CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 467

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 29 agosto 2003

 Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente


TITOLO V

Antinquinamento, tutela e ripristino ambientale

Capo I

Tutela delle acque

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO V
Antinquinamento, Tutela
E Ripristino Ambientale

Capo I
Tutela delle acque

Art. 298
Attuazione del decreto legislativo
n. 152 del 1999

1. É istituito, presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, il Centro di documentazione per la raccolta dei dati sulle caratteristiche dei bacini idrografici e la loro relativa elaborazione, gestione e diffusione.

   

Art. 299
Procedure per l'approvazione
del piano di tutela delle acque

1. Il piano di tutela delle acque, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è redatto dall'Assessorato della difesa dell'ambiente con la partecipazione delle Province e dell'autorità d'ambito per il servizio idrico integrato.

2. Conclusa la prima fase di redazione del piano, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, e presenta al Consiglio regionale un documento sintetico contenente nelle linee generali l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale da perseguire, le fondamentali misure di tutela qualitative e quantitative da adottare, l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità e costi, le misure generali per la verifica dell'efficacia degli interventi.

3. Sul documento il Consiglio si pronuncia entro novanta giorni, decorsi i quali esso si intende approvato.

4. L'Assessorato dell'ambiente, sulla base dell'attività preparatoria ed in conformità alle linee-guida approvate dal Consiglio regionale, provvede alla stesura definitiva del piano, che è approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

5. Nelle more dell'approvazione del piano di tutela, devono essere attivati gli schemi fognario-depurativi già realizzati in conformità al vigente Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA), così come definito nel periodo di vigenza dell'articolo 8 della Legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni. Devono, altresì, essere realizzati e attivati gli schemi fognario-depurativi previsti nel citato PRRA, salvo l'adozione di soluzioni tecniche alternative ecologicamente compatibili ed economicamente più vantaggiose, secondo i criteri previsti dal citato decreto legislativo n. 152 del 1999. Fatte salve le sanzioni penali previste dal decreto legislativo n. 152 del 1999, in caso di accertata inadempienza a quanto previsto dal presente comma, nei confronti dei titolari degli scarichi di acque reflue urbane si applicano le sanzioni amministrative di cui al titolo V del citato decreto legislativo n. 152 del 1999 secondo le fattispecie ed i criteri ivi stabiliti.

   

Art. 300
Disposizioni in materia di autorizzazione
agli scarichi

1. In materia di autorizzazione agli scarichi si applicano, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, le norme recate dal decreto legislativo n. 152 del 1999.

2. In deroga all'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 1999, è attribuita ai comuni la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico fuori dalle pubbliche fognature delle acque reflue domestiche, provenienti da insediamenti isolati inferiori o uguali a 100 abitanti equivalenti.

3. In deroga all'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 1999, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo decreto legislativo provvedono le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. I comuni e le Province destinano i proventi delle sanzioni amministrative da essi irrogate alle finalità di cui all'articolo 57 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999.

4. É attribuita alle Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 1999.

5. Il riutilizzo ai fini irrigui o produttivi delle acque reflue urbane, industriali e domestiche, previo adeguato trattamento, è da intendersi, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 1999, come risorsa idrica non convenzionale restituita in ambiente o in ciclo produttivo, complementare allo scarico in corpo idrico superficiale, soggetto a preventiva comunicazione ai comuni interessati e alle Province, con modalità di utilizzo secondo apposita direttiva emanata dall'Assessorato della difesa dell'ambiente. La mancata preventiva comunicazione, l'inosservanza delle modalità e siti di utilizzo dei limiti di accettabilità e delle prescrizioni stabiliti nella direttiva citata, sono perseguiti con sanzioni amministrative da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.

6. Al fine di consentire alla Regione la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e di trasmettere all'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione del decreto legislativo n. 152 del 1999 nonché quelle prescritte dalla disciplina comunitaria, le Province, i comuni e gli enti titolari di strutture acquedottistiche, fognarie e depurative e/o di sistemi di monitoraggio sulla qualità delle acque sono tenuti a trasmettere all'Assessorato della difesa dell'ambiente i relativi dati.