Regolamento interno

Articolo singolo

Capo IV

Capo IV

DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO,
DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLA COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA
E DELLA COMMISSIONE DI VERIFICA

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Art. 13
Atti di competenza del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio, non appena costituiti i Gruppi consiliari, nomina i componenti:
a) della Giunta per il Regolamento;
b) della Giunta delle elezioni;
c) della Commissione per la Biblioteca;
c bis) della Commissione di verifica¹

2. Di dette nomine dà comunicazione all'Assemblea.²

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1 Lettera aggiunta il 22 settembre 2005.
2 Comma modificato il 22 settembre 2005.
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Art. 14
Composizione della Giunta per il Regolamento

1. La Giunta per il Regolamento è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta da un numero di Consiglieri da quattro a dieci. Il Presidente assicura, per quanto possibile, la presenza di tutti i Gruppi consiliari secondo criteri di proporzionalità.

1 bis. Il Presidente, udito il parere della stessa Giunta, che si esprime a maggioranza dei due terzi, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo sempre presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari Gruppi.¹

2. Alle sedute della Giunta per il Regolamento possono partecipare, senza diritto di voto, i Vice Presidenti del Consiglio.

3. La Giunta per il Regolamento si riunisce almeno una volta all'anno.

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1 Comma aggiunto il 22 settembre 2005.
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Art. 15
Competenze della Giunta per il Regolamento

1. Spettano alla Giunta per il Regolamento l'iniziativa e l'esame delle proposte modificative ed aggiuntive del Regolamento presentate dai Consiglieri. Spetta, altresì, alla Giunta esprimere, a maggioranza dei due terzi, i pareri richiesti dal Presidente sulle questioni di interpretazione del Regolamento. In conformità a tali pareri il Presidente stesso può emanare le relative circolari interpretative.¹

2. Le conclusioni della Giunta sono presentate al Consiglio, il quale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a norma del Capo XXV.

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1 Comma modificato il 22 settembre 2005.
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Art. 16
Composizione della Giunta delle elezioni

1. La Giunta delle elezioni è composta da nove Consiglieri.

2. Il Presidente del Consiglio nel costituire la Giunta assicura, per quanto è possibile, la presenza di tutti i Gruppi consiliari secondo criteri di proporzionalità.

3. I Consiglieri scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina senza giustificato motivo.

4. La Giunta delle elezioni elegge nella prima riunione un Vice Presidente.

5. Qualora la Giunta non risponda per un mese alle convocazioni fatte dal suo Presidente, o non sia possibile raggiungere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente del Consiglio provvede a rinnovarla totalmente o parzialmente.

Art. 17
Competenze della Giunta delle elezioni

1. Alla Giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei Consiglieri e l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, comprese quelle sopravvenute nel corso della legislatura. Gli accertamenti di cui sopra riguardano, altresì, i subentranti ai Consiglieri comunque cessati dalla carica.

2. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della stessa Giunta delle elezioni, deve essere approvato dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Detta procedura si applica anche in caso di modifiche o di aggiunte al regolamento medesimo.

3. La Giunta, entro centottanta giorni dalla sua costituzione, riferisce al Consiglio sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei Consiglieri, sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità e sulle proteste elettorali ad essa pervenute, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

4. Per le cause di ineleggibilità e incompatibilità sopravvenute, la Giunta riferisce al Consiglio entro novanta giorni dal momento in cui ne sia venuta a conoscenza.

Art. 18
Composizione della Commissione per la Biblioteca

1. La Commissione per la Biblioteca è composta da tre Consiglieri uno dei quali dev'essere un Vice Presidente del Consiglio che la presiede.

2. L'Ufficio di Presidenza, su proposta della Commissione, può costituire un comitato permanente di consulenza.

3. Funge da Segretario il Capo Servizio Biblioteca.

Art. 19
Competenze della Commissione per la Biblioteca

1. La Commissione per la Biblioteca vigila sul funzionamento della Biblioteca per la cui disciplina propone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza un apposito regolamento.

Art. 19 bis¹
Commissione di verifica

1. La Commissione di verifica è presieduta da un Vicepresidente del Consiglio ed è composta da sei Consiglieri, nominati dal Presidente del Consiglio rispettando i criteri di proporzionalità.

2. La Commissione verifica il rispetto, da parte della Giunta regionale, delle leggi vigenti per quanto attiene alle competenze da queste attribuite al Consiglio regionale, la puntuale attuazione degli ordini del giorno approvati dall'Assemblea e l'applicazione delle norme regolamentari riguardanti l'attività ispettiva ed il diritto all'informazione dei Consiglieri.

3. Di tali attività la Commissione riferisce al Presidente del Consiglio che ne informa l'Assemblea nella prima seduta.

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1 Articolo aggiunto il 22 settembre 2005.
2 Comma abrogato il 22 settembre 2005.
3 Comma aggiunto il 22 settembre 2005.
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