CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 467
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI
il 29 agosto 2003
Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente
TITOLO III
CacciaCapo VIII
Disposizioni finali, transitorie e finanziarie
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo VIII
Disposizioni finali, transitorie e finanziarieArt. 198
Applicazione transitoria della legge regionale
28 aprile 1978, n. 321. Per i procedimenti sanzionatori non ancora definiti alla data del 16 agosto 1998 si applicano le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978.
2. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamente all'esercizio dell'attivitą di caccia in territorio libero ed in zone concesse per l'esercizio della caccia autogestita, fatto salvo l'adeguamento dei massimali delle assicurazioni necessarie per lo svolgimento dell'attivitą venatoria.
3. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio, non č richiesto il pagamento della tassa annuale per l'esercizio venatorio istituita dal presente titolo e la validitą dell'abilitazione regionale per l'esercizio venatorio č subordinata al pagamento del contributo di partecipazione alle spese di cui all'articolo 22, lettera d), della legge regionale. n. 32 del 1978. Il mancato pagamento del contributo previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 129,11.
4. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio non č richiesto il pagamento della tassa per il rilascio dell'abilitazione venatoria. Il rilascio di tale atto č subordinato al pagamento del contributo di partecipazione alle spese di cui all'articolo 22, lettera d), della legge regionale n. 32 del 1978.
5. Fino alla attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamente alla istituzione ed alla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e di ripopolamento e delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, di cui all'articolo 22 della stessa legge regionale.
Art. 199
Sospensione delle nuove autorizzazioni1. Le autorizzazioni per l'esercizio della caccia in Sardegna, di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, conservano la loro validitą fino al naturale termine di scadenza.
2. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio della caccia, o il rinnovo di quelle scadute a favore dei cacciatori non residenti in Sardegna, č sospeso fino all'attivazione degli ambiti territoriali di caccia previsti dal piano faunistico-venatorio regionale, con determinazione dell'indice di densitą venatoria territoriale.
Art. 200
Soppressione dell'Ufficio regionale per la fauna1. L'Ufficio regionale per la fauna di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni, č soppresso ed ogni sua funzione e dotazione di beni č trasferita all'Istituto regionale per la fauna selvatica.
2. L'Istituto regionale per la fauna selvatica ha sede presso l'attuale Ufficio regionale per la fauna.
3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessore del personale, provvede ad assegnare il personale di ruolo in servizio presso l'Ufficio regionale per la fauna ed il personale assunto con contratto privatistico gią in servizio presso lo stesso Ufficio ad altre strutture dipendenti dallo stesso Assessorato. La posizione giuridica del personale resta immutata.
Art. 201
Riconoscimento ex articolo 70 legge regionale n. 32 del 19781. Si considerano riconosciute agli effetti del presente titolo le associazioni venatorie gią riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale n. 32 del 1978, a condizione che possiedano i requisiti richiesti dall'articolo 195.
Art. 202
Autorizzazione provvisoria alla detenzione della fauna selvatica1. Nei confronti di coloro che detengono fauna selvatica o ai gestori, singoli o associati, di impianti di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale, č concessa dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, sentito il Comitato regionale faunistico, un'autorizzazione provvisoria a detenere detti esemplari sino all'approvazione delle norme regolamentari che disciplinano la materia.
Art. 203
Regolamento di attuazione1. Con il regolamento di attuazione del presente titolo, che viene adottato contestualmente al piano faunistico-venatorio regionale, sono disciplinate, oltre quelle specificamente previste nel titolo stesso, le seguenti attivitą:
a) l'individuazione degli interventi e delle opere da sottoporre a preventiva valutazione di compatibilitą ambientale nelle zone particolarmente protette e disciplina del relativo procedimento;
b) l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare e amatoriale;
c) l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado.
Art. 204
Sanatoria per la detenzione di trofei di animali selvatici1. Chiunque detenga alla data del 16 agosto 1998 trofei di animali selvatici dei quali č vietata la cattura e l'uccisione, č tenuto a presentare denuncia, entro sessanta giorni, al comune dove i trofei sono detenuti: chi non provvede alla denuncia č soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 176.