CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 467

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 29 agosto 2003

 Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente


TITOLO VI

Forestazione, sivicoltura e sughericoltura

Capo III

Tutela della sughericoltura

TESTO DEL PROPONENTE

.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
Tutela della sughericoltura

Sezione I
Interventi a favore della sughericoltura

Art. 362
Programma straordinario per la sughericoltura

1. La Regione autonoma della Sardegna tutela le piante da sughero e le sugherete quali componenti dell'ambiente, del paesaggio, dell'economia e del patrimonio culturale dell'Isola e ne promuove lo sviluppo e la valorizzazione.

2. La Regione autonoma della Sardegna promuove, anche tramite i propri enti strumentali, iniziative atte a valorizzare il prodotto sughero in tutte le sue utilizzazioni, con particolare riferimento alle opere pubbliche finanziate dall'Amministrazione regionale.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, che si avvale per la formulazione della proposta della Stazione sperimentale del sughero, in attuazione dei programmi regionali di forestazione del Piano forestale nazionale previsto dalla Legge 8 novembre 1986, n. 752, "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura", e dei regolamenti comunitari in materia di forestazione, approva nel contesto del programma pluriennale formulato ai sensi della legge regionale 1º agosto 1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione), e successive modificazioni, un programma straordinario pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura. Il programma definisce organicamente gli obiettivi e le strategie di settore a breve, medio e lungo periodo, con particolare riguardo allo sviluppo dei processi di estrazione del sughero e all'incremento delle unità produttive e dell'occupazione.

4. Il programma straordinario si svolge in poli di intensificazione sughericola, in territori di rilevante estensione compresi nella giurisdizione di uno o più comuni, interessati da una diffusa presenza di piante da sughero, costituente soprassuoli puri o misti, coetanei o disetanei, nei quali mediante azione programmata, coordinata e costante è possibile conseguire un notevole incremento della produzione sughericola, in termini di superfici e di produttività.

   

Art. 363
Attività di formazione

1. Allo scopo di favorire la formazione di maestranze qualificate, sia per quanto concerne l'estrazione del sughero, sia per le fasi successive riguardanti la lavorazione e la trasformazione, ivi comprese le lavorazioni artistiche, la Giunta regionale inserisce nei piani pluriennali e annuali di formazione, di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), appositi corsi di formazione professionale.

2. L'attività di formazione si svolge nell'ambito dei poli di intensificazione sughericola di cui all'articolo 362.

   

Art. 364
Contributi per la sughericoltura

1. Alla sughericoltura si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura).

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere mutui a tasso agevolato relativamente alla quota di spesa non ammessa a contributo.

   

Art. 365
Attuazione del regolamento CE 1257/99
del 17 maggio 1999

1. In attuazione del regolamento CE 1257/99 del 17 maggio 1999 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della sughericoltura gli aiuti ivi previsti. A tal fine, ed in attuazione del programma straordinario per la sughericoltura, la Giunta regionale approva un programma regionale di aiuti.

2. Il programma di cui al comma 1 è attuato nell'ambito dei poli di intensificazione sughericola di cui all'articolo 362.

   

Art. 366
Priorità nella concessione di provvidenze
a favore della sughericoltura

1. Le provvidenze a favore della sughericoltura previste dall'articolo 364 sono concesse prioritariamente:

a) alle sugherete di cui all'articolo 371;

b) alle alberature sparse di sughere e formazioni di sughere degradate di cui all'articolo 372, situate nell'ambito dei poli di intensificazione sughericola.

   

Art. 367
Aggiornamento del programma pluriennale
e della carta sughericola

1. Gli Ispettorati ripartimentali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale , di cui al capo II del titolo I, comunicano ogni sei mesi alla Stazione sperimentale del sughero i vincoli imposti e le autorizzazioni rilasciate in base alle disposizioni contenute nel presente capo.

2. Gli Ispettorati comunicano inoltre tutti i dati rilevati durante la loro attività necessari alla predisposizione degli aggiornamenti del programma pluriennale per lo sviluppo della sughericoltura e della carta sughericola.

   

Sezione II
Disciplina della sughericoltura

Art. 368
Procedura per l'abbattimento
delle piante da sughero

1. L'abbattimento delle piante da sughero, anche sparse, e lo sradicamento delle ceppaie ancora vitali, purché queste ultime siano presenti in misura non inferiore a 200 per ettaro, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per territorio di cui al capo II del titolo I.

2. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione all'abbattimento o allo sradicamento delle ceppaie entro trenta giorni dalla data di presentazione delle domande.

3. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione delle domande l'Ispettorato non provvede sulla domanda l'autorizzazione si intende concessa.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro trenta giorni, può presentare ricorso al dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente.

