Interrogazione n. 35/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 35/A

(Pervenuta risposta scritta in data 10/10/2019)

MAIELI – MULA – LANCIONI – SATTA Giovanni – SCHIRRU – USAI, con richiesta di risposta scritta, sullo status giuridico e le funzioni delle diverse figure professionali dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS), tra cui veterinari dirigenti, Co.Co.Co., ingegneri dirigenti, informatici dirigenti, operatori e collaboratori tecnici in rapporto convenzionale precario con l’Ente.

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I sottoscritti,

premesso che l’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 prevede:
– al comma 1 che “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività’ svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”;
– al comma 3 che “Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo interno di cui all’articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28”;
– al comma 10 che “Per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l’indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell’articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
– al comma 11 che “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale tecnico- professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca”;

constatato il contenuto delle circolari in materia di superamento del precariato n. 1/2018 del 9 gennaio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, avente ad oggetto “Legge di bilancio 2018 – integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3 avente ad oggetto “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”, e n. 2/2018 dell’8 maggio 2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Chiarimenti in merito alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3 e del 9 gennaio 2018, n. 1 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in materia di superamento del precariato. Riflessi sui fondi destinati alla contrattazione integrativa”;

constatata l’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell’IZS della richiamata determina (verbale di delibera n. 5.7 del 29 ottobre 2018), previa sottoposizione all’attenzione delle organizzazioni sindacali e la successiva approvazione della Giunta regionale in data 5 febbraio 2019 del nuovo regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto, del piano triennale del fabbisogno di personale e del relativo cronoprogramma delle assunzioni 2018-2020, così come deliberati dal consiglio di amministrazione dell’ente;

visto il Piano di legge regionale n. 37 del 2016;

preso atto che, a distanza di anni dalla possibilità di applicare procedure di assunzione del personale indicato in oggetto, l’IZS non ha ancora provveduto a fronteggiare le gravi forme di precariato e ciò sta causando notevoli disagi al personale e compromette sia la garanzia di tutelare le prestazioni relative al contributo per lo svolgimento delle attività di interesse specifico della Regione sia la possibilità di garantire attività di certificazione, ispezione e controllo, con notevole diminuzione dei compiti loro affidati;

rilevato il particolare interesse in ottica di controllo ed eradicazione della peste suina africana, di controllo e prevenzione della Blue tongue e di altre patologie altamente integrate con la salute pubblica quali West Nile disease ed altre antropozoonosi;

rilevata inoltre la necessità di fare chiarezza sul procrastinarsi di situazioni di rapporto di lavoro precario e di imminenti assunzioni di personale a tempo indeterminato attraverso fondi del Servizio sanitario nazionale;

evidenziato che le problematiche inerenti alla definizione del ruolo e al rispetto dell’autonomia e della dignità professionale coinvolgono, seppur con connotazioni differenti rispetto alla ASSL, anche i dirigenti precari ed il personale tecnico operanti presso l’IZS,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere se ritenga opportuno esigere, quanto prima, una delucidazione in merito ad una richiesta di definizione, a livello regionale, dei compiti del personale potenzialmente stabilizzabile ed ora precario dell’IZS, inerente lo svolgimento delle attività istituzionali, al fine di fornire un’esplicita e univoca interpretazione del loro status giuridico e ottimizzare l’utilizzo delle risorse e le potenzialità del personale dell’IZS attraverso la quanto prima auspicata stabilizzazione di personale con rapporto di lavoro precario decennale.

Cagliari, 10 giugno 2019

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