CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 467
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI
il 29 agosto 2003
Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente
TITOLO III
CacciaCapo II
Tutela della fauna selvatica e degli ambienti
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo II
Tutela della fauna selvatica e degli ambientiSezione I
Disposizioni generaliArt. 104
Tutela della fauna selvatica1. La fauna selvatica costituisce bene ambientale della Regione ed è tutelata, insieme al suo habitat naturale, nell'interesse generale della comunità regionale, nazionale ed internazionale.
2. La tutela della fauna selvatica è finalizzata al mantenimento della biodiversità, compatibilmente con le esigenze economiche, sociali, culturali, peculiari della Regione e contribuisce, attraverso interventi di gestione e valorizzazione della fauna stessa, all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole.
3. L'esercizio dell'attività venatoria deve essere preordinato ad una utilizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio ed è consentito purché non contrasti con la conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agroforestali.
Art. 105
Oasi permanenti di protezione - Attuazione direttive CEE1. In attuazione delle direttive CEE e delle Convenzioni internazionali di cui all'articolo 103, la Regione istituisce oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat ricompresi anche nelle zone di migrazione dell'avifauna, e procede alla realizzazione degli interventi di ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi biotopi.
2. Tutte le isole di pertinenza della Regione autonoma della Sardegna, ad eccezione di La Maddalena, Caprera, San Pietro e Sant'Antioco, sono dichiarate oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.
3. Gli interventi e le opere previsti e da realizzare nell'ambito della pianificazione urbanistico-territoriale e di sviluppo economico, comprese le opere infrastrutturali a rete, devono tenere conto delle esigenze connesse alla conservazione delle zone istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di quelle individuate come Zone a Protezione Speciale (ZPS) in attuazione della direttiva 92/43 CEE. Gli stessi interventi devono essere sottoposti a preventiva valutazione della loro compatibilità con le finalità di cui al comma 1.
Art. 106
Specie tutelate1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela del presente titolo, i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale e nelle acque territoriali ad esso prospicienti.
2. La Regione, in armonia con le direttive comunitarie e con le Convenzioni internazionali di cui all'articolo 103, persegue lo scopo di assicurare la conservazione della fauna selvatica e del suo habitat, con particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare, nonché alle specie e sottospecie endemiche.
3. É vietato ogni atto diretto, o indiretto, che determini l'uccisione e la cattura o il disturbo di tutte le specie di fauna selvatica particolarmente protetta, anche sotto il profilo sanzionatorio, di cui all'allegato elenco A[1], che fa parte integrante del presente titolo.
4. Durante il periodo di nidificazione dell'avifauna è vietata qualsiasi forma di disturbo alla medesima.
5. Non è considerato disturbo l'addestramento dei cani nei tempi e luoghi consentiti dal presente titolo.
6. Le norme del presente titolo non si applicano ai muridae (ratti e topi), alla nutria (Myocastor coypus) e alle arvicole.
[1] Allegato a disposizione per la consultazione presso il Servizio Assemblea del Consiglio regionale.
Art. 107
Cattura e abbattimento autorizzati1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 110 e sentito il parere del Comitato regionale faunistico di cui all'articolo 111, ha facoltà di:
a) autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno, per fini di studio e di riserva scientifica, zoologi e ricercatori universitari o di altri istituti scientifici a catturare esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco A di cui all'articolo 106, comma 3, alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione;
b) accordare in ogni tempo agli stessi soggetti di cui alla lettera a), sulla base di precise modalità, permessi a catturare piccoli nati o prendere uova o nidi;
c) autorizzare osservatori ornitologici, istituti di ricerca e singoli ricercatori, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad effettuare in qualsiasi periodo dell'anno la cattura temporanea di uccelli, anche di specie proibite, a condizioni da stabilirsi volta per volta con la stessa autorizzazione;
d) consentire la cattura di fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura in caso di particolari necessità tecniche di studio o di ripopolamento di altre località. La fauna catturata per il ripopolamento deve essere subito liberata nelle località da ripopolare;
e) adottare, in armonia con i pareri dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, idonei piani di intervento per il controllo delle popolazioni di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia per assicurare la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche. Il controllo è praticato selettivamente mediante l'utilizzo di metodi ecologici;
f) predisporre piani di abbattimento, qualora sia verificata l'inefficacia dei predetti metodi, la cui attuazione deve essere affidata al personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che può altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi purché muniti di licenza e dell'autorizzazione per l'esercizio venatorio.
