CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 467
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI
il 29 agosto 2003
Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente
TITOLO VII
Protezione civile e antincendio
Capo II
Volontariato
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo II
VolontariatoArt. 405
Promozione del volontariato1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce e stimola le iniziative di volontariato, come forma organizzativa della solidarietà umana e quale mezzo significativo di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.
2. Si intende per volontariato, ai fini del presente capo, l'adesione libera e non retribuita dei cittadini alle iniziative interessanti i diversi settori di intervento della protezione civile.
3. Il volontariato si esprime:
a) attraverso forme associative organizzate che, per le finalità previste dai relativi statuti, concorrono alle attività di protezione civile, mettendo a disposizione delle autorità competenti la propria struttura ed esperienza;
b) attraverso l'adesione di singoli a gruppi organizzati dai comuni per collaborazioni di soccorso e di assistenza in caso di evento calamitoso.
Art. 406
Contributi alle associazioni di volontariato1. La Regione fornisce alle associazioni ogni forma possibile di supporto tecnico ed organizzativo nonché gli elementi conoscitivi ed i dati in suo possesso utili per lo svolgimento delle attività dell'associazione.
2. La Regione eroga contributi alle associazioni iscritte all'Albo, nonché al Club alpino italiano, alla Croce Rossa italiana ed al CISOM:
a) per le spese di assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni nelle attività di addestramento;
b) per le spese di acquisto delle attrezzature, macchine ed equipaggiamenti necessari per la prevenzione e l'intervento in caso di calamità;
c) per le spese di manutenzione delle attrezzature, macchine ed equipaggiamenti operativi di proprietà dei soggetti sopra indicati.
3. I contributi sono erogati, in riferimento alle indicazioni contenute nel piano regionale pluriennale, tenendo conto della rappresentatività e del grado di complessità organizzativa delle associazioni in modo da privilegiare quelle che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di prevenzione o intervento in caso di calamità e non possono superare il 90 per cento della spesa prevista.
4. La concessione dei contributi è subordinata all'assunzione dell'impegno a:
a) realizzare l'attività istituzionale, curare un costante aggiornamento dei soci avvalendosi dei corsi di cui all'articolo 400, presentare il rendiconto degli acquisti operati e delle attività svolte con contributo regionale;
b) intervenire in caso di emergenza;
c) curare la buona manutenzione dell'attrezzatura ed assicurarne l'immediata disponibilità in caso di necessità;
d) collaborare, se richiesti, con gli enti locali nell'attività di vigilanza e prevenzione.
5. In caso di intervento in occasione di eventi calamitosi la Regione rimborsa alle associazioni le spese di trasporto, vitto e alloggio per i soci sempre che non siano state sostenute direttamente dagli enti che hanno richiesto l'intervento e quelle necessarie alla reintegrazione delle dotazioni ed equipaggiamenti consumati o danneggiati nel corso degli interventi.
6. La Regione rimborsa alle associazioni per il periodo dell'effettiva utilizzazione per l'intervento le spese sostenute per l'assicurazione dei soci contro i rischi di infortuni o incidenti.
7. Al fine di favorire le iniziative delle associazioni di volontariato operanti nella protezione civile per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati alla propria operatività, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare anticipatamente e in un'unica soluzione i contributi previsti dal presente articolo. Le associazioni beneficiarie, entro quattro mesi dalla conclusione del programma, sono tenute alla rendicontazione dell'attività svolta e delle spese sostenute; nel caso in cui il programma non venga completato esse perdono il diritto di usufruire di ulteriori benefici per il biennio successivo. La mancata rendicontazione entro diciotto mesi dall'erogazione dei contributi comporta la cancellazione dal Registro generale del volontariato della Regione, fermo restando che le somme non spese devono comunque essere restituite.
Art. 407
Gruppi di volontariato comunali1. I comuni curano la formazione di elenchi di volontari, sulla base delle istanze presentate dai singoli cittadini residenti o domiciliati.
2. I predetti elenchi e i loro periodici aggiornamenti, suddivisi per competenze e qualificazioni professionali sono trasmessi alle Province competenti per territorio e da queste alla Regione.
3. I comuni forniscono ai volontari equipaggiamenti individuali e le attrezzature necessarie per attuare gli interventi di soccorso e/o di assistenza.
4. La Regione rimborsa ai comuni le somme da essi anticipate per il trasporto, vitto e alloggio dei volontari aderenti ai gruppi impiegati nelle opere di soccorso e/o assistenza.
5. A tal fine i comuni presentano alla Regione una relazione dettagliata sull'opera svolta dal volontariato, corredata dalla documentazione comprovante le spese sostenute dagli interessati.
6. La Regione provvede altresì a rimborsare ai comuni le somme da essi anticipate per assicurazione contro i rischi di infortunio o incidente per i volontari utilizzati dal Sindaco nelle opere di soccorso e/o di assistenza.
7. I gruppi di volontariato, oltre che integrare le squadre di intervento comunali in caso di calamità, possono essere utilizzati anche al di fuori del territorio del comune nel cui elenco sono iscritti, su richiesta e sotto la direzione delle competenti autorità.
Art. 408
Modalità per la concessione dei finanziamenti1. I finanziamenti ed i contributi di cui all'articolo 406 sono deliberati dalla Giunta regionale sulla base di un programma annuale predisposto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente in conformità alle indicazioni contenute nel piano di cui al precedente articolo 395.
2. L'erogazione è subordinata all'assunzione, da parte degli enti beneficiari, dell'impegno di mettere a disposizione, su richiesta e con il coordinamento della Regione, le proprie attrezzature ed equipaggiamenti e collaborare agli interventi di protezione civile ivi compresa l'attività di vigilanza e prevenzione e di trasmettere alla Regione tempestivamente tutti i dati da essa raccolti.