5. Il dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro trenta giorni dalla data di presentazione dello stesso.

   

Art. 369
Sanzioni per l'abbattimento delle piante
da sughero senza autorizzazione

1. L'abbattimento di ciascuna pianta da sughero senza autorizzazione comporta una sanzione amministrativa pari al doppio, sia nella misura massima che nella misura minima, della sanzione prevista per l'abbattimento delle piante da sughero nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate in attuazione del regio decreto n. 3267 del 1923.

2. Lo sradicamento di ciascuna ceppaia senza autorizzazione comporta una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione prevista per l'abbattimento di una pianta da sughero di diametro inferiore a 5 centimetri nella prescrizione di massima e di polizia forestale.

   

Art. 370
Sanzioni per la recisione dei rami

1. É vietato recidere rami dalle piante da sughero se da questo fatto derivi nocumento alla pianta. Si considera danneggiata la pianta allorché vengano recisi i cimali o rami in misura superiore ad 1/3 della chioma.

2. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 comporta una sanzione amministrativa pari a quella prevista per la recisione di rami nella prescrizione di massima e di polizia forestale.

   

Art. 371
Definizione di sughereta

1. Ai fini delle disposizioni contenute negli articoli 374-379 sono considerati sugherete i soprassuoli forestali costituiti in prevalenza da piante da quercia di sughero di qualsiasi età e sviluppo che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) siano costituiti da piante da sughero, già demaschiate o meno, la cui copertura, effettuata dalle chiome, interessi più del 40 per cento della superficie sulla quale il popolamento vegeta e sia presente e diffusa rinnovazione in qualsiasi stadio di accrescimento;

b) siano costituiti da soprassuoli forestali misti nei quali la quercia da sughero rappresenti più del 50 per cento della copertura totale del soprassuolo forestale;

c) siano costituiti da ceppaie di quercia da sughero, degradate da azioni antropiche nei quali la densità media delle ceppaie non sia inferiore a 200 per ettaro;

d) siano costituiti da soprassuoli forestali in cui siano presenti semenzali o giovani soggetti, naturali o di introduzione artificiale, in numero non inferiore a 600 per ettaro.

   

Art. 372
Definizione di alberature sparse di sughero
e formazioni di sughera degradate

1. Sono da considerarsi alberature e formazioni degradate a sughera quei soprassuoli costituiti da piante di quercia da sughero, di qualsiasi età e sviluppo, che presentino i seguenti requisiti:

a) siano costituite da piante di sughera, già demaschiate o meno, la cui copertura reale effettuata dalla chioma interessi almeno il 20 per cento della superficie sulla quale il popolamento vegeta;

b) i soprassuoli forestali misti nei quali la quercia da sughero rappresenti almeno il 20 per cento della copertura totale del soprassuolo forestale;

c) i soprassuoli costituiti da ceppaie di quercia da sughero nei quali la densità media delle ceppaie non sia inferiore a 150;

d) i soprassuoli in cui siano presenti semenzali o giovani soggetti, naturali o di introduzione artificiale, in numero non inferiore a 150 per ettaro.

   

Art. 373
Individuazione delle sugherete

1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, anche su richiesta dei privati o dei comuni, propongono all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente l'individuazione provvisoria delle sugherete così come definite dall'articolo 371 alle quali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 374-379.

2. La proposta di individuazione è notificata al proprietario della sughereta ed al comune.

3. Entro sessanta giorni dalla notifica il proprietario o il comune possono inviare osservazioni all'Assessorato della difesa dell'ambiente, anche tramite gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, e richiedere l'esclusione di determinate sugherete dai vincoli previsti dagli articoli 374-379.

4. Trascorso il termine per la presentazione delle osservazioni l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente con proprio decreto individua le sugherete alle quali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 374-379.

   

Art. 374
Esercizio delle colture agrarie

1. L'esercizio nelle sugherete delle colture agrarie e gli interventi agronomici connessi, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

2. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede sulla domanda l'autorizzazione si intende concessa.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro trenta giorni, può presentare ricorso al dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente.

5. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso il dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente non provvede l'autorizzazione si intende concessa.

   

Art. 375
Sanzione per l'esercizio delle colture agrarie senza autorizzazione

1. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 374 comporta una sanzione amministrativa:

a) da euro 103,29 a euro 258,23 per ettaro, o sua frazione, di terreno interessato, nel caso di assenza di autorizzazione;

b) da euro 25,82 a euro 103,29 per ettaro, o sua frazione, di terreno interessato, nel caso di lavori eseguiti in parziale difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

   

Art. 376
Pascolo nelle sugherete

1. Il pascolo nelle sugherete è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. L'autorizzazione non è richiesta per il pascolo nelle sugherete in cui è in atto la coltura agraria o lo è stata negli ultimi cinque anni.

2. L'autorizzazione è concessa per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile tacitamente fino a cinque anni, e deve indicare il carico di bestiame ammissibile e le prescrizioni a cui attenersi.

