CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURADISEGNO DI LEGGE N. 467
presentato dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, FOIS di concerto con l'Assessore della difesa dell'ambiente, PANI
il 29 agosto 2003
Testo unico delle leggi regionali in materia di ambiente
TITOLO IV
Parchi naturaliCapo II
Istituzione dei parchi naturali regionali
TESTO DEL PROPONENTE
. TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo II
Istituzione dei parchi naturali regionaliSezione I
Istituzione e organizzazione del Parco naturale regionale "Porto Conte"Art. 240
Istituzione e finalità del Parco1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce il Parco naturale regionale "Porto Conte".
2. Il Parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi delimitato ai sensi dell'articolo 241 garantendo, anche in considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo quelle tradizionali, agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti.
Art. 241
Delimitazione del Parco1. Il territorio del Parco di Porto Conte si estende nel comune di Alghero secondo la delimitazione provvisoria indicata nella cartografia di cui all'allegato C [1].
2. Nella delimitazione provvisoria del territorio del Parco non sono comprese le borgate, le aree appoderate o comunque utilizzate per usi agricoli.
3. In relazione alle esigenze di una ottimale gestione integrata dei diversi fattori incidenti sulle dinamiche degli ecosistemi la delimitazione di cui al comma 1 può essere modificata in sede di approvazione del Piano del Parco di cui all'articolo 252.
4. La perimetrazione indicata nella cartina di cui all'allegato D [2] costituisce la base di riferimento per il successivo reperimento di aree da includere nel Parco a condizione che sia mantenuta la contiguità delle aree e la continuità del perimetro.
[1] - [2] Allegati a disposizione per la consultazione presso il Servizio Assemblea del Consiglio regionale.
Art. 242
Gestione del Parco1. La gestione del Parco è affidata al comune di Alghero il quale la esercita attraverso la costituzione di un apposito ente di gestione regolato dalle sezioni I, II e III del presente capo.
2. Sono organi dell'ente di gestione:
a) l'Assemblea individuata nel Consiglio comunale in carica;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Direttore;
e) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 243
Statuto1. L'ente di gestione è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale.
2. Lo statuto detta norme, in conformità alle sezioni I, II e III del presente capo, in materia di nomine, designazioni, attribuzioni dei poteri, funzionamento, compensi e rimborsi degli organi dell'ente di gestione, nonché di organizzazione dei servizi del Parco.
3. Allo scopo di avviare la costituzione dell'ente di gestione, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, entro tre mesi dalla data del 26 febbraio 1999, invia al comune di Alghero uno schema di statuto, approvato dalla Giunta regionale.
4. Qualora lo statuto non venga deliberato dal comune di Alghero entro sei mesi dall'invio dello schema, è applicabile la procedura per i controlli sostitutivi sugli enti locali.
Art. 244
Assemblea del Parco e Consiglio direttivo1. La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio direttivo non disciplinate dalla legge sono stabilite dallo statuto dell'ente di gestione.
2. In particolare l'Assemblea:
a) predispone il Piano del Parco e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale, curandone successivamente l'attuazione;
b) approva il regolamento del Parco;
c) approva il programma pluriennale di gestione;
d) approva il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo;
e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità;
f) approva il regolamento dei servizi e la pianta organica del personale;
g) elegge tra i suoi componenti il Presidente del Parco;
h) nomina il Direttore del Parco;
i) esercita le ulteriori attribuzioni previste dalle sezioni I, II e III del presente capo e dallo statuto.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Parco che provvede a convocarla, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente del Parco ed è composto da altri due componenti nominati dall'Assemblea, esercita i poteri conferitigli dallo statuto e delibera la stipulazione di contratti e convenzioni, nonché la costituzione dell'ente in giudizio.
Art. 245
Presidente del Parco1. Il Presidente del Parco ha la legale rappresentanza dell'ente di gestione, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli siano delegate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo e quelle non attribuite espressamente ad altri organi dalla legge o dallo statuto, propone all'Assemblea e al Consiglio direttivo l'adozione delle deliberazioni, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza dell'Assemblea e del Consiglio direttivo sottoponendoli alla loro ratifica nella seduta immediatamente successiva all'adozione dei provvedimenti stessi, esercita la vigilanza sull'attività dei servizi del Parco.
Art. 246
Direttore del Parco1. Il Direttore del Parco è nominato dal Presidente previa deliberazione dell'Assemblea, con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni.
2. Può essere nominato Direttore anche un dipendente del comune di Alghero o di altri enti pubblici che sia comandato o distaccato presso l'ente di gestione.
