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TESTO UNIFICATO N. 2-5-9/STAT/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO N.2-5-9/STAT/A

Modifiche alla legge statutaria 12 novembre 2013, n. 1
(Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15
dello Statuto speciale per la Sardegna)

Approvato dalla Prima Commissione nella seduta del 28 settembre 2017


RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

AGUS, Presidente e relatore di maggioranza – FUOCO, Vice presidente e relatore di minoranza – MELONI, Segretario – ORRÙ, Segretario – CONGIU – DEMONTIS – DERIU – FORMA – PITTALIS

Relazione di maggioranza

On.le AGUS

pervenuta il 3 novembre 2017

La Prima Commissione ha preso in esame le proposte di legge statutaria in materia di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, in particolare, nella seduta del 12 maggio 2016. In quella occasione ha istituito una Sottocommissione alla quale ha affidato il compito di approfondire alcuni aspetti contenuti nelle proposte presentate sulla materia e, in particolare, il tema della cosiddetta “doppia preferenza di genere”.

Nella seduta del 14 marzo 2017 è stata annunciata la conclusione dei lavori della Sottocommissione la quale suggeriva di inserire il meccanismo della “doppia preferenza di genere” nella legge elettorale statutaria in vigore e di rimandare alla Commissione l’esame degli altri argomenti relativi al sistema elettorale.

Nella seduta del 3 maggio 2017, sul tema della “doppia preferenza di genere” la Commissione ha inoltre sentito una rappresentanza della Commissione per le pari opportunità, dell’Anci e di alcune Associazioni promotrici del tema.

Facendo seguito al suggerimento proposto dalla Sottocommissione, nella seduta del 6 luglio 2017 sono state inserite all’ordine del giorno le due proposte di legge statutaria riguardanti esclusivamente la disciplina sulla doppia preferenza di genere: le proposte n. 2 e n. 9/Stat.

Nella seduta del 28 settembre 2017, in seguito all’inserimento all’ordine del giorno della proposta di legge statutaria n. 5 (riguardante il tema della presenza dei due generi nelle liste circoscrizionali con due soli candidati, ritenuto strettamente funzionale al meccanismo della “doppia preferenza”), la Commissione ha stabilito l’esame congiunto delle tre proposte, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento, e ha approvato a maggioranza il testo unificato delle proposte di legge n. 2/Stat, 5/Stat, 9/Stat.

Il testo unificato si prefigge il compito di attuare un principio dapprima inserito nell’articolo 15 dello Statuto speciale dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, in seguito ridisciplinato in modo più specifico dal successivo articolo 16, con le modifiche introdotte dalla legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 3. Secondo tale principio, infatti, la legge elettorale per l’elezione del Consiglio regionale «al fine di conseguire l’equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza (…) promuove condizioni di parità nell’accesso alla carica di consigliere regionale».

Il principio enunciato risulta di fondamentale importanza in quanto rimanda direttamente a quanto disposto in particolare dall’articolo 3 della Costituzione (la pari dignità sociale e l’uguaglianza formale di tutti i cittadini senza distinzione di sesso nonché la rimozione, da parte della Repubblica, degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese) e dell’articolo 51 della Costituzione («Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini»).

Con il Testo unificato si intende dunque inserire nella legge elettorale in vigore (unitamente alla ulteriore razionalizzazione della presenza di entrambi i generi nella composizione delle liste elettorali) il meccanismo della c.d. “doppia preferenza di genere”: uno strumento utile, se non indispensabile, per creare pari opportunità e per incentivare la partecipazione del genere femminile – notoriamente sottorappresentato per una serie di fattori storici, sociali ed economici – alla competizione elettorale e alla vita istituzionale della Regione.