2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di intesa con l'Istituto regionale per la fauna selvatica. Tale attività è svolta secondo lo schema nazionale di inanellamento previsto dall'Unione Europea per l'inanellamento (Euring).
3. L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dal dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del relativo esame finale.
4. É fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il quale provvede ad informare l'Istituto nazionale della fauna selvatica.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Istituto regionale per la fauna selvatica predispone una relazione sulle statistiche concernenti gli abbattimenti dell'avifauna migratoria che sarà inviata, tramite il Ministero competente, alla Commissione della Comunità europea, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva CEE 79/409.
Sezione II
Organi preposti al governo della fauna selvatica
e all'esercizio venatorioArt. 108
Organi di tutela1. Alla tutela, alla conservazione, al miglioramento sia delle comunità animali sia degli ambienti, e alla gestione dell'esercizio venatorio provvedono, secondo le competenze loro attribuite dal presente titolo:
a) l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
b) il Comitato regionale faunistico;
c) le Province;
d) i Comitati provinciali faunistici;
e) i Comitati direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).
Art. 109
Compiti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è preposto all'applicazione del presente titolo avvalendosi delle proprie strutture centrali e periferiche, delle strutture delle Amministrazioni provinciali, dell'Ente foreste della Sardegna e del Comitato regionale faunistico di cui all'articolo 111.
Art. 110
Istituto regionale per la fauna selvatica1. Nell'ambito dell'Assessorato della difesa dell'ambiente è istituito l'Istituto Regionale per la Fauna Selvatica (IRFS) quale organismo tecnico scientifico specializzato per la conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali, per la pianificazione faunistica e dell'attività venatoria.
2. L'Istituto regionale per la fauna selvatica, oltre ai compiti espressamente previsti dal presente titolo, svolge ogni altra funzione inerente lo studio e la gestione della fauna selvatica.
3. L'Istituto regionale per la fauna selvatica esplica la sua attività di ricerca per la gestione faunistica e gli altri compiti attribuiti dal presente titolo attivando le opportune collaborazioni con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
4. L'Istituto regionale per la fauna selvatica può operare, a seguito di intesa tra la Regione sarda e la Presidenza del Consiglio dei ministri, come unità operativa tecnico-consultiva decentrata in Sardegna dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
5. L'Istituto regionale per la fauna selvatica può, inoltre, collaborare con i dipartimenti di biologia delle Università della Sardegna, con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con enti di ricerca, con commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale.
6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, provvede, entro novanta giorni dalla data del 16 agosto 1998, alla definizione della dotazione organica dell'Istituto regionale per la fauna selvatica.
7. All'Istituto regionale per la fauna selvatica, tenuto conto delle sue funzioni in campo faunistico, è assegnato personale regionale provvisto di specifica competenza e di professionalità riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita e documentata.
8. Qualora il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale, e in particolare presso gli uffici titolari di funzioni in materia di fauna selvatica, non sia sufficiente o non sia adeguatamente qualificato per coprire l'intera dotazione organica, all'Istituto viene assegnato il personale espressamente assunto con concorso pubblico per titoli ed esami.
9. Le funzioni di coordinamento dell'Istituto sono assegnate a personale del ruolo unico regionale, in servizio o da assumersi con concorso pubblico per titoli ed esami, con specifico titolo di studio e documentata esperienza in materia di fauna selvatica.