3. Nelle sugherete disetanee con strato arbustivo chiuso e floristicamente diversificato può essere autorizzato il pascolo continuo per cinque anni.

4. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

5. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede, l'autorizzazione si intende concessa.

6. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro trenta giorni, può presentare ricorso al dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente.

7. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso il dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente non provvede l'autorizzazione si intende concessa.

   

Art. 377
Sanzione per pascolo non autorizzato

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 376 sono punite con una sanzione amministrativa da euro 2,07 a euro 5,16 per capo di bestiame introdotto nelle sugherete non aperte al pascolo, o per capi di bestiame eccedente il carico ammissibile indicato nell'autorizzazione.

   

Art. 378
Decespugliamento e dicioccamento

1. Il decespugliamento e il dicioccamento nelle sugherete sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

2. Il decespugliamento, inteso come estirpazione di cespugli e arbusti, è consentito senza autorizzazione nelle sugherete nell'anno di estrazione del sughero, o in quello precedente, al fine di facilitare le relative operazioni. Il decespugliamento in tal caso può essere praticato solamente attorno alle piante da sughero già demaschiate e nella misura necessaria alle operazioni di estrazione del sughero.

3. Il decespugliamento consistente nella eliminazione dei cisteti puri derivati da pregresse attività agricolo-pastorali è consentito senza autorizzazione.

4. Il decespugliamento delle strutture viarie diretto a facilitare le operazioni di estrazione del sughero è consentito senza autorizzazione.

5. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

6. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede, l'autorizzazione si intende concessa.

7. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro trenta giorni, può presentare ricorso al dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente

8. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso il dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente non provvede, l'autorizzazione si intende concessa.

9. Al fine di diminuire i danni provocati dagli incendi ed eliminare uno dei veicoli di propagazione dei medesimi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo a fondo perduto ad ettaro, per il taglio dei cespugli e del sottobosco, in favore dei proprietari o possessori delle sugherete classificate ai sensi del presente capo. Il contributo è concesso previo rilascio di attestazione di regolare esecuzione dei lavori nei soli riguardi forestali, da parte del competente Ispettorato ripartimentale delle foreste.

   

Art. 379
Sanzioni per il decespugliamento
e il dicioccamento non autorizzati

1. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 378 comporta una sanzione amministrativa:

a) da euro 103,29 a euro 258,23 per ettaro di terreno interessato, nel caso di assenza dell'autorizzazione;

b) da euro 25,82 a euro 103,29 per ettaro di terreno interessato, nel caso di lavori eseguiti in parziale difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

   

Art. 380
Demaschiatura

1. Le operazioni di demaschiatura devono essere praticate in maniera da non superare due volte la circonferenza soprascorza misurata alla altezza di metri 1,30 da terra ed accertato in un minimo di centimetri 60.

2. Le successive decortiche possono essere eseguite ad altezza non superiore a tre volte quella della circonferenza soprascorza misurate come dianzi specificato.

3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta una sanzione amministrativa da euro 15,49 a euro 154,94 per ciascuna pianta.

   

Art. 381
Estrazione del sughero

1. L'estrazione del sughero non è consentita per turni inferiori a dieci anni.

2. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 comporta una sanzione amministrativa da euro 15,49 a euro 154,94 per ciascuna pianta.

   

Art. 382
Estrazione del sughero
di età inferiore ai dieci anni

1. L'estrazione del sughero di età inferiore ai dieci anni può essere autorizzata dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio soltanto quando ragioni fisiologiche e particolari quali il passaggio di incendio, progetto di ricostituzione boschiva, predisposizione del piano di assestamento lo consiglino agli effetti del ripristino della produttività delle piante.

2. L'Ispettorato è tenuto a concedere o negare l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Se entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda l'Ispettorato non provvede l'autorizzazione si intende concessa.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione l'interessato, entro trenta giorni, può presentare ricorso al dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente.

5. Il dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente è tenuto a provvedere sul ricorso entro trenta giorni dalla data di presentazione dello stesso.

   

Art. 383
Modalità dell'operazione di decortica

1. L'operazione di decortica deve essere condotta a regola d'arte e cioè senza arrecare lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno o "mammina".

2. Le violazioni delle disposizioni contenute nel comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa da euro 15,49 a euro 154,94 per ciascuna pianta.

   

Art. 384
Revoca delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni previste nei precedenti articoli possono essere revocate con provvedimenti motivati:

a) in caso di violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni;

b) in caso di violazione delle disposizioni del presente capo;

c) in caso di tagli generali o parziali;

d) in caso di incendi;

e) a causa di sopravvenute esigenze silvo-colturali.