Con l’approvazione di questa proposta, inoltre, la Regione sarda, pur possedendo in materia elettorale una competenza disciplinabile con legge statutaria, sceglierebbe di propria iniziativa di condividere uno dei principi fondamentali contenuti nella legge n. 165 del 2004 (che, come è noto, in attuazione dell’articolo 122 della Costituzione, detta disposizioni di principio in materia elettorale per le sole regioni ordinarie) riconoscendo nel meccanismo della doppia preferenza di genere uno degli strumenti promozionali con i quali si integra un principio dell’intero ordinamento giuridico volto a dare sostanza a precetti costituzionali e statutari di fondamentale importanza.

Il testo unificato si compone di tre articoli.

L’articolo 1 integra l’articolo 4 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013 prevedendo un comma aggiuntivo con il quale si dispone che nelle liste circoscrizionali con due soli candidati vengano rappresentati entrambi i generi a pena di inammissibilità.

L’articolo 2 prevede la modifica dell’articolo 9 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013 sull’espressione del voto e disciplina le modalità che consentono all’elettore di esprimere fino a due preferenze purché riguardino candidati di generi diversi della stessa lista.

L’articolo 3 aggiunge l’articolo 9 bis alla legge regionale statutaria n. 1 del 2013 e dispone l’obbligo della presenza paritaria di genere nei programmi e nei messaggi di comunicazione politica in occasione delle elezioni regionali.


Relazione di minoranza

On.le FUOCO

pervenuta il 3 ottobre 2017

Il testo unificato in due articoli, licenziato dalla Commissione autonomia e ordinamento regionale in data 28 settembre 2017, contiene due proposte, una che riguarda la doppia preferenza di genere e, una specifica, riferibile al collegio dell’Ogliastra.

Devo far rilevare che erano presenti numerose altre proposte sulla legge elettorale e, bene si sarebbe fatto, ad esaminarle tutte insieme in quanto alcune riguardavano direttamente la parità di diritti tra i generi, tra cui una del sottoscritto che prevedeva la presenza di almeno il 50 per cento di donne nelle liste, comunque recuperabile attraverso un emendamento presentato dai colleghi di Forza Italia che prevede la pari rappresentanza dei generi nelle liste (50 per cento e 50 per cento) che, pur non applicabile nei collegi con numero dispari di candidati, potrebbe essere considerata su base regionale.

Entrando nel merito dei due articoli, il primo è stato propagandato dai proponenti come una conquista per l’universo femminile con espressioni demagogiche e superficiali che tradiscono uno scarso approfondimento di problemi tecnici e reali legato sia, alle circoscrizioni che, ai fattori in grado di condizionare il voto.

Per quanto attiene ai problemi tecnici, appare evidente che i proponenti non abbiano valutato la consistenza delle circoscrizioni elettorali che in numerosi casi sono costituite, in relazione al numero dei residenti, da un modesto numero di componenti la lista che , qualora dispari, possono essere anche tre o cinque. In una prima simulazione da tre, avremo un corpo elettorale che può esprimere due preferenze di genere: la prima preferenza obbligatoriamente al “signor” o la “signora x” se sarà presente un solo maschio o una sola femmina e, la seconda preferenza , potrà scegliere di darla ai signori X o alle signore Y se saranno presenti due maschi o due femmine con evidentissimo handicap inaccettabile per il genere che presenterà due candidati, in quanto il genere singolo avrà il 100 per cento degli elettori e quello con due candidati il 50 per cento ciascuno. Un po’ meno scandaloso, ma sempre inaccettabile, sarà la simulazione che riguarda la circoscrizione con cinque candidati: lì il problema sarà di tre a due, ma sempre, con notevole svantaggio per il genere che avrà tre candidati. Non è poi tecnicamente salva da rischi neanche la circoscrizione con sei candidati: lì basta fare un quattro a due e il genere con quattro candidati parte quasi battuto.