Art. 111
Comitato regionale faunistico - Composizione1. É istituito, presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il Comitato regionale faunistico, quale organo tecnico-consultivo e deliberativo per la pianificazione faunistico-venatoria, la tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia.
2. Il Comitato è composto da:
a) l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, o un suo delegato, che lo presiede;
b) un rappresentante dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, competente in materia di gestione della fauna e di conservazione dell'ambiente;
c) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale, competente in materia di produzioni agricole;
d) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale;
e) due esperti rispettivamente in zoologia e in agricoltura e foreste scelti fra docenti degli Atenei dell'Isola, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a uno;
f) un rappresentante esperto in zoologia, agricoltura e foreste designato da ciascuna delle Province sarde;
g) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;
h) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalistiche e di tutela degli animali riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;
i) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;
l) il Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione, o un suo delegato;
m) un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana;
n) un rappresentante per ogni ambito territoriale di caccia istituito in Sardegna.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente con qualifica non inferiore alla settima.
4. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Regione.
5. Le sedute sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di un terzo dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
6. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987.
Art. 112
Compiti del Comitato regionale faunistico1. Il Comitato regionale faunistico delibera sulla formazione del calendario venatorio.
2. Il Comitato regionale faunistico esprime parere:
a) sul piano faunistico-venatorio regionale e sugli atti della pianificazione faunistico-venatoria;
b) sulla istituzione di divieti temporanei di caccia al fine di salvaguardare l'equilibrio del patrimonio faunistico;
c) sull'autorizzazione ad immettere selvaggina estranea alla fauna indigena;
d) sulla definizione dei procedimenti sanzionatori per le violazioni alle prescrizioni ed ai divieti previsti dal presente titolo;
e) sulla durata della sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia prevista dalla legislazione vigente;
f) sull'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, di zone temporanee di ripopolamento e di cattura e sui relativi programmi di gestione, di zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;
g) sui provvedimenti relativi alla detenzione e commercio della selvaggina viva e al commercio della selvaggina morta d'importazione;
h) sui ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo 127, contro il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura.
3. Il Comitato regionale faunistico formula proposte:
a) sulla vigilanza venatoria;
b) sulle iniziative volte all'educazione venatoria e naturalistica;
c) sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dagli incendi.
4. Il Comitato regionale faunistico svolge le altre funzioni ad esso attribuite dal presente titolo.
Art. 113
Compiti delle Province1. Alle Province sono attribuiti compiti di pianificazione, di tutela dell'ambiente, della fauna e in materia di caccia nei limiti di cui al presente titolo.
2. Le Province si avvalgono, quali organi tecnico-consultivi, dei Comitati provinciali faunistici.
3. Le Province, in particolare, provvedono:
a) a predisporre la proposta di piano provinciale faunistico-venatorio;
b) a predisporre ed attuare i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché i piani di immissione;
c) a predisporre ed attuare i piani di gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura loro affidate e a presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente le relazioni annuali delle attività svolte e dei risultati ottenuti;
d) ad istituire e regolare la gestione delle zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;
e) a vigilare sull'osservanza dei divieti fissati dal presente titolo, dal piano regionale faunistico-venatorio e dal calendario venatorio;
f) a seguire l'andamento della riproduzione delle specie selvatiche;
g) a curare l'immissione di idonee specie selvatiche autoctone;
h) ad accertare gli eventuali danni alle colture provocati dalla fauna selvatica;
i) a curare tecnicamente le operazioni di prelievo e di immissione di fauna selvatica nel territorio di competenza;
l) a collaborare con gli organismi competenti per l'attività di studi e indagine in ordine alla pianificazione del territorio a fini faunistici, alla conservazione dell'ambiente e alla lotta contro gli incendi e gli inquinamenti, alla consistenza, riproduzione e prelievo del patrimonio faunistico, alle correnti migratorie e all'esercizio della caccia;
m) a rilasciare i certificati di abilitazione venatoria;
n) a vigilare sull'attività e sul funzionamento degli organi degli ambiti territoriali di caccia;
o) a svolgere le altre funzioni attribuite dal presente titolo.
