Mozione n. 278

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 278

MANCA Desiré Alma – CIUSA – LI GIOI – SOLINAS Alessandro in merito alla necessità di definire e adottare un protocollo regionale che consenta di gestire efficacemente l’eventuale caso sospetto di Covid-19 tra gli ospiti o i collaboratori delle strutture ricettive garantendo nel contempo la prosecuzione dell’attività ricettiva in condizioni di sicurezza.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” al comma 14 dell’articolo 1 stabilisce che le attività economiche, produttive e sociali destinate a ripartire dopo la fase di lockdown “devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” e che, in assenza di quelli regionali, trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale;
– la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” nella riunione del 16 maggio 2020;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19” ha adottato le Linee guida approvate dalla Conferenza, parte integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Allegato 17);
– l’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce, alla lettera ee), che “le attività dei servizi di ristorazione sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”, protocolli o linee guida che “sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10”;
– il medesimo articolo 1, lettera nn), prevede che “le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive”;
– il decreto precisa, inoltre, con riferimento alle strutture ricettive, che i protocolli o linee guida delle regioni devono regolamentare in ogni caso:
1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4) l’accesso dei fornitori esterni;
5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza;
– le linee guida approvate dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome il 16 maggio 2020 e recepite dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nell’Allegato 17, attraverso schede tecniche relative ai singoli settori di attività produttive, dettano le prescrizioni relative, tra le altre, alle attività di ristorazione e alle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo;
– relativamente alle strutture ricettive, le indicazioni prevedono che:
– venga data ai clienti un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione; possa essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5°C;
– venga assicurato il rispetto del distanziamento interpersonale;
– si opti per modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online;
– gli ospiti e il personale dipendente indossino la mascherina;
– venga garantita ampia disponibilità di sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche;
– venga assicurata la pulizia e disinfezione del piano di lavoro della reception, delle aree comuni e delle superfici toccate con maggiore frequenza, oltre che di ogni oggetto fornito in uso agli ospiti;
– venga garantito un adeguato ricambio dell’aria indoor, favorendo l’aerazione naturale, aumentando la frequenza della manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell’aria in ingresso e pulendo e sanificando i filtri dell’aria di ricircolo, le prese e le griglie di ventilazione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento;
– per la ristorazione, vengano rispettate le indicazioni previste nella relativa scheda tecnica, che prevede, tra l’altro, il divieto di qualsiasi forma di buffet;
– la Conferenza delle regioni e delle Province autonome nella riunione del 22 maggio ha integrato e aggiornato le Linee guida del 16 maggio;
– nelle Linee guida aggiornate sono state aggiunte le schede tecniche relative a ulteriori settori, quali strutture ricettive all’aperto (campeggi), rifugi alpini, attività fisica all’aperto; noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere, servizi per l’infanzia e l’adolescenza;
– le prescrizioni contenute nella scheda tecnica dedicata alle strutture ricettive sono sostanzialmente invariate;
– la versione aggiornata delle Linee guida approvate il 22 maggio 2020 è stata inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri per il conseguente aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020;
– la Conferenza delle regioni e delle Province autonome ha approvato un’ulteriore integrazione delle Linee guida il 25 maggio 2020, con un parziale aggiornamento anche delle indicazioni contenute nelle schede tecniche dedicate alle strutture ricettive e all’attività di ristorazione, prevedendo la possibilità, preclusa nelle precedenti edizioni delle Linee guida, di offrire la consumazione a buffet a certe condizioni, tali da garantire comunque il distanziamento sociale e con esclusione della modalità self-service;
– anche il nuovo testo delle Linee guida è stato trasmesso al Presidente del Consiglio per il conseguente aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020;
– con l’ordinanza n. 27 del 2 giugno 2020, recante “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna”, il Presidente della Regione ha stabilito che, a decorrere dal 3 giugno 2020, nell’ambito del territorio regionale sono consentite le seguenti attività:
a) commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, agenzie di servizi;
b) servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività;
c) attività turistiche relative alla balneazione;
d) strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all’aria aperta (campeggi), alloggi in agriturismo; e) commercio al dettaglio;
f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);
g) uffici aperti al pubblico, pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi;
h) manutenzione del verde;
i) attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
j) tirocini extracurriculari a mercato;
k) tirocini formativi relativi alle professioni sanitarie o di interesse sanitario;
l) noleggio veicoli ed altre attrezzature; m) informatori scientifici del farmaco;
n) aree giochi per bambini;
o) formazione professionale;
p) enti lirico-sinfonici per attività relative a prove e registrazioni in assenza di pubblico, previa adozione di specifici protocolli di prevenzione validati dalle competenti strutture sanitarie della Regione;
– detta ordinanza precisa all’articolo 9 che “nelle more della definizione di specifici Protocolli con gli enti locali e/o le organizzazioni di categoria e/o sindacali a livello regionale, validati dal comitato tecnico scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna”, l’esercizio delle attività sopra elencate “è comunque subordinato all’osservanza delle ‘linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive’ approvate dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020, così come aggiornate ed integrate in data 22 maggio 2020”;

