Mozione n. 226

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 226

TALANAS – COCCIU – CERA – LANCIONI – SATTA Giovanni Antonio sulla richiesta di stabilizzazione di tutti gli operatori sanitari (medici, OSS, infermieri professionali, veterinari, amministrativi e altri) già inseriti in valide graduatorie sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– i precari che lavorano in ATS Sardegna hanno sempre avuto un ruolo fondamentale ed insostituibile: hanno e continuano a garantire il servizio, ed ora in piena emergenza Coronavirus sono chiamati dalle aziende per affrontare questa gravosa emergenza sanitaria;
– nei servizi ospedalieri e territoriali lavorano fianco a fianco con i colleghi dipendenti condividendo responsabilità, turni e carichi di lavoro, a volte anche senza le doverose protezioni e tutele in materia di sicurezza sul lavoro;
– i precari non hanno nessuna prospettiva economica futura;
– non è giusto che per essere assunti a tempo indeterminato ci sia bisogno di appurare l’idoneità, mentre per lavorare al pari di un dipendente fisso, anche nell’emergenza, l’idoneità al lavoro è concessa e riconosciuta a priori;
– è indispensabile che tutte le persone inserite nelle graduatorie degli OSS, degli infermieri professionali, veterinari, amministrativi, in vigore presso ATS Sardegna vengano assunti a tempo indeterminato;
– il personale inserito nelle graduatorie sopra citate non deve espletare alcuna prova selettiva per accertare l’idoneità all’impiego definitiva (perché è già stato anche valutato nel corso del lavoro e durante l’emergenza Covid-19), ma la stabilizzazione dovrà essere esclusivamente basata sull’attività professionale già svolta, anche nel periodo più difficile degli ultimi 100 anni;
– infatti, anche in riferimento al “decreto Madia”, i tribunali di merito e di leggibilità hanno ritenuto che “in ogni caso, si tratterà di scelte discrezionali dell’Amministrazione, come ben si evince dalla locuzione “le Amministrazioni possono… “, utilizzata sia nel primo che nel secondo comma dell’articolo 20 della suddetta legge (TAR Molise, Campobasso, Sez. I, 7 giugno 2018, n. 335)”;
– tuttavia, il fatto che il personale precario non possa vantare un diritto alla stabilizzazione, non comporta che l’Amministrazione sia, da parte propria, totalmente libera nella scelta dell’una o dell’altra modalità di assunzione;
– l’amministrazione deve infatti motivare le proprie scelte, tale essendo uno dei principi fondamentali dell’azione amministrativa consacrati nella legge n. 241 del 1990;
– l’amministrazione dovrà in ogni caso motivare la scelta tra le due procedure di reclutamento, che sono considerate dal “decreto Madia” astrattamente fungibili tra di loro, e quindi dovrà ponderare adeguatamente tutti gli interessi pubblici, primari e secondari, implicati nell’operazione di stabilizzazione quali, a titolo esemplificativo, il bisogno di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari, ovvero la necessità di incrementare l’efficienza del settore sanitario anche nel periodo di estrema difficoltà attuale legato all’emergenza Covid-19;
– nella circolare interpretativa n. 3 del 23 novembre 2017, avente ad oggetto “indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”, si afferma che “in presenza di soli soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’articolo 20, nel caso in cui le amministrazioni si siano determinate all’avvio delle procedure di reclutamento speciale e abbiano disponibilità finanziarie adeguate, sarebbe opportuno che le stesse ricorressero alle modalità di cui al comma 1 dell’articolo 20”;
– quanto si è detto trova conferma nella recente sentenza del TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 391 del 12 ottobre 2018, emessa a seguito di ricorso promosso da alcuni precari di un’Azienda sanitaria locale aventi titolo alla stabilizzazione, che appunto lamentavano l’illegittimità della delibera di indizione del concorso pubblico per aver essa motivato erroneamente tale scelta;
– al fine di sopperire alle carenze di operatori sanitari (medici, OSS, infermieri professionali, veterinari e amministrativi e altri), la Regione e l’ATS Sardegna, in forza del proprio potere discrezionale citato in premessa e relativo alle modalità di assunzione, possono assumere con contratto a tempo indeterminato tutti gli operatori sanitari e amministrativi sopra citati, già inseriti in valide graduatorie a tempo determinato, che abbiano conseguito o siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti, nazionali e regionali;
– nelle more delle suddette assunzioni e/o stabilizzazioni non devono essere licenziati i lavoratori sopra citati che svolgono il proprio lavoro in strutture ATS già a tempo determinato,

impegna il Presidente della Regione, l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale e l’Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

1) affinché si assumano presso ATS Sardegna con contratto a tempo indeterminato tutti gli operatori sanitari e amministrativi sopra citati, già inseriti in valide graduatorie a tempo indeterminato e determinato, che abbiano conseguito o siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti, nazionali e regionali;
2) affinché nelle more delle suddette assunzioni e/o stabilizzazioni non siano licenziati i lavoratori sopra citati che svolgono il proprio lavoro in strutture ATS già a tempo determinato.

Cagliari, 17 aprile 2020

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