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PROPOSTA DI LEGGE N. 16/STAT

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 16/STAT

presentata dal Consigliere regionale AGUS

il 22 ottobre 2018

Procedimento per il distacco di un comune dalla provincia e per l’aggregazione ad altra provincia


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge introduce nell’ordinamento regionale un’applicazione puntuale dell’articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) (in particolare con riferimento al comma 2 che recita “Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle province, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum”) e una disciplina dell’istituto del referendum per il passaggio di un comune da una provincia ad un’altra.

Questa esigenza è emersa in particolare a seguito della riforma degli enti locali avviata con legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna): in diversi casi è stato chiesto da amministrazioni comunali e comitati civici di cittadini di potersi dotare di uno strumento che consenta alle popolazioni di esprimersi attraverso un referendum per la scelta della provincia, o la Città metropolitana, di cui far parte.

Con la presente norma si introduce una normativa certa, che limita alle popolazioni del comune interessato al cambio di ente il ricorso al referendum. Infatti, stando ad una applicazione puntuale del testo unico degli enti locali, che in assenza di norma statutaria dovrebbe essere applicato tal quale agli enti locali dell’isola, si dovrebbe, nei casi citati, portare al coinvolgimento in referendum sia gli abitanti di tutta la provincia di cui fa parte il comune prima del referendum sia tutti gli abitanti della provincia che accoglierebbe il comune in caso di esito positivo della consultazione.

L’articolo 1 detta la disciplina generale.

L’articolo 2 stabilisce che l’iniziativa per la richiesta di aggregazione ad altra provincia è esercitata dal consiglio comunale interessato.

L’ articolo 3 individua i criteri che devono essere rispettati per l’accoglimento dell’istanza.

L’articolo 4 individua nell’Assessorato regionale competente in materia di enti locali la struttura incaricata della verifica dei requisiti e dei criteri di cui agli articoli 2 e 3.

L’articolo 5 disciplina il procedimento con il quale Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum.

L’articolo 6 indica le modalità di recepimento degli esiti della consultazione referendaria.


TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Disciplina generale

1. Il distacco di un comune dalla circoscrizione provinciale di appartenenza e la conseguente aggregazione del medesimo al territorio di una provincia limitrofa è stabilita, ai sensi dell’articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con legge regionale, sentita la popolazione interessata mediante il referendum consultivo, secondo quanto stabilito dalla presente legge adottata ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 2
Iniziativa

1. L’iniziativa per la richiesta di aggregazione ad altra provincia è esercitata dal consiglio comunale interessato che è chiamato a deliberare favorevolmente l’istanza a maggioranza assoluta.

2. La deliberazione adottata dal consiglio comunale ai sensi del comma 1 contiene:
a) l’indicazione della provincia di appartenenza e della provincia presso la quale si chiede l’aggregazione;
b) la planimetria del territorio del Comune istante e delle province interessate dalla modifica;
c) la definizione delle conseguenti variazioni dei territori provinciali.

Art. 3
Criteri

1. Al fine di esercitare l’istanza di cui all’articolo 2 devono sussistere i seguenti criteri:
a) il territorio del comune istante deve essere contiguo con la circoscrizione provinciale alla quale si chiede l’aggregazione;
b) l’istanza deve rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione di servizi e delle funzioni amministrative che consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio della provincia alla quale si chiede l’aggregazione.

2. Il distacco e la conseguente aggregazione del comune istante deve rispettare i limiti demografici stabiliti dalla legislazione vigente per le province.

Art. 4
Verifiche

1. Il comune interessato trasmette l’istanza all’Assessorato regionale competente in materia di enti locali al fine della verifica dei requisiti e dei criteri di cui agli articoli 2 e 3.

2. Entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell’Assessorato competente in materia di enti locali, in caso di esito negativo della verifica respinge l’istanza; in caso di esito positivo trasmette l’istanza al Consiglio regionale accompagnata da una documentata relazione.

Art. 5
Referendum

1. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a referendum e individua il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione, nell’ambito delle due circoscrizioni provinciali interessate.

3. Con la deliberazione di cui al comma 1 il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nel comune istante qualora la circoscrizione comunale abbia una incidenza poco rilevante per dimensioni, territoriali o demografiche, per la conformazione del territorio, per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo sulla provincia da cui si chiede il distacco e nel contempo la sua conformazione sia tale da avere una omogenea caratterizzazione economica, sociale e culturale e una incidenza rilevante, per la presenza di infrastrutture e funzioni territoriali di particolare rilievo, rispetto al territorio provinciale al quale si chiede l’aggregazione.

4. In seguito alla trasmissione della delibera consiliare di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum.

5. La consultazione popolare si tiene nel giorno di domenica di un qualunque mese dell’anno.

6. Il referendum si svolge secondo le disposizioni di cui agli articoli da 9 a 15 e 21 della legge regionale n. 20 del 1957 in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge. Il modello della scheda per il referendum è stabilito con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessorato competente in materia di enti locali.

Art. 6
Risultato della consultazione

1. Il risultato della consultazione è proclamato dal Presidente della Regione e sottoposto al Consiglio regionale da parte della Giunta regionale.

2. Qualora alla consultazione partecipi il numero minimo di elettori richiesto e la richiesta consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali, presenta al Consiglio il relativo disegno di legge.

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