3. La nomina del Direttore è effettuata sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione dei servizi. Detti criteri devono tener conto dei titoli di laurea, delle specializzazioni, delle qualificazioni e delle esperienze professionali possedute dai candidati.
4. Per i dipendenti della Regione e degli enti regionali e locali la nomina a Direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio. Le Amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere all'ente di gestione il quale procede al recupero delle quote a carico del Direttore.
5. Il Direttore ha la responsabilità gestionale, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. In particolare al Direttore compete:
a) la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti;
b) la predisposizione della proposta del programma degli obiettivi e della proposta dei piani esecutivi di gestione;
c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti;
d) l'emanazione degli atti che impegnano l'ente di gestione verso l'esterno e che la legge e lo statuto non riservano espressamente ad altri organi;
e) ogni altra funzione prevista dallo statuto.
6. Il parere del Direttore è obbligatorio e deve essere formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti degli organi dell'ente di gestione che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.
Art. 247
Durata degli organi. Incompatibilità1. La durata degli organi e le incompatibilità sono disciplinate dallo statuto.
Art. 248
Comitato scientifico e Consulta1. L'Assemblea istituisce un Comitato di consulenza scientifico e una Consulta del Parco secondo le norme contenute nello statuto.
2. Il Comitato scientifico e la Consulta sono organi consultivi e propositivi dell'ente di gestione. In particolare esprimono parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del Parco.
3. Il Comitato scientifico e la Consulta possono, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi dell'ente di gestione, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.
Art. 249
Servizi e personale del Parco1. Per il perseguimento dei propri fini il Parco si avvale della propria struttura tecnico-amministrativa dipendente dal Direttore.
2. L'articolazione della struttura tecnico-amministrativa è stabilita dall'Assemblea.
3. Per quanto non disposto dalle sezioni I, II e III del presente capo, la composizione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dal regolamento organico del personale, approvato dall'Assemblea del Parco sulla base della normativa prevista per i dipendenti degli enti locali.
4. É istituito, presso la sede del Parco, un ufficio unificato per le autorizzazioni e la semplificazione delle procedure.
Art. 250
Sede del Parco1. La sede legale del Parco è stabilita dallo statuto dell'ente di gestione.
Sezione II
Programmazione e gestione delle attività del Parco naturale regionale "Porto Conte"Art. 251
Attuazione delle finalità del Parco1. Le finalità di cui all'articolo 240, comma 2, sono attuate dall'ente di gestione attraverso il Piano del Parco e il programma pluriennale di sviluppo.
Art. 252
Piano del Parco: finalità e contenuti1. Il Piano del Parco comprende elaborati grafici in scala 1:10.000, o di maggior dettaglio (Tavola di piano), e norme tecniche di attuazione.
2. Il Piano del Parco deve disciplinare specificatamente:
a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di conservazione e di uso;
b) i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree o parti del piano;
c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
d) i sistemi di attrezzature e servizi per la fruizione sociale, ricreativa, educativa, didattica e scientifica;
e) gli indirizzi, le prescrizioni e i vincoli da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali relativi alle aree comprese nel Parco;
f) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale;
g) le categorie di opere pubbliche e private sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
h) l'esercizio della caccia nelle sole aree di cui alla lettera e) del comma 3, nella forma della caccia controllata, riservata ai residenti del comune dell'area del Parco e dell'area contigua.
3. Il Piano suddivide il territorio del Parco in base al diverso grado di naturalità ed alle esigenze gestionali in:
a) aree di rilevante interesse naturalistico, ciascuna con le specifiche finalità normative e di gestione;
b) habitat, siti e zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43 CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e successive modificazioni;
c) aree di fruizione sociale, destinate all'accoglienza e alla permanenza dei visitatori del Parco nonché all'uso della spiaggia;
d) aree di connessione, in cui sono consentite attività anche produttive, l'agricoltura e l'acquacoltura, nonché attività legate alla fruizione scientifica, ricreativa e turistica, alla tutela della salute ed allo sport, purché compatibili con l'equilibrio complessivo dell'ecosistema;
e) aree contigue, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori dell'area naturale protetta. Tali aree sono individuate dalla Regione, d'intesa con l'organismo di gestione, anche prima dell'approvazione del Piano del Parco.
4. Il Piano del Parco è soggetto a periodiche verifiche ed a eventuali aggiornamenti, da eseguirsi con frequenza non superiore a cinque anni.
Art. 253
Piano del Parco: procedure1. L'ente di gestione, entro sei mesi dalla sua costituzione, redige la proposta di Piano e delibera l'adozione del Piano stesso; il Piano viene pubblicato presso le sedi dell'ente di gestione e del comune di Alghero per la durata di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione per estratto della delibera di adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Entro i trenta giorni successivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al Piano adottato.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, l'ente di gestione trasmette la delibera di adozione del Piano e tutti gli allegati scritti e grafici, la prova della loro pubblicazione, le osservazioni, con le proprie controdeduzioni, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
4. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, esaminate le osservazioni e formulate le proprie controdeduzioni, propone alla Giunta regionale l'approvazione definitiva del Piano.
5. La Giunta regionale approva entro tre mesi in via definitiva il Piano del Parco che viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
6. Qualora il Piano del Parco non venga adottato entro quindici mesi dalla costituzione dell'ente di gestione, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e dell'ente di gestione, il quale esperisce ogni tentativo per il raggiungimento delle intese necessarie per l'elaborazione e l'adozione del Piano.
7. Le varianti di aggiornamento al Piano, che si rendessero necessarie a seguito delle prescritte periodiche verifiche, sono approvate con le stesse procedure previste per la prima approvazione.
Art. 254
Piano del Parco: efficacia giuridica1. Il Piano del Parco nelle aree definite "di rilevante interesse naturalistico" di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 252, sostituisce ad ogni livello i Piani Territoriali Paesistici, i Piani Urbanistici Comunali e ogni altro strumento di pianificazione territoriale, generale o settoriale programmatico, precettivo ed attuativo. Per le altre aree di cui all'articolo 252, tutti gli strumenti di pianificazione vigenti sono adeguati al Piano del Parco entro un anno dalla data di entrata in vigore del Piano stesso. Decorso tale termine il Piano del Parco anche in queste aree ha efficacia sostitutiva.
2. Il Piano del Parco definitivamente approvato ed entrato in vigore, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Art. 255
Regolamento del Parco1. Il regolamento del Parco, in conformità alle previsioni del Piano di cui agli articoli precedenti, detta disposizioni per la miglior tutela dell'ambiente, per il rispetto dei luoghi e della quiete, disciplinando secondo tali criteri le attività consentite. In particolare il regolamento disciplina:
a) le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale delle attività e delle opere che possano produrre modificazioni nell'ecosistema;
b) le caratteristiche delle opere edilizie e stradali;
c) l'ammissione, la circolazione e il soggiorno del pubblico e le modalità delle attività sportive, ricreative, educative e didattiche;
d) le modalità di fruizione per fini di ricerca scientifica e di studio;
e) lo svolgimento delle attività agricole, zootecniche, forestali, di acquacoltura, di servizio, commerciali, artigianali e industriali di trasformazione dei prodotti locali;
f) l'uso ed il regime delle acque;
g) la gestione della fauna e della vegetazione;
h) le procedure per il rilascio degli atti autorizzativi e dei nullaosta.
2. Sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti di cussorgia.
3. Il regolamento è approvato dall'Assemblea del Parco entro tre mesi dall'approvazione del Piano di cui agli articoli precedenti; trascorso inutilmente tale termine l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente provvede alla predisposizione e all'approvazione secondo la procedura indicata dall'articolo 218, comma 2.
Art. 256
Programma pluriennale di sviluppo del Parco1. In armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto degli obiettivi del Piano del Parco, l'ente di gestione promuove iniziative idonee al coordinamento delle azioni della Regione e degli enti locali territoriali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale della Comunità del Parco.
2. A tal fine l'ente di gestione predispone, entro un anno dalla sua costituzione, un programma di sviluppo pluriennale che disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità del Parco.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'ente di gestione identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità da concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.
4. Il Piano pluriennale, adottato dall'ente di gestione, tenuto conto del parere degli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi e può essere annualmente aggiornato.
Art. 257
Accordi di programma1. Il Presidente della Regione promuove per gli effetti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, accordi di programma tra la Regione, l'ente di gestione e gli enti territoriali locali interessati, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse finanziarie per l'attuazione del programma pluriennale. Può sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.
Art. 258
Ente foreste della Sardegna1. L'Ente foreste della Sardegna fornisce, sulla base di apposita convenzione richiesta dall'ente di gestione, e nei limiti delle proprie competenze, l'assistenza tecnica per la definizione e l'attuazione del Piano del Parco, nonché per i relativi regolamenti, per i programmi di sviluppo e per la gestione.
Art. 259
Coordinamento degli interventi1. Ai fini del coordinamento degli interventi l'ente di gestione può promuovere, tra i diversi soggetti che operano all'interno del Parco, apposite conferenze di servizio convocate dal Presidente dell'ente di gestione.
Art. 260
Nullaosta1. Nelle aree ricomprese nel perimetro del Parco, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal regolamento, è prescritto l'ottenimento di apposito nullaosta da parte dell'ente di gestione. Esso viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, dal Direttore del Parco.
