CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 467

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 29 agosto 2003

 Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente


TITOLO II
Pesca

Capo I

Competenze

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II
Pesca

Capo I
Competenze

Sezione I
Esercizio delle funzioni amministrative in materia di pesca

Art. 65
Funzioni amministrative della Regione

1. L'Amministrazione regionale, a' sensi dell'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) concedere, sentito il parere della Capitaneria di porto, autorizzazioni per la pesca marittima con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico;

b) esercitare, fermi restando la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni, come sono attribuiti agli organi indicati nelle norme vigenti, la sorveglianza nelle acque marittime antistanti il territorio della Regione, per la repressione della pesca con materie esplosive o venefiche, e l'accertamento delle relative infrazioni da denunciarsi all'Autorità giudiziaria. Agli agenti nominati a tal fine è riconosciuta, a' sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1954, n. 747, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria;

c) derogare temporaneamente a norme regolamentari vigenti od attuare nuove norme con deliberazione della Giunta relativamente alla distanza dalla costa, alle modalità d'impiego, ai tempi ed agli strumenti di pesca, qualora per particolari circostanze locali tali deroghe o nuove norme temporanee possano far realizzare aumento produttivo in una zona senza che ciò porti danno al patrimonio ittico e alle possibilità di altri mestieri ivi esercitati;

d) stabilire di volta in volta limitazioni all'uso di fonti luminose nell'esercizio della pesca marittima, quando le fonti medesime possano riuscire di danno alle forme di pesca più importanti per la natura loro e per il numero di pescatori che vi sono addetti.

 

 

Art. 66
Esercizio di funzioni statali

 

1. L'Amministrazione regionale esercita altresì:

a) le competenze ed attribuzioni di cui al regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, ed in particolare, in quanto applicabili, quelle di cui agli articoli 5, 8, 10, 14, 15 e 19 dello stesso regio decreto, modificati rispettivamente dagli articoli 44, 46, 47, 48, 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

b) le competenze ed attribuzioni, escluse quelle riguardanti il demanio marittimo e le altre proprie dello Stato, di cui al testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, in quanto applicabili, quelle di cui agli articoli 5, 9 ed 11 dello stesso testo unico, modificati rispettivamente dagli articoli 43, 45 e 51 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 987 del 1955;

c) le competenze ed attribuzioni elencate nell'articolo 52 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 987 del 1955, già conferite al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed ai Prefetti in materia di:

1)  imprese di pesca, pescatori, licenze di pesca e tenuta dei registri;

2) sorveglianza sull'esercizio della pesca;

3) provvidenze a favore della pesca e dei pescatori;

4) ripopolamento delle acque pubbliche e concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

5) istruzione professionale dei pescatori;

6)  indagini e studi sulle acque ai fini della piscicoltura e della pesca;

7) autorizzazioni all'esercizio della pesca meccanica;

d) le competenze ed attribuzioni in materia di Consorzi per la tutela della pesca, di cui al predetto regio decreto n. 1604 del 1931 e successive modificazioni ed integrazioni e particolarmente, in quanto applicabili, quelle di cui agli articoli 53, 54, 55, 56, 59, 60 e 61 dello stesso regio decreto, modificati dagli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 987 del 1955.

 

 

Art. 67
Applicazione di norme statali

1. Si applicano integralmente le norme di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 747 del 1954, e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 449.