Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza
L’incarico non è attualmente ricoperto
L’Ufficio del Garante è ubicato all’interno del Palazzo del Consiglio regionale della Sardegna, in via Roma n. 25 a Cagliari.
Gli Uffici del Garante possono essere contattati ai seguenti indirizzi:
- email: garanteinfanzia@consregsardegna.it
- pec: garanteinfanzia@pec.crsardegna.it
- telefono: 070.6014327

Il trauma nelle aule giudiziarie: un’indagine conoscitiva
Cagliari, 13 maggio 2021 – Si segnala l’avvio e la diffusione dell’INDAGINE ‘Prassi Giudiziarie e Lavoro Socio-Sanitario: Analisi conoscitiva sulla percezione dell’impatto del Trauma e della Dissociazione e sulla qualità dei servizi’ a cura del gruppo Forense di AISTED. L’indagine mira ad approfondire quanto i professionisti del settore abbiano la percezione che le prassi giudiziarie – anche in ambito minorile – siano trauma informed, ovvero quanto sia diffusa nei servizi giudiziari una cultura volta al riconoscimento, alla comprensione, al contrasto e alla cura di tutti i tipi di traumatizzazione.
Il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, istituito con la Legge regionale n. 8 del 7 febbraio 2011, svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale ed esercita le seguenti funzioni:
- promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, le iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, il riconoscimento dei diritti individuali, sociali e politici dei bambini e dei ragazzi e assume ogni iniziativa per la loro concreta realizzazione;
- vigila sull’applicazione nel territorio regionale delle convenzioni internazionali ed europee e delle norme statali e regionali di tutela dei soggetti minori;
- rappresenta i diritti e gli interessi dell’infanzia e dell’adolescenza presso tutte le sedi istituzionali competenti e favorisce la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela;
- vigila, anche in collaborazione con le istituzioni preposte alla tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sui fenomeni di discriminazione, per motivi di sesso, di appartenenza etnica o religiosa, e favorisce le iniziative da parte delle amministrazioni competenti per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
- promuove iniziative, in accordo con le istituzioni scolastiche, volte all’assunzione di misure per fare emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all’interno del mondo della scuola e di dispersione scolastica;
- segnala ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria situazioni di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo o che comunque richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario nel caso di violazione dei diritti indicati al primo punto;
- vigila sui fenomeni dei minori scomparsi e dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;
- concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi, sanitari e socio-assistenziali, in strutture residenziali o, comunque, in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente;
- fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali ed educativi dell’area minorile favorendo l’organizzazione di corsi di aggiornamento;
- assicura la consulenza e il supporto ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno nell’esercizio delle loro funzioni;
- verifica le condizioni e gli interventi volti all’accoglienza ed all’inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;
- accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui al primo punto e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti, anche attraverso l’istituzione di un’apposita linea telefonica gratuita;
- segnala alle amministrazioni pubbliche competenti situazioni di danno o di rischio, conseguenti ad atti o fatti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza e sollecita l’adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive;
- svolge un’azione di monitoraggio delle attività di presa in carico, di vigilanza e di sostegno del minore, disposte con provvedimento dell’autorità giudiziaria;
- promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali e provinciali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e dei ragazzi come soggetti titolari di diritti, favorendo la conoscenza di tali diritti e dei relativi mezzi di tutela attraverso l’accesso ai mezzi di comunicazione radiotelevisiva;
- formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni;
- vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche per la salvaguardia e la tutela dei bambini e ragazzi, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) segnalando eventuali trasgressioni;
- collabora all’attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale;
- cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all’infanzia e all’adolescenza e ne assicura adeguata pubblicità.
Il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza interviene:
- d’ufficio,
- a richiesta su segnalazione anche da parte di minori e, ove possibile, in accordo con le famiglie;
Il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza nell’esercizio delle sue attribuzioni può:
- richiamare le istituzioni pubbliche a prendere in considerazione, nello svolgimento dei loro compiti, il superiore interesse dei bambini e dei ragazzi;
- vigilare sul rispetto dei diritti dei minori nel territorio regionale e segnalare alle amministrazioni competenti casi di bambini e ragazzi in situazioni di rìschio o di pregiudizio;
- promuovere e sollecitare interventi di aiuto e sostegno a favore di bambini e ragazzi, nonché l’adozione di atti o la modifica o riforma degli stessi qualora ritenuti pregiudizievoli dell’interesse dei minori;
- trasmettere, informandone i servizi sociali competenti, all’autorità giudiziaria informazioni, eventualmente corredate di documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.