2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nullaosta dell'ente di gestione è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta. Il nullaosta si intende comunque accordato qualora l'ente di gestione non provveda entro il termine stabilito.
3. Il nullaosta verifica la conformità tra l'intervento proposto e le disposizioni del Piano e del regolamento, nonché l'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale ove prevista dal regolamento.
4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali è prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nullaosta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dall'ente di gestione o a seguito di conferenza di servizio convocata dall'ente di gestione entro sessanta giorni dalla richiesta.
Art. 261
Poteri di autotutela dell'ente di gestione1. Il legale rappresentante dell'ente di gestione, qualora venga esercitata una attività in difformità dal Piano, dal regolamento o dal nullaosta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'ente di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui all'articolo 27, commi 2, 3 e 4 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto n. 639 del 1910.
Art. 262
Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente vigila sull'attuazione del Piano del Parco e in caso di inadempienza indica le misure da adottare, fissando un termine per la loro esecuzione, decorso il quale è esperibile il procedimento di controllo sostitutivo nelle forme previste per gli enti locali.
2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del Parco l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emette ordinanze contingibili e urgenti.
Art. 263
Beni immobili1. L'ente di gestione può provvedere all'acquisto o promuovere l'espropriazione di immobili necessari per il conseguimento delle finalità del Parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.
2. I beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del Parco.
Art. 264
Entrate del Parco1. Le entrate del Parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari dello Stato, della Regione e del comune di Alghero, nonché da finanziamenti specifici, pubblici o privati.
2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione dell'ente di gestione con un contributo annuale.
3. Le entrate del Parco sono altresì costituite da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti, provenienti da concessioni ed attività economiche, nonché dai proventi delle sanzioni.
4. L'ente di gestione ha l'obbligo del pareggio di bilancio.
Sezione III
Norme di tutela del Parco naturale regionale "Porto Conte" e sanzioniArt. 265
Divieti1. Nel territorio del Parco sono vietate in generale le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.
2. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo degli animali selvatici fatto salvo l'esercizio delle attività consentite dalla lettera h) del comma 2 dell'articolo 252;
b) la manomissione ed il danneggiamento di nidi, ricoveri e tane degli animali;
c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
d) le attività estrattive;
e) l'apertura di discariche;
f) l'asportazione della sabbia;
g) l'introduzione da parte di privati di esplosivi, mezzi distruttivi o di cattura;
h) il porto di armi da caccia;
i) l'uso di fuochi se non in luoghi appositamente predisposti e segnalati.
3. Ulteriori divieti possono essere previsti dal regolamento.
Art. 266
Sorveglianza1. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate:
a) dal personale dell'ente di gestione appositamente incaricato;
b) dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna;
c) dal Corpo di polizia municipale del comune nei limiti della sua competenza;
d) dalle altre forze di polizia.
2. Il personale dell'ente di gestione incaricato della sorveglianza, di norma, svolge il proprio servizio in divisa e deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'ente di gestione.
3. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate dal Corpo forestale sulla base di apposite intese con l'ente di gestione. Le intese assicurano il coordinamento da parte del Direttore del Parco delle funzioni esercitate dal Corpo forestale.
Art. 267
Sanzioni1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 8, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 231, 232, 233 e 234.
2. Le sanzioni sono irrogate dal rappresentante legale del Parco.
Art. 268
Misure provvisorie di salvaguardia1. Fino all'entrata in vigore del Piano del Parco trovano applicazione, oltre alle norme di cui agli articoli 265 e 266, le disposizioni contenute nel vigente piano paesistico.
Sezione IV
Istituzione e organizzazione del Parco naturale regionale "Molentargius-Saline"Art. 269
Istituzione e finalità del Parco1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce il Parco naturale regionale "Molentargius-Saline".
2. Il Parco assicura la gestione unitaria del complesso di ecosistemi delimitato ai sensi dell'articolo 270 garantendo, anche in considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo di quelle connesse con la produzione del sale, tradizionali, agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti.
Art. 270
Delimitazione1. Il territorio del Parco si estende nei comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Quartucciu e Selargius, comprendendo il sistema del Molentargius-Saline, secondo la delimitazione provvisoria individuata nella cartografia in scala 1:25.000 di cui all'allegato E [1] e descritta nell'allegato F [2].
2. In relazione alle esigenze di una ottimale gestione integrata dei diversi fattori incidenti sulle dinamiche dell'ecosistema la delimitazione di cui al comma 1 può essere modificata in sede di approvazione del Piano del Parco di cui all'articolo 282.
