CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 467

presentato dalla Giunta regionale

su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI

il 29 agosto 2003

 Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente


TITOLO VII

Protezione civile e antincendio

Capo I

Prevenzione e soccorso

TESTO DEL PROPONENTE

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TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO VII
Protezione civile e antincendio

Capo I
Prevenzione e soccorso

Art. 394
Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione, nell'ambito delle competenze attribuitele dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione ed in conformità con quanto disposto dalla legislazione statale, promuove, d'intesa con i competenti organi dello Stato e con gli enti locali, e col concorso delle associazioni di volontariato, interventi di protezione civile, anche di carattere integrativo, diretti a tutelare l'incolumità del singolo e delle popolazioni, i beni, le attività produttive e l'ambiente dai danni o dai pericoli derivanti da eventi calamitosi o catastrofi anche causati dall'attività dell'uomo.

2. Al tal fine, nell'ambito delle materie di propria competenza o ad essa delegate:

a) instaura rapporti di collaborazione e di partecipazione con gli organi dello Stato competenti in materia di protezione civile, con gli enti locali e gli organismi di protezione civile e le associazioni di volontariato operanti nel territorio regionale;

b) programma le attività regionali di previsione, prevenzione ed emergenza in coordinamento con i piani predisposti dagli organi dello Stato;

c) provvede alla direzione unitaria delle attività di protezione civile di competenza regionale in modo da promuovere il coordinamento con quelle delle Province, dei comuni, degli organismi di protezione civile e delle associazioni di volontariato.

3. Essa inoltre, per le materie non di propria competenza concorre, in conformità con quanto disposto dalla legislazione statale, alla organizzazione nazionale della protezione civile e collabora alle attività di prevenzione e soccorso di intesa con i competenti organi dello Stato.

 

 

Art. 395
Piano regionale per la protezione civile

1. La Regione si dota di un piano pluriennale per la protezione civile volto a coordinare le attività regionali e quelle delle aziende ed enti dipendenti al fine di garantire la miglior tutela dei singoli e delle popolazioni, dei beni e delle attività produttive e dell'ambiente dai danni e dai pericoli derivanti da eventi calamitosi o catastrofi anche causati dall'attività dell'uomo.

2. Il piano individua le ipotesi di rischio per il territorio regionale e le zone che vi sono soggette con riferimento a ciascun tipo di evento calamitoso ipotizzato, gli interventi previsti da leggi regionali e le dotazioni disponibili atti a ridurne il rischio e prevenirne e limitarne le conseguenze dannose ed indica gli obiettivi che la Regione deve conseguire al fine di assicurare la tutela e l'integrità dei beni e delle persone.

 

 

Art. 396
Approvazione e modifiche del piano regionale per la protezione civile

1. Entro sei mesi dalla data del 14 febbraio 1989 l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio e assetto del territorio, con l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con l'Assessore regionale dei lavori pubblici, con l'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, con l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e con l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, predispone uno schema di piano regionale per la protezione civile.

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente provvede a tal fine ad acquisire i programmi degli enti ed aziende regionali che svolgano attività rilevanti a fini di protezione civile.

3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente invia lo schema di cui al primo comma alle Province e provvede ad acquisirne le osservazioni mediante la convocazione di una Conferenza dei Presidenti delle Province o loro delegati.

4. Ciascuna Provincia prima della conferenza di cui al comma 3 provvede ad acquisire le osservazioni dei comuni sullo schema di piano mediante la convocazione di una Conferenza dei Sindaci.

5. Il piano è approvato entro un anno dalla Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

6. Il piano è sottoposto a verifica ed aggiornamento ogni tre anni con la medesima procedura prevista per l'approvazione. A tal fine la conferenza di cui al comma 3 deve essere convocata anche su richiesta di uno dei Presidenti delle Province.

 

 

Art. 397
Attività di protezione civile

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere con contratto a termine di diritto privato personale operaio qualificato e specializzato da adibire ai servizi di protezione civile legati alla prevenzione, previsione, emergenza, soccorso e ripristino.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con tecnici ed esperti singoli o associati per l'espletamento dei servizi di cui al comma 1.

3. Le convenzioni di cui sopra possono essere stipulate, altresì, per l'elaborazione dello schema del piano pluriennale e dei relativi aggiornamenti, di cui all'articolo 396 e ogni altra elaborazione e preposizione di strutture operative per gli interventi di prevenzione e soccorso, anche come concreta attuazione delle ricerche e degli studi di cui all'articolo 398.