- Il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, per adempiere ai compiti previsti, ha:
- facoltà di intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) qualora possa derivare dal provvedimento un pregiudizio ai bambini e ragazzi;
- diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 241 del 1990;
- diritto di accesso ai documenti amministrativi nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge n. 241 del 1990.
Il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza inoltre:
- promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l’organizzazione di idonei corsi di formazione;
- assicura idonee forme di collaborazione con i garanti nazionale e provinciali, ove istituiti, nell’ambito delle rispettive competenze.
Gli uffici di segreteria del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza ricevono, via mail, le segnalazioni per gli interventi a tutela degli interessi dei minori ai sensi delle norme sopra citate inerenti l’attività del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza.
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Aggiornamento del 11 ottobre 2019
MODELLO richiesta di patrocinio gratuito
N.4 REG.GAR: Decreto n..1 del 30.03.2018 “Approvazione del Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Sardegna, del patrocinio gratuito”
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Aggiornamento del 17 settembre 2018
Legge 7 aprile 2017 n. 47
(Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati)
come modificata dal Decreto Legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonche’ della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).
MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO (MSNA)
Per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.
TUTORI VOLONTARI DEL MSNA
I tutori volontari sono privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni.
I compiti del Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza: presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza.
Appositi protocolli d’intesa tra i predetti garanti per l’infanzia e l’adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari.
Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all’esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l’ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza monitora lo stato di attuazione delle disposizioni relative ai tutori volontari. A tal fine i garanti regionali collaborano costantemente con l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate.
Elementi correlati
ALLEGATI:
N.9 REG.GAR: Decreto n. 6 del 07.11.2018 – ALLEGATO 1
ALLEGATO:
DOMANDA DI SELEZIONE ALLA FUNZIONE DI TUTORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI A TITOLO VOLONTARIO E GRATUITO ( art.11 L.n.47/2017)
Protocollo d’intesa tra la Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Sardegna e il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Sassari
FAQ – Risposte a domande frequenti
FENOMENOLOGIA E PERCORSI MIGRATORI
aggiornamento del 7 novembre 2018
Legge regionale 7 febbraio 2011 n.8
– Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e per l’adolescenza.
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
del Garante regionale per l’infanzia e per l’adolescenza.
Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza
(Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’11 giugno 1991, n.35.
aggiornamento del 21 febbraio 2020
Vademecum operativo per la presa in carico e l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
La carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori
La carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori
Autorità garante Infanzia e Adolescenza: Scuola – iniziative necessarie a garantire la piena attuazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
Le cinque priorità dell’Agia per la scuola
La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione
La tutela dei minorenni in comunità
Geronimo Stilton e la costituzione italiana raccontata ai ragazzi
Viaggio verso il nostro futuro. L’accoglienza fuori famiglia con gli occhi di chi l’ha vissuta
Figli di detenuti, la raccomandazione del Consiglio d’Europa
Minori stranieri non accompagnati: una valutazione partecipata dei bisogni
NOTA: I documenti in elenco sono pubblicati nella versione aggiornata delle pagine di raccolta cui si riferiscono.
›› MODELLO richiesta di patrocinio gratuito
›› Tipologia procedimenti amministrativi – Garante regionale Infanzia e Adolescenza – Art. 35 D.lgs 14.03.2013. n.33
›› Tipologia procedimenti amministrativi – Garante regionale Infanzia e Adolescenza – Art. 35 D.lgs 14.03.2013. n.33
›› Modulo Domanda per la concessione del patrocinio gratuito del garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Sardegna
›› N.6 REG.GAR: Decreto n. 3 del 23.05.2018 “Approvazione schema di ACCORDO per il supporto della Regione Sardegna nelle attività di sensibilizzazione, selezione e formazione degli aspiranti tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati.”
Aggiornamento del 4 novembre 2019