3. I comuni di Cagliari e Quartu S. Elena con proprio atto deliberativo, adottato a maggioranza assoluta dei Consigli comunali, possono chiedere l'inserimento del Poetto nel territorio del Parco anche prima dell'approvazione del Piano del Parco ed individuare strumenti e procedure per realizzare una gestione unitaria del Poetto e della spiaggia di Quartu S. Elena. 4. Il Parco è istituito nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1976, recante "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971".
[1] - [2] Allegati a disposizione per la consultazione presso il Servizio Assemblea del Consiglio regionale
Art. 271
Consorzio del Parco1. La gestione del Parco è affidata ad un Consorzio istituito ai sensi degli articoli 2, comma 2 e 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Il Consorzio è costituito dalla Provincia di Cagliari e dai comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Quartucciu, Selargius.
3. Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Direttore;
e) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 272
Costituzione e statuto1. Il Consorzio è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale e gestionale.
2. Il Consorzio è costituito tramite convenzione approvata dai Consigli degli enti interessati, unitamente allo statuto, a maggioranza assoluta.
3. Lo statuto detta norme, in conformità alla normativa in materia di Consorzi di enti locali ove non derogata dalle sezioni IV, V e VI del presente capo, in materia di nomine, designazioni, attribuzioni dei poteri, funzionamento, compensi e rimborsi degli organi del Consorzio, nonché di organizzazione dei servizi del Parco.
4. Qualora entro tre mesi dalla data del 26 febbraio 1999 gli enti interessati non abbiano raggiunto le necessarie intese, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente invia agli enti una proposta di convenzione e di statuto.
5. Qualora nei sei mesi successivi tutti gli enti non approvino un identico testo di convenzione e di statuto, il Consorzio è costituito con gli enti aderenti ad un medesimo testo, intendendosi in tal senso modificate di diritto, quanto alla partecipazione degli enti, le deliberazioni già assunte.
6. Gli enti che aderiscono al Consorzio successivamente alla prima seduta dell'Assemblea del Parco entrano a far parte del Consorzio senza necessità di ulteriore delibera degli enti già aderenti.
Art. 273
Assemblea del Parco e Consiglio direttivo1. La composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio direttivo non disciplinate dalla legge sono stabilite dallo statuto del Consorzio.
2. In particolare l'Assemblea:
a) predispone il Piano del Parco e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale, curandone successivamente l'attuazione;
b) approva il regolamento del Parco;
c) approva il programma pluriennale di gestione;
d) approva il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo;
e) approva il regolamento di amministrazione e contabilità;
f) approva il regolamento dei servizi e la pianta organica del personale;
g) elegge tra i suoi componenti il Presidente del Parco;
h) nomina il Direttore del Parco;
i) esercita le ulteriori attribuzioni previste dalle sezioni IV, V e VI del presente capo e dallo statuto.
3. L'Assemblea del Parco è composta dai rappresentanti dei soggetti partecipanti al Consorzio ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. I soggetti partecipanti al Consorzio designano i propri rappresentanti nell'Assemblea entro un mese dall'approvazione della convenzione e dello statuto. Qualora l'ente non provveda si applica la procedura per i controlli sostitutivi sugli enti locali.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Parco che provvede a convocarla, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente del Parco ed è composto da altri due componenti nominati dall'assemblea.
Art. 274
Il Presidente del Parco1. Il Presidente del Parco ha la legale rappresentanza del Consorzio, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli siano delegate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo e quelle non attribuite espressamente ad altri organi dalla legge o dallo statuto, propone all'Assemblea e al Consiglio direttivo l'adozione delle deliberazioni, adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili di competenza dell'Assemblea e del Consiglio direttivo sottoponendoli alla loro ratifica nella seduta immediatamente successiva all'adozione dei provvedimenti stessi, esercita la vigilanza sull'attività dei servizi del Parco.
Art. 275
Comitato scientifico e Consulta1. L'Assemblea istituisce un Comitato di consulenza scientifico e una Consulta del Parco secondo le norme contenute nello statuto.
2. Il Comitato scientifico e la Consulta sono organi consultivi e propositivi del Consorzio. In particolare esprimono parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del Parco.
3. Il Comitato scientifico e la Consulta possono, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi del Consorzio, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito.
Art. 276
Collegio dei revisori dei conti1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato ed esercita le funzioni secondo le norme vigenti per le Amministrazioni provinciali.
Art. 277
Durata degli organi. Incompatibilità1. La durata degli organi e le compatibilità sono disciplinate dallo statuto.
Art. 278
Direttore del Parco1. Il Direttore del Parco è nominato dal Presidente previa deliberazione dell'Assemblea, con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni.