 

 

Art. 398
Studi e ricerche

1. In conformità alle indicazioni del piano e in riferimento agli obiettivi ivi prefissati l'Amministrazione regionale predispone studi e ricerche volti a:

a) prevedere le cause di possibili eventi di pericolo o di danno nei confronti delle persone o delle cose;

b) individuare le diverse zone del territorio regionale sulla base di caratteristiche orografiche, idrografiche, geologiche, ecologiche, climatiche, vegetazionali, insediative, infrastrutturali, logistiche e culturali, influenti ai fini dei diversi tipi di calamità;

c) individuare e classificare le zone sistematicamente soggette a fenomeni calamitosi specifici;

d) indicare i rimedi idonei a prevenire gli eventi di pericolo e di danno e proporre i modi per un corretto ripristino dell'ambiente, nel rispetto della sua conformazione e destinazione naturale.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale si avvale, ove occorra, mediante la stipula di convenzioni, della collaborazione scientifica di università, istituti universitari e istituti scientifici e di ricerca.

3. Le convenzioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base di un programma annuale proposto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

4. Con le stesse modalità l'Amministrazione regionale può procedere per la predisposizione del piano pluriennale di protezione civile.

 

 

Art. 399
Sistemi di rilevamento, raccolta e trasmissione ed elaborazione dati

1. In conformità alle indicazioni del piano di protezione civile e in relazione agli obiettivi ivi previsti l'Amministrazione regionale provvede alla realizzazione di un sistema di rilevamento, trasmissione e comunicazione, raccolta e memorizzazione e diffusione dei dati relativi alle ipotesi di rischio e agli eventi calamitosi o catastrofi.

2. La gestione degli strumenti di rilevamento è affidata alle Province. Le Province si avvalgono della collaborazione dei comuni, delle Comunità montane, di ogni altro organismo sovracomunale e degli uffici regionali decentrati.

3. Il sistema deve essere organizzato in modo da consentire il rapido aggiornamento dei dati relativi ai fenomeni calamitosi ipotizzati ed al loro eventuale svolgimento, nonché alle dotazioni ed alle strutture atte a fronteggiarli e alla loro dislocazione.

4. La Regione provvede inoltre:

a) alla raccolta ed aggiornamento dei dati concernenti la dislocazione e le dotazioni di nuclei operativi e servizi di emergenza di enti locali e delle associazioni di volontariato di cui ai successivi articoli e richiede agli organi competenti i dati relativi alla dislocazione e alle dotazioni di nuclei operativi e servizi di emergenza dello Stato;

b) alla formazione ed aggiornamento di elenchi relativi:

c) alle strutture sanitarie, ausiliarie e assistenziali utilizzabili in caso di necessità;

d) agli edifici ed aree utilizzabili per la temporanea sistemazione dei cittadini evacuati e delle strutture ausiliarie;

e) delle imprese assuntrici di lavori edili e stradali con l'indicazione dei principali mezzi e strutture di cui dispongono;

f) dei depositi e delle ditte produttrici o commerciali di materiali di prima necessità e comunque utili al soccorso.

5. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui alla lettera a) dell'articolo 394, tutti i dati, gli elementi conoscitivi e le risultanze degli studi di cui ai precedenti articoli sono trasmessi agli organi statali responsabili della protezione civile.

 

 

Art. 400
Formazione e qualificazione professionale

1. In vista della predisposizione del piano annuale di formazione professionale di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 47 del 1979, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente propone all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale un programma di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli addetti alle attività inerenti alla protezione civile e dei volontari di cui ai successivi articoli.

2. Le attività formative sono svolte, secondo le disposizioni del piano annuale di cui al comma 1, dalle strutture regionali e dagli organi del Servizio sanitario nazionale. La Regione può inoltre stipulare convenzioni con le Amministrazioni statali, le università, enti ed associazioni, anche a carattere volontario, operanti nell'ambito della protezione civile di comprovata qualificazione e specializzazione in relazione alle ipotesi di rischio individuate dal piano pluriennale.