4. La Regione trasferisce alle Province risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo e per il funzionamento dei Comitati provinciali faunistici, di cui all'articolo 114, e delle Commissioni per l'abilitazione venatoria di cui all'articolo 145.
Art. 114
Comitati provinciali faunistici1. I Comitati provinciali faunistici di cui all'articolo 113, comma 2, assumono le iniziative attinenti alla pianificazione e alla disciplina dell'attività faunistico-venatoria.
2. In particolare:
a) formulano proposte in ordine alla pianificazione faunistico-venatoria provinciale;
b) formulano proposte per l'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di zone temporanee di ripopolamento e di cattura nonché di zone pubbliche e private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento;
c) formulano proposte in ordine all'immissione di idonee specie selvatiche;
d) formulano proposte per l'istituzione di zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;
e) rendono pareri su ogni altra questione che venga loro sottoposta da parte dei competenti organi provinciali.
Art. 115
Composizione del Comitato provinciale faunistico1. Il Comitato provinciale faunistico è composto:
a) dall'Assessore provinciale competente per materia, o un suo delegato, che lo presiede;
b) da un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella Provincia;
c) da un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalistiche e di tutela degli animali riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella Provincia;
d) da un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti nella Provincia;
h) da un responsabile dei servizi veterinari delle Aziende USL della Provincia;
i) da due esperti in materia di fauna selvatica e di pianificazione venatoria eletti dal Consiglio provinciale con voto limitato a uno;
l) dai Direttori degli Ispettorati ripartimentali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ricompresi nella Provincia.
Art. 116
Istituzione del Comitato provinciale faunistico1. Il Comitato provinciale faunistico è istituito dalla Provincia competente per territorio e ha sede presso la stessa Amministrazione provinciale.
2. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.
3. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
4. I componenti il Comitato decadono dalla carica in coincidenza con i rinnovi del Consiglio provinciale.
5. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987.
Art. 117
Compiti dei Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia1. I Comitati direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) esercitano compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio all'interno dell'ATC.
2. In particolare promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica e programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat, sulla base del piano faunistico regionale e delle indicazioni fornite dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, i Comitati direttivi si avvalgono della collaborazione di tecnici di provata esperienza nella materia.
Art. 118
Composizione ed istituzione dei Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia1. Il Comitato direttivo dell'ATC è così composto:
a) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale;
b) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata sul territorio;
c) un rappresentante designato da ciascuna delle due associazioni naturalistiche e di tutela degli animali, maggiormente rappresentative, presenti in forma organizzata nel territorio;
d) due rappresentanti designati dalla Provincia competente per territorio, di cui uno in rappresentanza dei comuni;
e) il responsabile dei servizi veterinari dell'Azienda USL competente per territorio con funzioni consultive.
2. Il Comitato è nominato dalla Provincia competente per territorio. Se l'ATC si estende nel territorio di più Province le nomine, nel rispetto della rappresentanza dei territori minoritari, sono fatte dalla Provincia che ha il maggior territorio ricompreso nell'ATC.
3. I componenti il Comitato direttivo decadono dalla carica in coincidenza con i rinnovi del Consiglio provinciale.
4. Le prestazioni dei componenti il Comitato sono volontarie e gratuite. Ad essi spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute.
Art. 119
Funzionamento del Comitato direttivo dell'ATC1. All'atto dell'insediamento i componenti il Comitato direttivo dell'ATC eleggono il Presidente. Le sedute del Comitato sono valide se è presente la metà più uno dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.
2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive determina la decadenza da componente del Comitato. In tal caso l'Amministrazione provinciale competente provvede alla sostituzione, acquisendo la designazione da parte dell'organismo rappresentato in seno al Comitato.