   

Art. 385
Periodo di estrazione del sughero

1. L'estrazione del sughero è consentita esclusivamente nel periodo indicato da apposito decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. In assenza del decreto l'estrazione del sughero è consentita dal 1º maggio al 30 settembre.

2. Il decreto emanato su proposta degli Ispettori forestali, sentita la Stazione sperimentale del sughero, tiene conto delle diversità macro e microclimatiche che influenzano il distacco della corteccia.

3. Coloro che intendono compiere estrazioni di sughero devono dare avviso alla stazione forestale competente per territorio.

4. La violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 comporta una sanzione amministrativa da euro 15,49 a euro 154,94 per ciascuna pianta.

5. La violazione della disposizione contenuta nel comma 3 comporta una sanzione amministrativa da euro 25,82 a euro 51,65.

   

Art. 386
Recidiva

1. La misura delle sanzioni previste dagli articoli 369, 370, 371, 375, 377, 379, 380 comma 2, 381 comma 2, 383, 385 sono raddoppiate a carico di coloro nei cui confronti sia stata accertata definitivamente una violazione delle disposizioni contenute nella sezione II del presente capo.

   

Art. 387
Sanzioni previste da altre norme

1. Sono fatte salve le altre sanzioni in materia forestale ed ambientale previste dalla legislazione nazionale e regionale.

2. Per quanto concerne le sanzioni amministrative previste sia dall'articolo 26 del regio decreto n. 3267 del 1923, per le zone sottoposte a vincolo idrogeologico e sia dal presente capo si applicano quelle più elevate.

   

Art. 388
Vincoli di tutela ambientale
previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431

1. Sono fatti salvi i vincoli di tutela ambientale, e le relative procedure autorizzatorie, previsti dagli articoli 1 ter e 1 quinquies della Legge 8 agosto 1985, n. 431, "Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale".

2. Le piante da sughero che rivestono particolare interesse naturalistico o ambientale, anche se isolate, possono essere classificate come monumento naturale e come tali non potranno essere sottoposte a tagli. La classificazione avviene con provvedimento dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, anche su motivata proposta degli Ispettorati ripartimentali delle foreste o degli enti locali, notificato ai proprietari ed al Sindaco del comune interessato che provvede alla pubblicazione nell'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Contestualmente alla emanazione del provvedimento l'Assessore della difesa dell'ambiente determina la somma dovuta al proprietario a titolo di indennizzo, che non può essere inferiore al prezzo di macchiatico corrente per la specie.

3. Il taglio, il danneggiamento e lo sradicamento di piante da sughero classificate e dichiarate monumento naturale costituiscono violazione e come tali soggiacciono alle sanzioni previste dalle norme in materia di tutela ambientale.

4. Può essere autorizzato il taglio delle piante da sughero classificate ai sensi del presente articolo, con provvedimento del dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, solamente nell'ipotesi che la pianta abbia esaurito le funzioni vitali. L'accertamento è effettuato dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste.

   

Art. 389
Competenza ad irrogare le sanzioni

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente è competente a irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente capo.

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con proprio decreto, individua le prestazioni sostitutive delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 24, comma 4, della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa).

3. I procedimenti amministrativi relativi alla irrogazione di sanzioni per violazione delle disposizioni contenute nella sezione II del presente capo sono sospesi fino all'entrata in vigore del decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente previsto nel comma 2.

   

Art. 390
Esclusione e revoca delle provvidenze

1. Il dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, con provvedimento motivato, può negare o revocare, per un periodo sino a dieci anni la concessione delle provvidenze previste nella sezione I del presente capo a favore di soggetti nei cui confronti siano state definitivamente accertate le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

   

Art. 391
Concessione delle provvidenze

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente assegna agli Ispettorati ripartimentali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale le disponibilità del bilancio regionale per la concessione delle provvidenze previste dalla sezione I del presente capo, sulla base dei programmi di ripartizione approvati ai sensi dell'articolo 4, lettera l), della legge regionale n. 1 del 1977.

2. Per l'assunzione degli impegni e l'ordinazione dei pagamenti concernenti la concessione delle provvidenze, il dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici, utilizzabili mediante l'emissione di ordinativi intestati ai beneficiari.

3. L'emissione di ordinativi superiori alla somma di euro 309.874,14 deve essere preventivamente autorizzata dal dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente.

   

Art. 392
Revoca delle provvidenze

1. Le provvidenze previste dal presente capo sono revocate con provvedimento del dirigente competente dell'Assessorato della difesa dell'ambiente se i beneficiari delle stesse non applicano le disposizioni in materia di sicurezza degli impianti ed i contratti collettivi di lavoro in vigore nel settore.

   

Art. 393
Attività informativa

1. Gli Ispettorati ripartimentali curano che le disposizioni del presente capo siano portate a conoscenza degli interessati attraverso campagne mirate di prevenzione e informazione.