 

 

Art. 401
Interventi di soccorso in caso di calamità
di estensione non particolarmente grave

1. Al verificarsi dell'evento calamitoso i comuni segnalano immediatamente alla Regione la situazione di pericolo precisando il luogo e la natura e fornendo una prima indicazione sui danni verificatisi.

2. In caso di calamità di estensione ed entità non particolarmente grave, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979, la Regione provvede agli interventi di soccorso ed emergenza di propria competenza ed alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 5, lettera d), della legge regionale n. 24 del 1987, concernente norme di semplificazione e di snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici, in applicazione della disciplina ivi dettata.

 

 

Art. 402
Coordinamento degli interventi

1. In caso di calamità di cui all'articolo 401, su richiesta di uno o più comuni il cui territorio sia interessato dall'evento, la Regione assicura la disponibilità dei mezzi e delle strutture operative regionali e la collaborazione delle associazioni di volontariato e degli enti locali viciniori, assumendo il coordinamento dell'attività di soccorso.

2. A tal fine la Regione provvede a costituire un Comitato, presieduto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e composto dai rappresentanti di tutti gli enti ed organizzazioni impegnate nelle attività di soccorso, quale organo di consultazione per il coordinamento degli interventi.

3. La Regione, previa consultazione del Comitato, impartisce le direttive per lo svolgimento degli interventi ed assicura la necessaria assistenza tecnica ed operativa.

 

 

Art. 403
Attivazione della dichiarazione di catastrofe
o calamità naturale

1. La Giunta regionale, qualora ravvisi in base agli elementi acquisiti che ricorrano le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, adotta i provvedimenti intesi a promuovere la dichiarazione di catastrofe o calamità naturale di estensione ed entità particolarmente grave ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979 e dell'articolo 2, lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. La Giunta, nelle more delle determinazioni degli organi statali, dispone i provvedimenti previsti dal presente capo e predispone e presenta al Consiglio le conseguenti variazioni di bilancio eventualmente necessarie.

3. Ove sopravvenga la dichiarazione di cui al primo comma, le spese sostenute dalla Regione sono considerate anticipazioni per conto dello Stato.

4. In ogni caso la Giunta regionale prospetta ai competenti organi e uffici statali, coordinando anche le eventuali istanze locali, l'esigenza dell'adozione di adeguati provvedimenti di loro competenza ed intesi al tempestivo ripristino dei servizi ed opere di interesse nazionale, con particolare riguardo alla viabilità statale, alla rete ferroviaria, ai corsi d'acqua, alle difese a mare ed alle reti energetiche e telefoniche, nonché alle attività produttive industriali

 

 

Art. 404
Mezzi e strutture regionali di soccorso

1. La Regione provvede ad individuare, acquisire ed organizzare attrezzature, mezzi, anche mobili, e strutture operative ai fini della prevenzione e riduzione degli effetti prodotti dagli eventi calamitosi.

2. In caso di calamità attiva i propri mezzi e strutture operative per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

3. Qualora gli organi statali ne facciano richiesta i mezzi e le strutture sono messi a disposizione anche per interventi al di fuori del territorio regionale.

4. Il servizio regionale di protezione civile può organizzare e attuare programmi operativi di prevenzione, previsione e soccorso, approvati dalla Giunta regionale, anche con la collaborazione di esperti, enti, società e associazioni, mediante stipula di apposite convenzioni.

5. Le attrezzature ed i mezzi, anche mobili, di proprietà del Servizio di protezione civile, possono essere concessi, in uso temporaneo e mediante apposite convenzioni, alle associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3), in base a programmi di prevenzione, approvati dalla Regione. Le spese di carburante, a carico della Regione, per l'utilizzo dei mezzi così affidati verranno rimborsate dietro presentazione di fatture o di altra idonea documentazione.

6. Le attrezzature e i mezzi, anche mobili, di proprietà del Servizio di protezione civile possono essere, altresì, affidati in via temporanea ai comuni e alle Province per sopperire alle necessità derivanti da particolari situazioni di emergenza. L'Amministrazione regionale concede ai comuni ed alle Province un contributo per il pagamento delle somme necessarie per l'utilizzo delle attrezzature e dei mezzi affidatigli.

7. La Regione può provvedere alla acquisizione costruzione e ristrutturazione di opere necessarie ad accogliere ed attivare impianti, mezzi, attrezzature e strutture operative finalizzate alla prevenzione, previsione e soccorso.