Difensore civico
L’incarico è stato conferito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 26 gennaio 2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Autonoma della Sardegna N. 7 del del 9 febbraio 2023.
dott. Marco Enrico
L’Ufficio del Difensore civico è ubicato all’interno del Palazzo del Consiglio regionale della Sardegna, in via Roma n. 25 a Cagliari.
Gli Uffici del Difensore civico possono essere contattati ai seguenti indirizzi:
- Numero Verde: 800-060160
(Ore 10-12 dal Lunedì al Giovedì) - pec: difensorecivico@pec.crsardegna.it
- email: difensorecivico@consregsardegna.it
Il Difensore Civico, istituito con la Legge regionale n. 4 del 17 gennaio 1989, esercita le sue funzioni in piena indipendenza e controlla, in relazione ad atti o procedimenti amministrativi, l’attività:
- dell’Amministrazione regionale
- di enti delegatari di funzioni amministrative regionali
- dei concessionari di pubblici servizi regionali
- di ogni altro ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione
per assicurare il buon andamento, la tempestività, la correttezza e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
Il Difensore Civico interviene:
- d’ufficio,
- a richiesta del diretto interessato
- ad iniziativa di associazioni o formazioni sociali
- nei casi che destino allarme o preoccupazione nella cittadinanza.
I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o che abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso le amministrazioni, enti e aziende sopra indicati, hanno diritto di chiedere notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Trascorsi inutilmente trenta giorni o ricevuta risposta insoddisfacente, possono richiedere, ai sensi dell’art. 6 L.R. n.4/1989 l’intervento del Difensore Civico.
Il Difensore Civico ha altresì competenza:
- in materia di ricorsi avverso il diniego o differimento di accesso agli atti (c.d. Accesso documentale) dell’Amministrazione regionale e degli enti indicati dall’art. 25 della legge n.241 del 18 agosto 1990 e m.i.
- in materia di ricorsi avverso il diniego o differimento di accesso civico dell’Amministrazione regionale e degli enti indicati dall’art. 5 comma 8 del d.lgs. 33/2013 em.i.
Gli uffici di segreteria del Difensore Civico ricevono, previo appuntamento, i cittadini che vi si recano personalmente, forniscono indicazioni, richiedono chiarimenti e l’integrazione della documentazione, danno suggerimenti nei casi che esulano dalla competenza del Difensore Civico.
Leggi inerenti all’attività del Difensore civico:
– Legge regionale 17 gennaio 1989 N.4 – Istituzione dell’Ufficio del Difensore Civico in Sardegna.
– Legge regionale 3 febbraio 1993, N. 9 – Norme sulla salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale.
– Legge 7 agosto 1990, N. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi – art. 25.
– D.lgs. 14 marzo 2013 N. 33 – Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – art. 5 e 5 bis.
Ricorso ex art. 6 L.R. n.4/1989
I cittadini o gli enti che abbiano in corso una pratica o che abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso amministrazioni o enti regionali, hanno diritto di chiedere notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Trascorsi inutilmente trenta giorni o ricevuta risposta insoddisfacente, possono richiedere l’intervento del Difensore Civico.
L’intervento dovrà essere richiesto esclusivamente attraverso gli appositi modelli debitamente compilati, sottoscritti e corredati di copia di un documento di identità.
Per motivi organizzativi le richieste di intervento presentate sotto diversa forma non potranno essere evase.
Ricorso avverso diniego di accesso documentale
(ex art. 25 comma 4 L.241/1990)
I cittadini o gli enti che abbiano presentato una richiesta di accesso agli atti nei confronti delle amministrazioni regionali hanno diritto di presentare ricorso al Difensore Civico regionale.
Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della domanda di accesso, o ricevuta risposta di diniego totale o parziale, i cittadini possono presentare ricorso al Difensore civico regionale attraverso gli appositi modelli debitamente compilati, sottoscritti e corredati di copia di un documento di identità.
Se la richiesta d’accesso riguarda atti di amministrazioni comunali o provinciali il Difensore civico competente è quello comunale o provinciale o, qualora in quegli ambiti territoriali il Difensore civico non sia stato istituito, il Difensore civico dell’ambito territoriale immediatamente superiore.
Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego o dalla formazione del silenzio rigetto.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 il ricorso deve essere notificato, a cura della parte ricorrente, agli eventuali controinteressati (soggetti che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza) mediante invio di copia dello stesso tramite raccomandata AR. Nel termine di 15 giorni dall’avvenuta ricezione i controinteressati possono presentare al Difensore civico, anche per via telematica, le loro controdeduzioni.
Le ricevute dell’avvenuta spedizione della copia del ricorso ai controinteressati devono essere allegate al ricorso.
Ricorso avverso diniego di accesso civico
(ex art. 5 comma 8 d.lgs. 33/2013)
I cittadini o gli enti che abbiano presentato una richiesta di accesso civico, sia “semplice” (ex art. 5 comma 1) che “generalizzato” (ex art 5 comma 2), nei confronti delle amministrazioni regionali hanno diritto di presentare ricorso al Difensore Civico regionale contro il diniego espresso o tacito, o il differimento, opposto alla richiesta di accesso.
Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della domanda di accesso, o ricevuta risposta di diniego totale o parziale, i cittadini possono presentare ricorso al Difensore Civico regionale attraverso gli appositi modelli debitamente compilati, sottoscritti e corredati di copia di un documento di identità.
Se la richiesta d’accesso riguarda atti di amministrazioni comunali o provinciali il Difensore civico competente è quello comunale o provinciale o, qualora in quegli ambiti territoriali il Difensore civico non sia stato istituito, il Difensore civico dell’ambito territoriale immediatamente superiore.
Il ricorso deve essere obbligatoriamente notificato all’Amministrazione interessata mediante invio di copia dello stesso tramite raccomandata A.R.
Le ricevute dell’avvenuta spedizione della copia del ricorso all’Amministrazione devono essere allegate al ricorso.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso da parte dell’Amministrazione, è data possibilità al controinteressato di presentare ricorso al Difensore Civico ai sensi del comma 8 dell’art.5 d.lgs. 33/2013.
Il diritto di accesso documentale, previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/90, consiste nel “diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi” detenuti dalla pubblica amministrazione. Legittimati all’esercizio del diritto sono solo coloro che dimostrino di essere titolari di “un interesse diretto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”. Tale interesse deve essere pertanto adeguatamente esplicitato in sede di istanza di accesso.
Il diritto di accesso civico previsto dal D.lgs 33/2013 non richiede, al contrario, alcuna particolare legittimazione (pertanto può essere esercitato da chiunque senza necessità di motivare la richiesta) e si articola in due fattispecie:
- L’accesso civico semplice (art.5 comma 1) che consiste nel diritto di richiedere alle pubbliche amministrazioni che siano pubblicati documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge.
- L’accesso generalizzato (art. 5 comma 2) che consiste nel diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.
Si riporta, di seguito, quanto contenuto nelle linee guida dell’ANAC, approvate con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, in materia di distinzione tra le varie forme di accesso:
“Distinzione fra accesso generalizzato e accesso civico”
L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico “semplice” (d’ora in poi “accesso civico”) previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016. L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.
I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall’inciso inserito all’inizio del comma 5 dell’art. 5, “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria”, nel quale viene disposta l’attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l’accesso generalizzato.
L’accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).
Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti ex l. 241/1990
L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (d’ora in poi “accesso documentale”). La finalità dell’accesso documentale ex l. 241/90 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso». Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, è riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.
Dunque, l’accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.
Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso 241 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni.”
NOTA. Si raccomanda di scaricare i modelli editabili prima della compilazione.
RICORSO EX ART 6 L.R. 17 GENNAIO 1989, N.4 [file.docx]
ACCESSO DOCUMENTALE – RICORSO AVVERSO DINIEGO ESPRESSO DI ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI (Art. 25 Legge n. 241/90) [file.docx]
ACCESSO DOCUMENTALE – RICORSO AVVERSO DINIEGO TACITO DI ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI (Art. 25 Legge n. 241/90) [file.docx]
ACCESSO DOCUMENTALE – Ricorso avverso diniego di accesso agli atti ex art. 25 Legge n. 241/90. – Notifica [file.docx]
ACCESSO CIVICO – RICORSO AVVERSO DINIEGO ESPRESSO DI ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI (Art. 5 COMMA 8 d.lgs. 33/2013) [file.docx]
ACCESSO CIVICO – Ricorso avverso diniego di accesso civico ex art. 5 D. Lgs. 33/2013 – Notifica [file.docx]