2. Può essere nominato Direttore anche un dipendente degli enti consorziati o di altri enti pubblici che sia comandato o distaccato presso il Consorzio di gestione.
3. La nomina del Direttore è effettuata sulla base di criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione dei servizi. Detti criteri devono tener conto dei titoli di laurea, delle specializzazioni, delle qualificazioni e delle esperienze professionali possedute dai candidati.
4. Per i dipendenti della Regione e degli enti regionali la nomina a Direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e dell'anzianità di servizio. Le Amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere al Consorzio di gestione il quale procede al recupero delle quote a carico del Direttore.
5. Il Direttore ha la responsabilità gestionale, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. In particolare al Direttore compete:
a) la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti;
b) la predisposizione della proposta del programma degli obiettivi e della proposta dei piani esecutivi di gestione;
c) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti;
d) l'emanazione degli atti che impegnano l'ente di gestione verso l'esterno e che la legge e lo statuto non riservano espressamente ad altri organi;
e) ogni altra funzione prevista dallo statuto.
6. Il parere del Direttore è obbligatorio e deve essere formalmente e motivatamente espresso per tutti gli atti degli organi del Consorzio che incidono sull'organizzazione dei servizi e del personale.
Art. 279
Servizi e personale del Parco1. Per il perseguimento dei propri fini il Parco si avvale di una propria struttura tecnico-amministrativa dipendente dal Direttore.
2. L'articolazione della struttura tecnico-amministrativa è stabilita dall'Assemblea.
3. Per quanto non disposto dalle sezioni IV, V e VI del presente capo, la composizione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dal regolamento organico del personale, approvato dall'Assemblea del Parco sulla base della normativa prevista per i dipendenti degli enti locali.
4. É istituito, presso la sede del Parco, un ufficio unificato per le autorizzazioni e la semplificazione delle procedure.
Art. 280
Sede del Parco1. La sede legale del Parco è stabilita dallo statuto del Consorzio.
Sezione V
Programmazione e gestione delle attività
del Parco naturale regionale
"Molentargius-Saline"Art. 281
Attuazione delle finalità del Parco1. Le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 269 sono attuate dal Consorzio attraverso il Piano del Parco e il programma pluriennale di sviluppo.
Art. 282
Piano del Parco: finalità e contenuti1. Il Piano del Parco comprende elaborati grafici in scala 1:10.000, o di maggior dettaglio (Tavola di piano), e norme tecniche di attuazione.
2. Il Piano del Parco deve disciplinare specificatamente:
a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di conservazione e di uso;
b) i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico o privato e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree o parti del piano;
c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
d) i sistemi di attrezzature e servizi per la fruizione sociale, ricreativa, educativa, didattica e scientifica;
e) gli indirizzi, le prescrizioni e i vincoli da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali relativi alle aree comprese nel Parco;
f) gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale;
g) le categorie di opere pubbliche e private sottoposte a valutazione di impatto ambientale.
3. Il Piano suddivide il territorio del Parco, in base al diverso grado di naturalità ed alle esigenze gestionali in:
a) aree di rilevante interesse naturalistico, ciascuna con le specifiche finalità normative e di gestione. In tali aree sono compresi gli habitat, i siti e le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e successive modificazioni;
b) aree di fruizione sociale, destinate all'accoglienza e alla permanenza dei visitatori del Parco nonché all'uso della spiaggia;
c) aree di connessione, in cui sono consentite attività anche produttive, legate alla produzione e lavorazione del sale, all'agricoltura ed all'acquacoltura, nonché attività legate alla fruizione scientifica, ricreativa e turistica, alla tutela della salute ed allo sport, purché compatibili con l'equilibrio complessivo dell'ecosistema.
4. Il Piano del Parco è soggetto a periodiche verifiche ed a eventuali aggiornamenti, da eseguirsi con frequenza non superiore a cinque anni.
Art. 283
Piano del parco: efficacia giuridica1. Il Piano del Parco nelle aree definite "di rilevante interesse naturalistico" di cui all'articolo 282, sostituisce ad ogni livello i Piani territoriali paesistici, i Piani urbanistici comunali e ogni altro strumento di pianificazione territoriale, generale o settoriale programmatico, precettivo ed attuativo. Per le altre aree di cui all'articolo 282, tutti gli strumenti di pianificazione vigenti sono adeguati al Piano del Parco entro un anno dalla data di entrata in vigore del Piano stesso. Decorso tale termine il Piano del Parco anche in queste aree ha efficacia sostitutiva.
