CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 467

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 29 agosto 2003

 Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente


TITOLO III
Caccia

Capo VI

Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo VI
Tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia

Art. 181
Atti soggetti a tassa di concessione regionale

1. Gli atti di seguito elencati sono soggetti a tassa di concessione regionale, da corrispondersi con le modalità di cui all'articolo 182 e nelle misure indicate nell'articolo 189:

a) il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 145;

b) l'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 147;

c) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende faunistico-venatorie, di cui all'articolo 133;

d) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo delle aziende agri-turistico-venatorie, di cui all'articolo 133;

e) l'istituzione, l'esercizio ed il rinnovo dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di cui all'articolo 130;

f) l'istituzione, l'esercizio e il rinnovo degli allevamenti di cui all'articolo 131, con esclusione di quelli amatoriali.

2. Le tasse di concessione regionale di cui al comma 1 sono destinate, secondo i criteri stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale:

a) ai contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia;

b) ai risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria;

c) ai finanziamenti da erogarsi alle Province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché per i piani di immissione.

   

Art. 182
Tempi di corresponsione delle tasse

1. La tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere corrisposta entro e non oltre il momento della consegna del relativo atto all'interessato. Il pagamento di detta tassa costituisce assolvimento del pagamento della prima tassa annuale dovuta per l'esercizio venatorio.

2. La tassa per l'esercizio venatorio deve essere corrisposta prima dell'inizio della stagione venatoria e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. La tassa di istituzione e di rinnovo delle aziende faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e degli allevamenti, deve essere corrisposta entro e non oltre la data di emissione dei rispettivi atti. La tassa annuale di esercizio deve essere corrisposta entro e non oltre la data di emissione degli atti predetti e, per ogni anno successivo a quello nel quale gli atti stessi sono stati emanati, entro e non oltre la scadenza dell'anno.

   

Art. 183
Esenzione dalle tasse

1. La tassa relativa all'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio non è dovuta qualora durante l'anno non si intenda esercitare la caccia, la si intenda esercitare esclusivamente all'estero o si intenda rinunciare all'esercizio della stessa nell'ATC.

2. La tassa di abilitazione all'esercizio venatorio deve essere rimborsata in caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

   

Art. 184
Modalità di versamento

1. Le tasse sulle concessioni regionali, di cui al presente titolo, si corrispondono con versamento su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione.

   

Art. 185
Riscossione coattiva delle tasse

1. Per la riscossione coattiva delle tasse previste nel presente titolo e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

   

Art. 186
Mancata corresponsione

1. Gli atti di cui al presente titolo, per i quali sono dovute le tasse di concessione regionale, non costituiscono titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività fino a quando le tasse medesime non siano state corrisposte.

   

Art. 187
Sanzioni per il mancato pagamento
della tassa di concessione

1. Chi esercita un'attività prevista dal presente titolo, per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.

2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa di concessione senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2,58 a euro 25,82, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo per queste il regresso verso il debitore.

3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, si incorre:

a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

4. Le sanzioni pecuniarie irrogate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per le violazioni previste dai precedenti commi sono riscosse dalla Tesoreria regionale ed il relativo provento è ripartito a norma della Legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di detta legge.

   

Art. 188
Accertamento delle violazioni

1. Le violazioni delle norme di cui all'articolo 187 sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle leggi dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, dagli organi e dai soggetti cui è affidata la vigilanza ai sensi delle sezioni II e III del capo V del presente titolo e, limitatamente agli accertamenti compiuti in sede, dai funzionari o impiegati addetti agli uffici competenti al rilascio degli atti.

2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, il quale notifica all'interessato il verbale di accertamento e lo invita a pagare una somma pari al sesto del massimo della sanzione pecuniaria, oltre all'ammontare della tassa, entro il termine di quindici giorni, ovvero a presentare nello stesso termine le sue deduzioni.

3. Il pagamento estingue l'obbligazione pecuniaria nascente dalla violazione.

4. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni presentate accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità dell'interessato, determina con provvedimento motivato sotto forma d'ordinanza l'ammontare della sanzione pecuniaria.

5. Il provvedimento è definitivo ed è notificato al trasgressore.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni della Legge 7 gennaio 1929, n. 4.

   

Art. 189
Importi delle tasse

1. Gli importi delle tasse relative agli atti specificati all'articolo 181, sono così determinati:

a) abilitazione all'esercizio venatorio:

1) tassa di rilascio: ammontare pari al 50 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni;

b) autorizzazione annuale all'esercizio venatorio:

1) tassa annuale per tutti i tipi di fucile: ammontare pari al 50 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 e successive modificazioni;

c) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende faunistico-venatorie:

1) tassa di istituzione, euro 258,23;

2) tassa di esercizio annuale per ha, euro 1,03;

3) tassa di rinnovo, euro 258,23;

d) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie:

1) tassa di istituzione, euro 154,94;

2) tassa di esercizio annuale per ha, euro 1,03;

3) tassa di rinnovo, euro 154,94;

e) istituzione, esercizio e rinnovo di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e di allevamenti, con esclusione di quelli amatoriali:

1) tassa di istituzione, euro 309,87;

2) tassa di rinnovo, euro 309,87.

   

Art. 190
Delega

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può delegare il Direttore generale dell'Assessorato alla firma degli atti previsti dal presente capo.

2. Può altresì delegare i responsabili dei servizi dell'Assessorato alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme del presente capo.

   

Art. 191
Termine per l'accertamento delle violazioni relative alle tasse di concessione

1. L'accertamento delle violazioni alle norme di cui al presente capo, può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

2. Il contribuente può chiedere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, alla data di comunicazione del rifiuto stesso.