Capo I

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Testo approvato nella seduta antimeridiana del 22 luglio 1988. Modificato nelle sedute del 23 febbraio 1993,
25 febbraio e 9 marzo 1999, 4 ottobre 2000,
22 settembre 2005, 11 dicembre 2012 e 22 luglio 2013

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Capo I

DEGLI ATTI PRELIMINARI

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Art. 1
Decorrenza dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri

1. I Consiglieri, con la prestazione del giuramento prescritto dall'articolo 23 dello Statuto speciale per la Sardegna, entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative della carica.

Art. 2
Ufficio di Presidenza provvisorio

1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio è presieduto provvisoriamente dal Consigliere più anziano di età.

2. I quattro Consiglieri più giovani presenti alla seduta sono chiamati ad esercitare le funzioni di Segretario.

3. Il Presidente provvisorio proclama eletti Consiglieri i candidati che subentrino agli optanti tra più collegi o agli optanti per i due rami del Parlamento. A tal fine sospende la seduta e convoca subito l'Ufficio di Presidenza provvisorio per procedere ai relativi accertamenti.

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