Regolamento interno

Articolo singolo

Capo II

Capo II

DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

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Art. 3
Elezione del Presidente

1. Costituito l'Ufficio di Presidenza provvisorio, ai sensi dell'articolo 2, il Consiglio procede immediatamente e senza discussione all'elezione del Presidente.

2. Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea e dura in carica l'intera legislatura.¹

3. Se nessuno ha riportato detta maggioranza, si procede, entro i successivi tre giorni, ad una nuova votazione nella quale è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, computando tra i voti anche le schede bianche. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.²

4. ABROGATO³

5. Allo spoglio delle schede provvede l'Ufficio di Presidenza provvisorio.

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1 Comma modificato il 22 settembre 2005.
2 Comma modificato il 22 settembre 2005.
3 Comma abrogato il 22 settembre 2005.
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Art. 4
Composizione dell'Ufficio di Presidenza

1. Eletto il Presidente, l'Assemblea elegge, nella seduta successiva, gli altri componenti l'Ufficio di Presidenza: due Vice Presidenti, tre Questori ed un Segretario.

2. Nell'Ufficio di Presidenza hanno diritto di essere rappresentati tutti i Gruppi consiliari. Pertanto i Gruppi che non ne fanno parte a seguito dell'elezione dei componenti di cui al comma 1, compresi quelli costituiti con l'autorizzazione del Presidente a norma del comma 4 dell'articolo 20, il Gruppo cui è iscritto il Presidente ed il Gruppo misto con almeno tre Consiglieri, possono chiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.

3. Sulle richieste formulate ai sensi del comma 2, delibera l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente, dopo aver promosso le opportune intese, stabilisce la data dell'elezione. Non è ammessa l'elezione di più di un Segretario per ciascuno dei Gruppi richiedenti.

4. I Segretari eletti ai sensi del comma 2 decadono con il venir meno delle condizioni che ne hanno giustificato l'elezione. L'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione accerta il venir meno di dette condizioni.

Art. 5
Elezione dei componenti l'Ufficio di Presidenza

1. Per le elezioni di cui al comma 1 dell'articolo 4, ciascun Consigliere scrive sulla propria scheda un solo nome per i Vice Presidenti, due nomi per i Questori e uno per il Segretario.

2. Per le elezioni dei Segretari di cui al comma 2 dell'articolo 4, ciascun Consigliere può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dall'Ufficio di Presidenza, ottengono il maggior numero di voti.

3. Nelle elezioni suppletive, quando si deve coprire un solo posto, è eletto chi al primo scrutinio abbia raggiunto la metà più uno dei voti. Se nessun candidato ha riportato la metà più uno dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

4. Se si devono coprire due posti si vota per un solo nome e si vota per due nomi se si devono coprire tre posti: in entrambi i casi sono eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

5. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Lo spoglio delle schede si fa in seduta pubblica.

Art. 6
Comunicazione della costituzione dell'Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente del Consiglio informa della sua elezione e della costituzione dell'Ufficio di Presidenza il Presidente della Repubblica, i Presidenti dei due rami del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Rappresentante del Governo presso la Regione.

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