie
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo VII
Disposizioni per il potenziamento delle strutture preposte all'attuazione del presente titolo - Disposizioni per le associazioni venatorieArt. 192
Strumenti per la formazione del piano1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente utilizza prioritariamente il personale, l'attrezzatura ed i documenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, al fine della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti, per le indagini, gli studi e le ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e della fauna, l'introduzione di specie animali, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna selvatica autoctona, l'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e l'approfondimento delle conoscenze sulla fauna selvatica in rapporto con la patologia degli animali domestici e dell'uomo e le migrazioni della fauna.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente provvede a dotarsi di tutto il materiale tecnico-scientifico, ivi inclusi, tra l'altro, cartografia, sistemi informatici, strumentazione tecnica, apparecchiature e documentazione scientifiche.
3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente può, per comprovate esigenze, stipulare apposite convenzioni con università, enti, istituti specializzati ed associazioni professionali venatorie, agricole e naturalistiche riconosciute, nonché con esperti qualificati, singoli o associati, per le finalità indicate nel comma 1.
Art. 193
Programmi educativi1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, gli enti, gli organismi e le associazioni operanti nel campo della protezione dell'ambiente e della fauna, attua programmi educativi e di sensibilizzazione su problemi della conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale, mediante la predisposizione, l'acquisto e la divulgazione di materiale didattico.
Art. 194
Corsi e borse di studio1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente istituisce e promuove corsi annuali o pluriennali di preparazione, aggiornamento e specializzazione, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e degli organismi di cui al presente titolo che abbiano per compito la tutela e la gestione della fauna selvatica, avvalendosi anche di università, istituti ed enti specializzati.
2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente favorisce, altresì, mediante l'istituzione di borse di studio e di perfezionamento, la frequenza in Italia e all'estero di scuole di specializzazione per laureati e di corsi di preparazione professionale, per tecnici diplomati o laureandi, sulla biologia, sulla conservazione e sulla gestione della fauna selvatica.
Art. 195
Riconoscimento delle associazioni venatorie1. Le associazioni fra i cacciatori, istituite con atto pubblico, possono richiedere di essere riconosciute come associazioni venatorie agli effetti del presente titolo. Esse sono riconosciute con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, purché posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalità sportive, ricreative, formative o tecnico-venatorie;
b) posseggano un'efficiente e stabile organizzazione a carattere regionale;
c) abbiano un numero di soci non inferiore a un ventesimo delle licenze di caccia rilasciate nella Regione;
d) prevedano nei loro statuti la democratica elezione degli organi direttivi.
Art. 196
Contributi alle associazioni venatorie
e di protezione ambientale1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico, può concedere contributi alle associazioni venatorie riconosciute e alle associazioni di protezione ambientale riconosciute per le attività di vigilanza, organizzative e educative inerenti alle materie oggetto del presente titolo praticate in Sardegna.
2. Il regolamento di attuazione del presente titolo disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 197
Compiti del Corpo forestale1. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione collabora all'attuazione del presente titolo, oltre che nell'ambito dell'attività di sorveglianza, anche per il controllo della fauna selvatica. A tal fine, nell'ambito del personale del Corpo, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove la formazione in materia faunistica con particolare riferimento all'attività di collaborazione a programmi concernenti, tra gli altri, la valutazione quantitativa delle popolazioni, il monitoraggio dello status della fauna, la verifica dell'esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale e la reimmissione in natura di esemplari feriti.