Come vedete la mancanza di valutazione organica fa commettere errori tecnici grossolani. Ma non possiamo sottovalutare anche altri aspetti, non tecnici, ma etici e legati al principio “una testa un voto”. In una Regione con enormi problemi legati alla povertà al sottosviluppo e, soprattutto alla mancanza di lavoro, la possibilità che una consistente parte dell’elettorato sia legato a logiche di tipo clientelare è da considerarsi parafisiologica. Tutto ciò comporta che alcuni soggetti abili nella gestione del potere clientelare e forte di legami con settori economici ed amministrativi nei territori, possono avere un forte consenso elettorale clientelare: per tali soggetti, i “clientes” possono essere facilmente indirizzabili anziché soltanto verso se stessi o il proprio referente, anche verso una seconda persona di fiducia del referente o dei referenti dell’altro genere, con il risultato di raddoppiare la rappresentanza di chi ha forti clientele elettorali. Senza sottovalutare, infine, e questo può avvenire facilmente nelle circoscrizioni elettorali più grandi, tipo Cagliari e Sassari, che il candidato elettoralmente forte può marcare e controllare il voto delle proprie clientele costringendole ad abbinamenti elettorali diversi a seconda dei territori o dei gruppi di riferimento, andando ad esercitare un controllo a valle delle preferenze espresse da ciascuna clientela, famiglia o gruppo di famiglie in quel seggio.

Per quanto riguarda l’articolo 2, è pienamente condivisibile, ma interessa solo la circoscrizione Ogliastra, mentre sarebbe auspicabile integrarlo con l’emendamento sopradetto per portare, automaticamente, tutti i collegi ad un numero pari di candidati al 50 per cento di rappresentanza di genere, e andare a integrare quelli dispari per raggiungere il 50 per cento pieno a livello regionale considerando anche il genere del candidato presidente per ciascuna lista o coalizione di liste.

Come vedete, sono molte le perplessità concrete, tecniche ed etiche, che mi spingono a richiedere ai colleghi un riesame nella Commissione competente senza farsi travolgere dalla paura di non essere sufficientemente aperti alle giuste aspirazioni del genere femminile che, vi assicuro, sono una priorità tra gli obiettivi da raggiungere anche da parte del sottoscritto.


TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Modifiche alla legge statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna).

Art. 1
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013 (Liste circoscrizionali)

  1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), è inserito il seguente:
    “4 bis. Nel caso di lista circoscrizionale con due soli candidati, devono essere rappresentati entrambi i generi, a pena di inammissibilità.”.

Art. 2
Modifiche all’articolo 9 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013 (Espressione del voto)

  1. L’articolo 9 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013 è sostituto dal seguente:
    “Art. 9 (Espressione del voto e della doppia preferenza di genere)
  2. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all’eventuale indicazione di preferenza.
  3. Alla destra del rettangolo recante il contrassegno della lista circoscrizionale è riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. Il primo rettangolo, il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione e i contrassegni delle liste a lui collegate sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il candidato alla Presidenza della Regione, il nome e cognome di quest’ultimo e i contrassegni delle liste a lui collegate sono posti al centro del secondo rettangolo.
  4. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla Presidenza della Regione la collocazione progressiva dei rettangoli recanti i contrassegni delle liste all’interno del secondo rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.
  5. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo. Ciascun elettore può, altresì, esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, esse riguardano candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
  6. L’elettore esprime il suo voto per un candidato alla Presidenza della Regione, anche non collegato alla lista circoscrizionale prescelta, tracciando un segno sul nome del candidato alla Presidenza. Se l’elettore esprime il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla Presidenza della Regione collegato.”.

Art. 3
Integrazioni alla legge regionale statutaria n. 1 del 2013 (Presenza paritaria di genere nei programmi e nei messaggi di comunicazione politica)

  1. Dopo l’articolo 9 della legge regionale statutaria n. 1 del 2013 è aggiunto il seguente:
    “Art. 9 bis (Presenza paritaria di genere nei programmi e nei messaggi di comunicazione politica)
  2. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici assicurano la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, mettono in risalto con pari evidenza la presenza di candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.”.
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