CONSIDERATO che:
– pertanto, l’Ordinanza del Presidente della Regione si richiama a una versione delle Linee guida non più attuale, essendo stata aggiornata lo scorso 25 maggio;
– inoltre, è di tutta evidenza come, né le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome, né l’ordinanza n. 27 o altro atto regionale abbiano regolamentato specificamente la gestione di un caso sospetto di Covid-19 all’interno delle strutture ricettive presenti nell’isola;
– tale problema è stato rappresentato dalla Federalberghi Sardegna con una lettera inviata il 4 giugno 2020 al Presidente della Regione, all’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale e al commissario straordinario dell’ATS Sardegna per sollecitare un incontro con le autorità sanitarie regionali affinché vengano definite tempestivamente le procedure: di segnalazione al servizio sanitario regionale di persona con sintomi da Covid-19, di trattamento in attesa dell’intervento del servizio sanitario, di sanificazione e di igienizzazione della struttura e di trattamento delle persone che sono venute a contatto con la persona eventualmente affetta dal virus;
– gli albergatori sardi chiedono, quindi, al Presidente Solinas l’adozione urgente di procedure e di un protocollo chiaro tali da consentire di gestire efficacemente l’eventuale caso sospetto di Covid-19 tra gli ospiti o i collaboratori della struttura e nel contempo di proseguire nell’esercizio dell’attività ricettiva in condizioni di piena sicurezza;

RILEVATO che:
– sul piano internazionale, alcune indicazioni di massima sono già state dettate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel documento “Considerazioni operative per la gestione del Covid-19 nel settore alberghiero – Linee guida provvisorie 31 marzo 2020”, che contiene alcune raccomandazioni per la gestione di un caso sospetto di Covid-19 all’interno di una struttura ricettiva, distinguendo anche l’ipotesi in cui il contagiato sia un membro del personale da quella in cui si tratti di uno degli ospiti;
– in ambito nazionale, il 27 aprile 2020 l’Associazione italiana Confindustria alberghi, la Federalberghi Italia e AssoHotel hanno proposto un “Protocollo nazionale accoglienza sicura” per prevenire la diffusione del virus Covid-19 nelle strutture ricettive;
– siffatte indicazioni necessitano, ad ogni modo, di essere recepite, attualizzate e adattate al contesto regionale e alle caratteristiche peculiari del comparto turistico-alberghiero sardo, già gravemente danneggiato dai limiti di circolazione imposti dall’emergenza Covid,

impegna il Presidente della Regione
e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale

a convocare urgentemente la Federalberghi Sardegna e le autorità sanitarie regionali allo scopo di definire e adottare un protocollo regionale che consenta di gestire efficacemente l’eventuale caso sospetto di Covid-19 tra gli ospiti o i collaboratori delle strutture ricettive garantendo nel contempo la prosecuzione dell’attività ricettiva in condizioni di piena sicurezza e senza pregiudizio per le imprese della filiera turistico-alberghiera, già gravemente provate dai limiti di circolazione imposti dalla pandemia Covid-19 e dalle nuove misure organizzative a cui è subordinata la riapertura delle attività.

Cagliari, 8 giugno 2020

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