2. Il Piano del Parco definitivamente approvato ed entrato in vigore, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Art. 284
Piano del Parco: procedure1. Il Consorzio, entro sei mesi dalla sua costituzione, redige la proposta di Piano e la invia ai comuni interessati e alla Provincia, che debbono esprimere parere in merito entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine, la proposta si intende accolta.
2. I pareri dei comuni e della Provincia sono vincolanti nei limiti della rispettiva competenza in materia di pianificazione urbanistica.
3. Il Consorzio, esaminati i pareri dei comuni e della Provincia, delibera l'adozione del Piano del Parco; il Piano viene pubblicato presso le sedi del Consorzio, della Provincia e dei comuni interessati per la durata di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione per estratto della delibera consortile di adozione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
4. Entro i trenta giorni successivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al Piano adottato..
5. Decorso il termine di cui al comma 3, il Consorzio trasmette la delibera di adozione del Piano e tutti gli allegati scritti e grafici, la prova della loro pubblicazione, le osservazioni, con le proprie controdeduzioni, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
6. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, esaminate le osservazioni e formulate le proprie controdeduzioni, propone alla Giunta regionale l'approvazione definitiva del Piano.
7. La Giunta regionale approva entro tre mesi in via definitiva il Piano del Parco che viene reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
8. Qualora il Piano del Parco non venga adottato entro quindici mesi dalla costituzione del Consorzio, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e dal Consorzio, il quale esperisce ogni tentativo per il raggiungimento delle intese necessarie per l'elaborazione e l'adozione del Piano.
9. Le varianti di aggiornamento al Piano, che si rendessero necessarie a seguito delle prescritte periodiche verifiche, sono approvate con le stesse procedure previste per la prima approvazione.
Art. 285
Regolamento del Parco1. Il regolamento del Parco, in conformità alle previsioni del Piano di cui agli articoli precedenti, detta disposizioni per la miglior tutela dell'ambiente, per il rispetto dei luoghi e della quiete, disciplinando secondo tali criteri le attività consentite. In particolare il regolamento disciplina:
a) le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale delle attività e delle opere che possano produrre modificazioni dell'ecosistema;
b) le caratteristiche delle opere edilizie e stradali;
c) l'ammissione, la circolazione e il soggiorno del pubblico e le modalità delle attività sportive, ricreative, educative e didattiche;
d) le modalità di fruizione per fini di ricerca scientifica e di studio;
e) lo svolgimento delle attività agricole, zootecniche, forestali, di acquacoltura, di servizio, commerciali, artigianali, della produzione e lavorazione del sale e industriali di trasformazione dei prodotti locali;
f) l'uso ed il regime delle acque;
g) la gestione della fauna e della vegetazione;
h) le procedure per il rilascio degli atti autorizzativi e dei nullaosta.
2. Il regolamento è approvato dall'Assemblea del Parco entro tre mesi dall'approvazione del piano di cui agli articoli precedenti; trascorso inutilmente tale termine, l'Assessore regionale della difesa dall'ambiente provvede alla predisposizione e all'approvazione secondo la procedura indicata dall'articolo 218, comma 2.
Art. 286
Programma pluriennale di sviluppo del Parco1. In armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto degli obiettivi del Piano del Parco, il Consorzio promuove iniziative idonee al coordinamento delle azioni della Regione e degli enti locali territoriali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale della Comunità del Parco.
2. A tal fine il Consorzio predispone, entro un anno dalla sua costituzione, un programma di sviluppo pluriennale che disciplina le forme e le modalità di promozione e di agevolazione delle attività compatibili con le finalità del Parco.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Consorzio identifica e tutela a termini di legge un marchio tipico di qualità da concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, a servizi e prodotti locali che presentino i requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco.
4. Il Piano pluriennale, adottato dal Consorzio, tenuto conto del parere degli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi e può essere annualmente aggiornato.
Art. 287
Accordi di programma1. Il Presidente della Regione promuove per gli effetti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000, accordi di programma tra Regione, Consorzio di gestione ed enti territoriali locali interessati, aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse finanziarie per l'attuazione del programma pluriennale. Può sollecitare, ove opportuno, la partecipazione di organi ed enti dello Stato agli accordi medesimi.
Art. 288
Coordinamento degli interventi1. Ai fini del coordinamento degli interventi il Consorzio può promuovere, tra i diversi soggetti che operano all'interno del Parco, apposite conferenze di servizio convocate dal Presidente del Parco.
Art. 289
Nullaosta1. Nelle aree ricomprese nel perimetro del Parco, per lo svolgimento di determinate attività indicate dal regolamento, è prescritto l'ottenimento di apposito nullaosta da parte del Consorzio. Esso viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, dal Direttore del Parco.
2. Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, il nullaosta del Consorzio è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta; esso si intende comunque accordato qualora il Consorzio non provveda entro il termine stabilito.
3. Il nullaosta verifica la conformità tra l'intervento proposto e le disposizioni del Piano e del regolamento, nonché l'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale ove prevista dal regolamento.
4. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali è prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nullaosta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dal Consorzio o a seguito di conferenza di servizio convocata dal Consorzio entro sessanta giorni dalla richiesta.
Art. 290
Poteri di autotutela del Consorzio1. Il legale rappresentante del Consorzio, qualora venga esercitata una attività in difformità dal Piano, dal regolamento o dal nullaosta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante del Consorzio provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui all'articolo 27, commi 2, 3 e 4 della Legge n. 47 del 1985, in quanto compatibili e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto n. 693 del 1910.
Art. 291
Poteri sostitutivi e ordinanze
dell'autorità regionale1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente vigila sull'attuazione del Piano del Parco e in caso di inadempienza indica le misure da adottare, fissando un termine per la loro esecuzione, decorso il quale è esperibile la procedura di controllo sostitutivo nelle forme previste per gli enti locali.
2. Qualora si verifichi grave pericolo di danno ambientale nel territorio del Parco l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente emette ordinanze contingibili e urgenti.
Art. 292
Beni immobili1. Il Consorzio può provvedere all'acquisto o promuovere l'espropriazione di immobili necessari per il conseguimento delle finalità del Parco, secondo le norme vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.
2. I beni immobili comunque acquisiti fanno parte del patrimonio indisponibile del Parco.
Art. 293
Entrate del Parco1. Le entrate del Parco sono costituite dai contributi ordinari e straordinari dello Stato, della Regione e di ciascuno degli altri soggetti partecipanti al Consorzio, nonché da finanziamenti specifici, pubblici o privati.
2. La Regione partecipa alle spese ordinarie di gestione del Consorzio con un contributo annuale.
3. Le quote di partecipazione finanziaria ordinaria degli enti partecipanti al Consorzio sono determinate dallo statuto.
4. Le entrate del Parco sono altresì costituite da lasciti, donazioni, liberalità, redditi patrimoniali, canoni, diritti, provenienti da concessioni ed attività economiche nonché dai proventi delle sanzioni.
5. Il Consorzio ha l'obbligo del pareggio di bilancio.
Sezione VI
Norme di tutela del Parco naturale regionale
"Molentargius-Saline" e sanzioniArt. 294
Divieti1. Nel territorio del Parco sono vietate in generale le attività e le opere che possono compromettere la conservazione del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.
2. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo degli animali selvatici;
b) la manomissione ed il danneggiamento di nidi, ricoveri e tane degli animali;
c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
d) le attività estrattive diverse dalla produzione del sale;
e) l'apertura di discariche;
f) l'asportazione della sabbia;
g) l'introduzione da parte di privati di esplosivi, mezzi distruttivi o di cattura;
h) il porto di armi da caccia;
i) l'uso di fuochi se non in luoghi appositamente predisposti e segnalati;
l) il sorvolo non autorizzato a bassa quota di mezzi aerei, fatti salvi quelli dei servizi di pubblica sicurezza e di protezione civile.
3. Ulteriori divieti possono essere previsti dal regolamento.
4. I divieti di cui alle lettere g) ed h) del comma 2 non si applicano al territorio all'interno del perimetro dell'impianto sportivo di tiro.
Art. 295
Sorveglianza1. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate:
a) dal personale del Consorzio appositamente incaricato;
b) dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna;
c) dai corpi di polizia municipale dei comuni aderenti al Consorzio del Parco, nei limiti della loro competenza;
d) dalle altre forze di polizia.
2. Il personale del Consorzio incaricato della sorveglianza, di norma, svolge il proprio servizio in divisa e deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Consorzio.
3. Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate dal Corpo forestale sulla base di apposite intese con il Consorzio. Le intese assicurano il coordinamento da parte del Direttore del Parco delle funzioni esercitate dal Corpo forestale.
Art. 296
Sanzioni1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 30, comma 8, della Legge n. 394 del 1991, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 231, 232, 233 e 234.
2. Le sanzioni sono irrogate dal rappresentante legale del Parco.
Art. 297
Misure provvisorie di salvaguardia1. Fino all'entrata in vigore del Piano del Parco trovano applicazione, oltre alle norme di cui ai precedenti articoli 294 e 295, le disposizioni contenute nel vigente piano paesistico "Molentargius-Monte Urpinu" di cui al decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione 12 gennaio 1979, n. 7.