Versione per la stampa http://www.consregsardegna.it/wp-content/plugins/print-o-matic/css/print-icon-small-black.png

PROPOSTA DI LEGGE N. 9/STAT

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 9/STAT

presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI – COSSA – CRISPONI

il 6 febbraio 2017

Modifiche alla legge statutaria 12 novembre 2013, n. 1
(Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna)


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Sono trascorsi oramai tre anni dall’inizio della legislatura, ma ancora il Consiglio regionale non ha affrontato e risolto la questione della preferenza di genere nella legge elettorale per l’elezione dei componenti della massima Assemblea sarda.

C’è un dato fondamentale: su 60 consiglieri regionali solo 4 sono donne. La doppia preferenza introdotta nelle leggi elettorali comunali con numero di abitanti superiore a 5mila ha dato modo di vedere concretamente che, elezione dopo elezione, le percentuali nel genere degli eletti stanno cambiando e quindi, anche se con colpevole ritardo, se rapportato ai dati europei o mondiali, il numero delle elette è in costante crescita.

Per questo motivo abbiamo predisposto una proposta di legge che permetta finalmente a tante donne di essere protagoniste nella vita politica della nostra Sardegna. La doppia preferenza di genere deve essere introdotta nella legge elettorale della Regione.

Tre anni fa c’era stata l’opportunità di introdurre questa importante modifica alla legge elettorale se non fosse stata affossata dalla richiesta del voto segreto che ha dato modo a chi era favorevole solo “a parole” all’introduzione dell’emendamento di votare contro, mettendosi al riparo, grazie all’anonimato, da qualsiasi responsabilità nei confronti di tutte le associazioni, comitati, commissioni pari opportunità regionali e comunali, ma soprattutto dalle tantissime donne che vogliono impegnarsi nella politica e che chiedono uno strumento che permetta un riequilibrio della partecipazione alla vita politica e, quindi, anche al Consiglio regionale.

Si tratta di una questione di emergenza democratica: non è possibile che, nel 2016, alle donne sia ancora precluso l’accesso alle cariche più importanti della nostra regione.

In particolare, l’articolo 1 della presente proposta di legge intende modificare l’articolo 9 della legge statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna), introducendo la possibilità di esprimere due preferenze per candidati di diverso sesso ed eliminando la doppia rappresentazione dei simboli sulla scheda elettorale.


TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Modifiche l’articolo 9
della legge regionale statutaria n. 1 del 2013
(Espressione del voto)

1. L’articolo 9 della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna) è sostituito dal seguente:
“Art. 9 (Espressione del voto)
1. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione, sovrastante il contrassegno o i contrassegni delle liste collegate, secondo la collocazione progressiva definita mediante sorteggio. Il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale è affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all’eventuale indicazione delle preferenze. Il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione sono posti al centro del rettangolo. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere non più di due voti di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare, a pena di annullamento della seconda preferenza, candidati di sesso diverso ma compresi nella medesima lista. L’elettore esprime il suo voto per un candidato alla Presidenza della Regione, anche non collegato alla lista circoscrizionale prescelta, tracciando un segno sul nome del candidato alla Presidenza. Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla Presidenza della Regione collegato.

Condividi: