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PROPOSTA DI LEGGE N. 10/STAT

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 10/STAT

presentata dal Consigliere regionale
AGUS

il 4 maggio 2017

Legge statutaria ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale per la Sardegna


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta, come indicato nell’articolo 1, disciplina la forma di governo, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l’esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale. Essa riveste dunque il rango di “legge regionale statutaria” in quanto interviene negli ambiti indicati nell’articolo 15 dello Statuto speciale sardo.

In questi ambiti la Regione autonoma della Sardegna aveva già adottato la legge regionale statutaria 10 luglio 2008, n. 1 (Legge regionale statutaria) ma, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2009, che ne ha annullato la promulgazione, la disciplina ha cessato di produrre effetti.

In seguito a tali eventi, nel corso della XIV legislatura, il Consiglio regionale ha approvato una nuova legge regionale statutaria (la legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna)) che è tuttavia intervenuta nella sola materia del sistema di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, con le conseguenti implicazioni che dal sistema prescelto sono scaturite in relazione alla forma di governo a elezione diretta del Presidente. La disciplina di rango statutario, dunque, risulta incompleta in quanto non si estende agli altri ambiti nei quali la sola legislazione “statutaria” è autorizzata a intervenire: fattore che determina incertezze interpretative e che impedisce il varo di organiche riforme di sistema in assenza di una cornice che definisca i principi fondamentali con i quali orientare la legislazione regionale “ordinaria”.

Per questo motivo la presente proposta di legge si prefigge il compito di colmare una lacuna su aspetti di fondamentale importanza per il funzionamento delle istituzioni democratiche e per l’organizzazione delle strutture organizzative di cui si compone la Regione speciale.

Gli ambiti indicati nei sei “titoli” nei quali la proposta è articolata mettono in evidenza tale importanza:
– il titolo I (Forma di governo regionale), diviso in sei capi, disciplina la composizione, l’entrata in funzione, i compiti, i poteri, le funzioni degli organi di governo della Regione previsti dallo Statuto (Consiglio, Presidente e Giunta) e i rapporti che intercorrono tra loro (art. 10). Sotto questo aspetto la disciplina proposta conferma la scelta già adottata con la legge statutaria elettorale n. 1 del 2013, attualmente in vigore, nella quale si prevede l’elezione diretta del Presidente della Regione e, dunque, la conseguente regola del “simul stabunt, simul cadent” prevista dallo Statuto speciale per questa modalità di elezione. Tra le funzioni di cui viene dotato il Consiglio si evidenzia quella del controllo dell’attuazione delle leggi e della valutazione degli effetti delle politiche regionali (art. 6): una funzione definita a livello di principio, che mette in evidenza il fondamentale ruolo di indirizzo e controllo dell’organo legislativo e che, unitamente ai principi sulla qualità normativa e sulla copertura finanziaria (artt. 14 e 15), implica la possibilità di dotare il medesimo organo di strumenti e metodi idonei a rendere sempre più efficiente e trasparente l’azione di governo della Regione. Al fine di evidenziare l’importanza che, nell’ambito dell’ordinamento regionale, riveste il pluralismo istituzionale e il ruolo degli enti locali sardi, il titolo relativo agli organi fondamentali ricomprende anche il Consiglio delle autonomie locali (art. 13) definendone gli aspetti fondamentali e rimandando alla legge regionale la disciplina specifica. Sul piano delle fonti, inoltre, il titolo I definisce il riparto degli ambiti di competenza tra la fonte legislativa e la fonte regolamentare (art. 18) e l’istituto dell’iniziativa legislativa popolare (art. 17).
– Il titolo II (Partecipazione popolare) definisce la disciplina sui diversi tipi di referendum regionali e introduce l’istituto della petizione: strumenti di fondamentale importanza per le istituzioni democratiche e per il diretto coinvolgimento dei cittadini nella gestione della cosa pubblica. Le disposizioni della proposta di legge, attraverso forme di semplificazione e di scansione della tempistica procedurale, tendono a rendere maggiormente efficaci gli strumenti della partecipazione popolare rispetto alla disciplina finora adottata.
– Il titolo III (Ineleggibilità e incompatibilità), artt. 24-32, introduce un’organica disciplina sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti degli organi di governo regionale e sui conflitti di interesse (il cosiddetto negozio fiduciario); tale disciplina si raccorda con le riforme statali più recenti intervenute sul tema, in particolare in riferimento alle cause di “incandidabilità”. Inoltre il titolo contiene disposizioni procedurali sulla contestazione delle cause che semplificano e sostituiscono il quadro normativo che, soprattutto per via della stratificazione normativa intervenuta nel tempo, si rivela spesso incompleto e farraginoso.
– Il titolo IV (Ufficio del referendum e dell’iniziativa popolare) introduce un importante organo di natura tecnica (art. 33) che, soprattutto per l’autorevolezza dei componenti dai quali è composto, costituisce una garanzia per il funzionamento degli strumenti di democrazia diretta previsti nei titoli I e II.
– Il titolo V (Modifiche alla legge elettorale statutaria n. 1 del 2013) prevede alcune integrazioni alla legge elettorale statutaria in vigore (art. 34). Tra queste è prevista, in particolare, l’introduzione del meccanismo della cosiddetta “doppia preferenza di genere”. Il meccanismo, già in vigore in altre Regioni, dal 2016 è inserito tra i principi fondamentali della legislazione elettorale cui si devono adeguare le regioni ordinarie in caso di scelta del sistema elettorale con le preferenze. Anche nella presente proposta di legge si considera un meccanismo efficace e indispensabile per consentire e promuovere nel contesto sardo la parità di accesso di entrambi i generi all’organo rappresentativo regionale. La sua introduzione risulta complementare al principio della rappresentanza paritaria di entrambi i generi nella composizione della Giunta, previsto all’articolo 11.
– Il titolo VI (Norme transitorie), infine, detta norme di raccordo al fine di evitare lacune e incertezze interpretative nelle more della completa attuazione legislativa dei principi contenuti nella proposta.


TESTO DEL PROPONENTE

Titolo I
Forma di governo regionale

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 15, comma secondo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), disciplina la forma di governo, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l’esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale.

Art. 2
Assunzione delle funzioni e giuramento

1. Il Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto assume le funzioni all’atto della proclamazione. Il Presidente non è immediatamente rieleggibile alla scadenza del secondo mandato.

2. Il Presidente nomina e revoca gli assessori.

3. Il Presidente della Regione e i consiglieri regionali proclamati eletti, nella prima seduta del Consiglio regionale dopo le elezioni, prestano giuramento con la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione”.

4. Gli assessori prestano giuramento con la medesima formula nella seduta immediatamente successiva alla discussione del programma politico di governo.

Capo II
Consiglio regionale

Art. 3
Consiglio regionale

1. Il numero dei consiglieri regionali e la durata del loro mandato sono stabiliti dallo Statuto speciale.

2. In caso di cessazione anticipata della legislatura le elezioni si svolgono entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento del Consiglio.

3. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile, secondo i principi tipici delle assemblee legislative, in base alla disciplina dettata dal proprio Regolamento di cui all’articolo 19 dello Statuto adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Il Consiglio si dota di un ordinamento contabile in coerenza coi principi della contabilità pubblica regionale; il bilancio e il conto consuntivo del Consiglio sono approvati dall’assemblea. Il bilancio della Regione garantisce le risorse per il funzionamento del Consiglio secondo il fabbisogno comunicato dal suo Presidente al Presidente della Regione.

5. Nell’ambito dell’autonomia di cui al comma 3, il Consiglio regionale si dota di strutture e uffici propri e ne disciplina l’ordinamento e lo stato giuridico, in modo da garantire il pieno supporto a tutte le sue attività; agli uffici è preposto un segretario generale nominato dall’Ufficio di Presidenza su proposta del Presidente del Consiglio regionale.

Art. 4
Funzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è l’organo rappresentativo del popolo sardo. Esercita funzioni legislative, di indirizzo politico, di controllo e di vigilanza sull’attività degli organi di governo e sull’amministrazione regionale.

2. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative attribuite alla Regione dalla Costituzione e dallo Statuto speciale e quelle regolamentari con le forme previste dall’articolo 18.

3. Spetta al Consiglio regionale:
a) discutere il programma politico di governo e verificarne l’attuazione;
b) approvare i bilanci e le relative variazioni tra diverse unità di voto, i rendiconti consuntivi, i documenti di economia e finanza e le loro variazioni e aggiornamenti;
c) approvare gli atti generali di programmazione e quelli di pianificazione non delegati alla Giunta regionale dalla legge, e le loro variazioni;
d) provvedere con legge all’istituzione, soppressione e liquidazione degli enti pubblici e delle agenzie regionali e autorizzare la costituzione o l’acquisizione o liquidazione di partecipazione da parte della Regione;
e) approvare gli indirizzi dei programmi attuativi delle politiche dell’Unione europea e verificarne l’attuazione;
f) approvare gli indirizzi dell’attività della Regione nei rapporti con lo Stato e ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla lettera c);
g) dettare gli indirizzi in materia di rapporti internazionali e ratificare gli accordi conclusi dalla Regione con altri Stati e le intese con enti territoriali interni a essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all’articolo 117 della Costituzione;
h) ratificare con legge le intese della Regione con altre regioni;
i) concorrere alla formazione degli atti dell’Unione europea ed esprimersi sulla conformità degli atti legislativi dell’Unione europea al principio di sussidiarietà, in base a quanto stabilito dall’ordinamento dell’Unione europea.

4. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alle lettere d), e), f) e g) la Giunta riferisce al Consiglio sulle iniziative da avviare e su quelle assunte in attuazione degli indirizzi approvati.

5. La legge definisce gli atti di pianificazione e i programmi regionali sui quali le commissioni consiliari esprimono parere preventivo.

6. Il Consiglio regionale esercita le altre funzioni a esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto speciale, dalla presente legge e, in conformità a essi, dalle leggi.

Art. 5
Nomine

1. Il Consiglio provvede alle nomine e alle elezioni che gli sono espressamente attribuite, a quelle che prevedono la rappresentanza delle opposizioni, a quelle degli organismi di garanzia.

2. La legge disciplina le nomine di competenza dell’esecutivo in modo da assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, pari opportunità di genere.

3. Le nomine di competenza dell’esecutivo riguardanti i presidenti degli enti regionali, gli amministratori e i direttori delle agenzie regionali, gli organi di vertice dell’Amministrazione regionale e i direttori generali delle aziende sanitarie sono trasmesse al Consiglio regionale prima della loro pubblicazione; le commissioni possono, entro dieci giorni, esprimere un parere eventualmente sentendo l’interessato.

4. L’atto finale di nomina può discostarsi dal parere delle commissioni motivando la decisione che è comunicata al Consiglio.

Art. 6
Controllo dell’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati.

2. Il Consiglio regionale con le modalità previste dal Regolamento consiliare assume iniziative per la analisi dell’attuazione di leggi o per la valutazione degli effetti di politiche regionale, anche indipendentemente dalla previsione in legge di apposite clausole.

3. In tutti casi la Giunta regionale e i soggetti attuatori sono tenuti a produrre le informazioni e a prestare la propria collaborazione per una compiuta valutazione.

4. Le risultanze delle attività di valutazione sono pubblicate tra gli atti del Consiglio regionale.

Art. 7
Diritto all’informazione del consigliere

1. Ogni consigliere, su richiesta scritta anche per via telematica, entro quindici giorni ha diritto a ottenere dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale, dagli organi e da ogni ufficio del sistema Regione copia degli atti e tutte le informazioni e la documentazione utili all’esercizio del mandato, senza necessità di motivazione, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.

Art. 8
Garanzie delle minoranze e controllo consiliare

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale assicura le garanzie delle minoranze consiliari e ne disciplina le modalità e gli strumenti di esercizio.

2. Il Regolamento interno, in particolare, stabilisce le garanzie delle minoranze in relazione:
a) ai tempi di lavoro del Consiglio regionale per lo svolgimento dell’attività legislativa e del sindacato di controllo;
b) alla partecipazione nelle delegazioni consiliari e nelle occasioni di rappresentanza istituzionale;
c) all’attivazione di strumenti che consentano una comunicazione anche esterna e una informazione tempestiva e completa;
d) all’adeguata rappresentanza negli organi interni del Consiglio regionale;
e) all’attribuzione delle presidenze e al funzionamento delle commissioni di vigilanza.

Capo III
Presidente della Regione

Art. 9
Funzioni del Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione:
a) rappresenta la Regione, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
b) dirige la politica generale della Giunta regionale e ne è responsabile, mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l’attività degli assessori;
c) nomina e revoca gli assessori, entro il numero consentito di cui all’articolo 11, comma 1;
d) attribuisce gli incarichi agli assessori;
e) attribuisce le funzioni di vicepresidente a uno degli assessori, il quale lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento e in tutti i casi previsti dalla legge;
f) provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione presso enti, aziende, agenzie e istituzioni, di cui la legge gli attribuisce la competenza;
g) indice le elezioni;
h) adotta gli altri atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

2. Il Presidente presenta al Consiglio nella prima seduta utile dopo l’elezione dell’Ufficio di Presidenza:
a) il programma di legislatura;
b) a metà legislatura una relazione sullo stato di attuazione del programma e sulle iniziative da intraprendere;
c) le nomine e gli incarichi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) alla prima seduta successiva.

Art. 10
Rapporti fra Consiglio regionale
e Presidente della Regione

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di venti giorni ed è votata non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Il voto del Consiglio regionale contrario a una proposta del Presidente della Regione non comporta l’obbligo di dimissioni di quest’ultimo.

3. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione e le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio e l’indizione di nuove elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Il Consiglio, il Presidente e la Giunta rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi.

4. Le dimissioni volontarie del Presidente della Regione determinano lo scioglimento del Consiglio regionale e l’indizione di nuove elezioni. In tal caso le funzioni di presidente sono svolte dal vicepresidente che le esercita fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.

5. Le dimissioni del presidente sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e diventano efficaci trenta giorni dopo la presentazione. Entro tale data possono essere ritirate. Esse sono discusse in apposita seduta del Consiglio regionale convocata in una data compresa tra i venti e i trenta giorni dalla loro presentazione.

Capo IV
Giunta regionale

Art. 11
Giunta e assessori regionali

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione, che la presiede, e da un massimo di dieci assessori. La carica di assessore è compatibile con quella di consigliere regionale.

2. La composizione della Giunta regionale è determinata garantendo la presenza paritaria di entrambi i generi.

3. Al presidente e agli assessori sono corrisposti le indennità e il trattamento economico stabiliti dalla legge regionale.

4. La legge determina i principi generali di organizzazione degli assessorati.

Art. 12
Funzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale:
a) attua il programma di governo sulla base degli indirizzi e del coordinamento del Presidente;
b) adotta i disegni di legge, i documenti economico finanziari, gli atti di programmazione e gli altri atti da presentare al Consiglio regionale;
c) approva i regolamenti organizzativi e gli altri a essa delegati ai sensi dell’articolo 18;
d) approva il regolamento per il proprio funzionamento;
e) delibera sulle nomine che le sono attribuite espressamente dalla legge;
f) esercita le funzioni di alta amministrazione non espressamente attribuite al Consiglio regionale o al Presidente della Regione.
g) adotta gli altri atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

2. Gli assessori, nel rispetto degli atti di direzione politica generale del Presidente, svolgono autonomamente gli incarichi a ciascuno attribuiti. Sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta regionale e individualmente degli atti e degli indirizzi che adottano nell’esercizio dei poteri di direzione politica e amministrativa degli assessorati cui sono preposti.

Capo V
Consiglio delle autonomie locali

Art. 13
Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l’organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali.

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere sulle leggi in materia di ordinamento degli enti locali; il Consiglio regionale può discostarsi dal parere approvando la legge con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale.

3. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Giunta regionale di promuovere giudizio dinanzi alla Corte costituzionale su atti dello Stato ritenuti lesivi dell’autonomia degli enti locali della Sardegna.

4. La legge regionale disciplina la composizione del Consiglio delle autonomie locali, ne definisce le funzioni e gli ambiti di competenza.

Capo VI
Fonti

Art. 14
Qualità normativa

1. I testi normativi della Regione si conformano a principi di chiarezza, omogeneità dei contenuti, semplicità di formulazione.

2. La Giunta regionale e il Consiglio adottano, ciascuna per il proprio ambito e di intesa fra loro, regole condivise di redazione dei testi normativi.

3. L’esame delle commissioni consiliari in sede referente è organizzato in modo da consentire di conoscere e verificare qualità ed efficacia del testo sotto il profilo dell’impatto sull’ordinamento, della sua necessità, della legittimità rispetto all’ordinamento regionale, statale ed europeo, degli strumenti in relazione agli obiettivi, degli oneri per l’amministrazione, per i cittadini e per le imprese, della chiarezza e leggibilità.

4. I disegni di legge della Giunta regionale sono accompagnati da relazioni tecniche che, oltre a quanto previsto dall’articolo 15, assicurano dati e informazioni in ordine alla necessità dell’intervento legislativo e alla sua fattibilità.

5. Le commissioni del Consiglio regionale possono richiedere analoghe relazioni per emendamenti e proposte di legge di iniziativa consiliare; la Giunta regionale rende disponibili tali relazioni entro il termine richiesto ovvero quello più ampio da essa proposto informandone il Presidente del Consiglio regionale.

6. La Regione, insieme alla pubblicazione nelle forme previste dalla legge, garantisce una facile conoscibilità degli atti normativi vigenti mediante una banca dati pubblica aggiornata accessibile a tutti.

Art. 15
Copertura finanziaria delle leggi
e controllo della finanza regionale

1. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa legislativa della Giunta regionale che comportino conseguenze finanziarie sono accompagnati da una relazione tecnica che ne dettaglia gli effetti finanziari per ciascuna disposizione, la quantificazione degli oneri e le relative coperture articolate negli anni del bilancio pluriennale e l’onere complessivo per gli obiettivi previsti.

2. Le commissioni possono chiedere alla Giunta regionale la relazione di cui al comma 3 per ogni proposta di legge o emendamento al loro esame; la relazione è trasmessa entro il termine previsto nella richiesta, in relazione all’oggetto e alla programmazione dei lavori e in ogni caso entro trenta giorni; la Giunta regionale indica le ragioni per cui non ritiene di poter far fronte alla richiesta nei termini previsti.

3. Al Consiglio regionale e ai consiglieri è garantito l’accesso al sistema di contabilità regionale ai fini del controllo consiliare sull’andamento della finanza regionale e, sulla base di intese, a ogni altra banca dati delle amministrazioni regionali e alle fonti informative delle amministrazioni pubbliche rilevanti ai medesimi fini.

Art. 16
Procedimento legislativo

1. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun consigliere regionale, alla Giunta regionale e al corpo elettorale della Sardegna; si esercita con la presentazione di progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa.

2. Ogni progetto di legge è esaminato dalla commissione competente e approvato dal Consiglio regionale articolo per articolo e con votazione finale.

3. Il Presidente della Regione promulga le leggi regionali entro trenta giorni dall’approvazione da parte del Consiglio regionale.

4. Il Regolamento interno del Consiglio regionale prevede procedimenti abbreviati per l’approvazione dei progetti di legge urgenti. Tali procedimenti non sono ammessi per l’approvazione delle leggi di bilancio e delle leggi di cui all’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale, di seguito “leggi statutarie”.

5. Nei procedimenti riguardanti la formazione delle leggi e degli atti generali di programmazione, il Regolamento interno disciplina la consultazione di associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di interessi collettivi.

Art. 17
Iniziativa legislativa popolare

1. Le proposte di legge di iniziativa popolare sono sottoscritte da almeno diecimila elettori della Regione.

2. L’iniziativa legislativa popolare non è ammes¬sa per le leggi tributarie e di bilancio, né in ma¬teria di provvedimenti concernenti designazioni o nomine.

3. Le proposte dichiarate ammissibili e sottoscritte dal prescritto numero di elettori, sono deliberate in via definitiva dal Consiglio regionale entro due anni dalla loro presentazione; non decadono con la conclusione della legislatura.

4. L’Ufficio regionale del referendum verifica preliminarmente l’ammissibilità ai sensi del comma 3 e successivamente la regolarità della richiesta ai sensi del comma 1.

Art. 18
Regolamenti

1. Sono adottate con regolamento:
a) le norme per l’attuazione e l’esecuzione delle leggi regionali;
b) le norme per l’esecuzione e l’attuazione delle leggi di competenza esclusiva dello Stato nei casi di delega alla Regione;
c) le norme di attuazione degli atti e delle norme dell’Unione europea che non richiedano disposizioni di legge;
d) le norme per l’organizzazione delle amministrazioni regionali in base ai principi di legge.

2. La legge regionale può delegare alla Giunta regionale l’esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, lettera a), nei limiti dei principi e dei criteri direttivi dalla stessa determinati per oggetti definiti. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’assessore competente, nel termine previsto dalla delega trasmette al Consiglio regionale uno schema di regolamento. La commissione consiliare competente entro trenta giorni esprime il proprio parere indicando specificamente le disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge. Nei successivi trenta giorni la Giunta regionale ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni il testo alla commissione per il parere definitivo che è espresso entro dieci giorni.

3. I regolamenti di cui al comma 1, lettera d), sono adottati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’assessore competente.

4. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Regione con la denominazione di “Regolamento” e con l’indicazione, nel preambolo, della legge che ne autorizza l’emanazione, dell’eventuale parere del Consiglio regionale, delle deliberazioni e degli altri adempimenti prescritti dalla legge.

Titolo II
Partecipazione popolare

Capo I
Disposizioni generali

Art. 19
Disposizioni generali

1. Hanno diritto di partecipare alle consultazioni referendarie tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

2. Il referendum è valido se alla consultazione partecipa almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle elezioni per il Consiglio regionale nella legislatura in cui si tiene il referendum e, nel caso del referendum consultivo, almeno un terzo di tali elettori. La proposta sottoposta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Non può essere indetto alcun referendum se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla data delle ultime elezioni regionali e nei sei mesi antecedenti al loro svolgimento.

4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale la consultazione relativa a referendum già indetti è rinviata in modo da garantire il rispetto del termine previsto dal comma 3.

5. Il medesimo quesito referendario non può essere riproposto prima di cinque anni.

6. Il referendum sulle leggi statutarie è ammesso nelle forme e con i limiti previsti dallo Statuto speciale. La legge regionale ne disciplina le modalità di svolgimento.

7. L’ammissibilità dei referendum è stabilita dall’organo di cui all’articolo 33 il quale ha l’obbligo di esprimersi sulla proposta entro trenta giorni dalla presentazione. L’organo decide sulla regolarità dei referendum entro trenta giorni dal deposito delle firme raccolte e degli altri adempimenti richiesti dalla legge regionale.

8. La legge regionale disciplina il procedimento e le modalità di attuazione dei referendum.

Capo II
Referendum

Art. 20
Referendum abrogativo

1. Quindicimila elettori o un numero di consigli comunali che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione regionale possono richiedere il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge, di un regolamento o di un atto di programmazione o pianificazione generale della Regione.

2. L’abrogazione totale o parziale delle leggi, dei regolamenti, degli atti di programmazione o pianificazione generale sottoposti a referendum è dichiarata con decreto del Presidente della Regione entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum. L’abrogazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulle leggi statutarie, sulle leggi tributarie e di bilancio, sulle leggi e i regolamenti di attuazione della normativa comunitaria di cui all’articolo 117, comma quinto, della Costituzione o di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell’articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l’ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

Art. 21
Referendum propositivo

1. Quindicimila elettori possono presentare una proposta di legge regionale affinché sia sottoposta a referendum popolare ai sensi del presente articolo.

2. La proposta contiene una relazione illustrativa e l’indicazione specifica degli indirizzi per la disciplina della materia, non può essere presentata nei sei mesi anteriori alla scadenza del Consiglio e prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni regionali.

3. Decorsi sei mesi dall’atto di accertamento dell’ammissibilità della richiesta, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato definitivamente sulla proposta, il Presidente della Regione indice il referendum.

4. In caso di esito favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a deliberare entro sei mesi. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio regionale iscrive in ogni caso la proposta all’ordine del giorno dell’Assemblea, che la esamina nella prima seduta.

5. Il referendum propositivo non è ammesso nelle materie proprie dello Statuto speciale e delle leggi statutarie, in materia tributaria e di bilancio, in quelle per le quali è previsto l’obbligo di attuazione della normativa comunitaria o relative all’esecuzione di accordi o intese internazionali della Regione, in materia di ordinamento degli organi statutari regionali e degli uffici regionali.

Art. 22
Referendum consultivo

1. Quindicimila elettori possono presentare una richiesta di referendum consultivo su questioni di interesse generale.

2. Possono, inoltre, richiedere l’indizione di una consultazione popolare consultiva su questioni di interesse generale, incluse le iniziative regionali di leggi statali anche costituzionali:
a) il Consiglio regionale, con propria deliberazione;
b) un terzo dei consiglieri regionali.

3. Il referendum consultivo è valido se partecipa almeno un quarto degli elettori della Regione. La legge regionale può disciplinare anche forme di referendum locali, territorialmente limitati.

4. Il referendum consultivo non è ammesso nei confronti delle leggi tributarie e di bilancio, delle leggi e dei regolamenti di attuazione della normativa comunitaria adottati ai sensi dell’articolo 117, comma quinto, della Costituzione e di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell’articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, dell’ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

Capo III
Petizioni

Art. 23
Petizioni

1. Tutti possono presentare petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti legislativi o esporre questioni di interesse della Regione.

2. Le petizioni sottoscritte da almeno mille persone sono portate all’esame dell’assemblea entro due mesi dalla presentazione.

3. Il rappresentante dei presentatori è informato delle decisioni assunte e delle eventuali attività di inchiesta o sindacato ispettivo assunte in ordine alla sua proposta.

Titolo III
Ineleggibilità e incompatibilità

Capo I
Cause di ineleggibilità

Art. 24
Cause di ineleggibilità
alla carica di Presidente della Regione

1. Non possono essere eletti Presidente della Regione:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di stato;
b) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
c) i presidenti e i direttori generali delle amministrazioni facenti parte del sistema Regione;
d) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalle amministrazioni del sistema Regione o a esse collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
e) i dirigenti generali e superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna;
f) i prefetti della Repubblica che operano in Sardegna;
g) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna;
h) i magistrati assegnati alle corti di appello, ai tribunali e al tribunale amministrativo regionale della Sardegna.

2. Le cause di ineleggibilità previste dal comma 1 non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre i centottanta giorni precedenti alla data di scadenza della legislatura regionale.

3. In caso di cessazione anticipata della legislatura le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni di cui al comma 1 siano cessate entro i sette giorni successivi allo scioglimento del Consiglio regionale.

4. La pubblica amministrazione presso la quale le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate adotta i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta dell’interessato. Ove l’amministrazione non provveda, le dimissioni o il collocamento in aspettativa hanno effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione dell’istanza, qualora sia effettivamente cessato l’esercizio delle funzioni.

5. La cessazione delle funzioni comporta l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito.

Art. 25
Cause di ineleggibilità dei consiglieri

1. Non possono essere eletti consiglieri regionali:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di stato;
b) i dirigenti generali dello Stato o delle agenzie statali e i direttori generali delle amministrazioni del sistema Regione;
c) i presidenti o gli amministratori delle amministrazioni facenti parte del sistema Regione;
d) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalle amministrazioni del sistema Regione o a esse collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
e) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna; i funzionari, i dirigenti e gli ufficiali delle forze di polizia nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio di competenza;
f) i prefetti della Repubblica e i vice prefetti che operano in Sardegna;
g) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna;
h) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali e al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna; i magistrati delle sezioni e dell’ufficio del pubblico ministero della Corte dei conti con competenza sulla Sardegna; i magistrati onorari nei collegi elettorali nei quali sia ri-compresa in tutto o in parte la giurisdizione di competenza;
i) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie e ospedaliere nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio dell’azienda presso la quale esercitano le loro funzioni.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i), non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre i centottanta giorni precedenti alla data di scadenza della legislatura regionale; le cause di ineleggibilità di cui alla lettera b) non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica non oltre i quarantacinque giorni precedenti alla data di scadenza della legislatura regionale.

3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi allo scioglimento del Consiglio regionale.

4. Per i candidati alla carica di consigliere regionale si applica l’articolo 24, commi 4 e 5.

Capo II
Cause di incompatibilità e modalità di verifica

Art. 26
Cause di incompatibilità

1. Non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, di assessore regionale e di consigliere regionale:
a) i membri del Parlamento europeo;
b) i consiglieri provinciali cui sono conferite deleghe, i presidenti delle province, i componenti della Conferenza metropolitana, il sindaco metropolitano e i sindaci dei comuni;
c) i componenti le commissioni tributarie e i giudici di pace che esercitino le loro funzioni in Sardegna;
d) i presidenti, gli amministratori, i legali rappresentanti di società di capitali, di enti, di istituti anche di credito, di aziende la cui nomina o designazione sia di competenza delle amministrazioni del sistema Regione;
e) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese, enti e associazioni nei loro rapporti contrattuali o precontrattuali con le amministrazioni facenti parte del sistema Regione;
f) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con le amministrazioni facenti parte del sistema Regione; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;
g) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati delle amministrazioni del sistema Regione sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso l’ente di appartenenza e non hanno ancora estinto il debito;
h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso le amministrazioni del sistema Regione, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di tali amministrazioni, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
i) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante le amministrazioni del sistema Regione;
j) i rappresentanti legali, i proprietari e i soci di controllo di società o di imprese private che risultino vincolate con le amministrazioni del sistema Regione per contratti di opere o di somministrazioni di beni o servizi, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative oltre il limite di un milione di euro di fatturato annuo.

2. Costituiscono inoltre condizioni di incompatibilità con la carica di assessore le cause di ineleggibilità previste dagli articoli 24 e 25.

3. Le ipotesi di cui alle lettere f) e i) del comma 1 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri regionali per fatto connesso con l’esercizio del mandato.

4. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi conferiti o le funzioni conferite agli amministratori delle amministrazioni del sistema Regione in virtù di una norma di legge, di statuto o di regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Art. 27
Verifica delle cause di ineleggibilità
e di incompatibilità

1. Il Consiglio regionale è competente alla contestazione e alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, con le modalità stabilite nel Regolamento consiliare.

2. Qualora ritenga sussistere una causa di ineleggibilità a carico di un consigliere regionale, il Consiglio regionale la contesta al consigliere; il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni; entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove verifichi la causa di ineleggibilità e di incompatibilità, annulla l’elezione.

3. Le cause di incompatibilità previste dall’articolo 26 e dall’articolo 28, sia che esistano al momento dell’elezione sia che sopravvengano a essa, e le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 24 e 25 sopravvenute alle elezioni comportano la decadenza dalla carica secondo il procedimento indicato nel presente articolo.

4. Quando esista al momento dell’elezione, o si verifichi successivamente, qualcuna delle condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità prevista dalla presente legge, essa è contestata al Presidente della Regione o al consigliere regionale dal Consiglio regionale.

5. L’interessato ha dieci giorni di tempo, decorrenti dalla comunicazione della contestazione, per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta.

6. Entro i dieci giorni successivi dalla scadenza del termine di cui al comma 5, l’organo regionale competente a formulare la contestazione delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenuta, invita l’interessato a rimuoverla o a esprimere l’opzione per la carica che intende conservare.

7. Qualora l’interessato non vi provveda nei successivi dieci giorni, l’organo regionale competente a formulare la contestazione lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione da esso adottata è ammesso ricorso giurisdizionale.

8. La deliberazione, entro i cinque giorni successivi, è notificata a colui che sia stato dichiarato decaduto.

9. I procedimenti di cui al presente articolo sono avviati d’ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

10. Nel caso in cui sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 5 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

11. Il consigliere regionale che accetti la carica di assessore regionale non decade da quella di consigliere.

Art. 28
Altri casi d’incompatibilità

1. Oltre ai casi previsti dall’articolo 26, non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, di assessore regionale, di consigliere regionale, i soggetti che detengano, ai sensi del Codice civile, direttamente o indirettamente, il controllo o la proprietà di società per azioni quotate in mercati regolamentati e di società che abbiano un’influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o regionale, salva la stipula di un negozio fiduciario con le caratteristiche di seguito indicate.

2. Con il negozio fiduciario, il soggetto (di seguito lo stipulante) trasferisce tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni a un soggetto terzo (di seguito il fiduciario), il quale acquista, così, il controllo e la disponibilità delle azioni stesse. È fatto espresso divieto al fiduciario di procedere, in qualsiasi momento, all’alienazione, divisione, ipoteca, vendita o modifica sostanziale delle azioni.

3. L’accordo è stipulato anche dalla società al mero scopo di prendere visione delle restrizioni imposte allo stipulante e al fiduciario circa lo scambio di informazioni sull’attività e sull’andamento della società.

4. La nomina del fiduciario è soggetta all’approvazione dell’autorità nazionale competente.

5. Lo stipulante dà esecuzione a tutte le iniziative e procedure necessarie al fiduciario per il completo e corretto esercizio di tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni, con l’osservanza dei termini e delle condizioni di seguito indicate:
a) lo stipulante fa quanto necessario per far sì che il fiduciario sia eletto quale consigliere di amministrazione della società;
b) il fiduciario esercita tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni senza alcun consiglio, direttiva o istruzione dello stipulante;
c) il fiduciario ha, oltre ai normali diritti e doveri del consigliere di amministrazione, la responsabilità fiduciaria e il dovere di agire nell’interesse dello stipulante quale azionista di controllo o proprietario della società;
d) per tutta la durata dell’accordo lo stipulante non può fornire al fiduciario, né il fiduciario può chiedere allo stipulante, direttamente o indirettamente, alcun consiglio, direttiva o istruzione circa l’amministrazione delle azioni o dei beni o delle operazioni della società;
e) salvo le eccezioni previste dalla presente lettera e dalla lettera f), per tutta la durata dell’accordo il fiduciario non può rivelare allo stipulante o a qualsiasi soggetto che agisca in sua rappresentanza alcuna informazione relativa alle operazioni della società o a qualsiasi transazione relativa ai suoi beni intrapresa o conclusa dal fiduciario stesso, o da lui proposta; il fiduciario può fornire allo stipulante le informazioni necessarie per la compilazione e il pagamento delle tasse; può, inoltre, fornirgli i bilanci annuali e tutte quelle altre relazioni integrative, ritenute appropriate dall’autorità, in modo da consentirgli una piena comprensione dell’andamento della società nei precedenti dodici mesi; le parti espressamente prevedono e riconoscono che il fiduciario non incorra in alcuna responsabilità, oltre a quella di amministratore, per qualsiasi perdita o diminuzione di valore delle azioni o dei beni della società in ragione del legame fiduciario esistente nei limiti in cui agisca in buona fede e con ragionevolezza di giudizio;
f) qualora nel corso della durata dell’accordo si verifichi un evento societario straordinario in grado di incidere o pregiudicare gravemente l’integrità stessa dei beni dello stipulante, il fiduciario può consultarsi con lo stipulante e ricevere consigli, direttive o istruzioni o lo stesso stipulante può intervenire personalmente per esercitare i diritti e i privilegi legati a tali beni solo in seguito a una previa informativa e autorizzazione dall’autorità;
g) l’accordo rimane in vigore fino a quando allo stipulante è richiesto di uniformarsi alla presente legge;
h) qualora il fiduciario decida di rinunciare all’incarico o gli pervenga una richiesta in tal senso dallo stipulante, quest’ultimo può nominarne un altro, soggetto ad approvazione da parte dell’autorità; la nomina non ha effetto sino a quando il fiduciario uscente non abbia reso il conto a quello entrante;
i) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno del fiduciario, lo stipulante può nominare un sostituto, soggetto ad approvazione da parte dell’autorità, che esercita i diritti e i privilegi associati alle azioni;
j) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno dello stipulante, il fiduciario assegna e ritrasferisce i diritti e i privilegi associati alle azioni alla persona che rappresenti gli interessi dello stipulante, previa opportuna dimostrazione di tale qualità;
k) il fiduciario accetta il mandato così come delineato nei termini e nelle condizioni che disciplinano l’accordo.

Art. 29
Divieti contrattuali

1. Nella vigenza dell’accordo di cui all’articolo 28, comma 3, la società non può stipulare nuovi contratti o accordi con le amministrazioni del sistema Regione, rinnovarli o estenderli, salvo che siano aggiudicati per mezzo di gara pubblica o altra procedura a evidenza pubblica.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 28 si applicano anche a coloro che detengono una partecipazione in una società quotata, nella misura in cui essa sia ritenuta dall’autorità in grado di influenzare il corretto adempimento dei doveri di Presidente della Regione, di assessore, di consigliere regionale e a coloro che, direttamente o indirettamente, esercitino attività soggette al previo rilascio di concessione amministrativa regionale o con un fatturato superiore a 100 milioni di euro.

Art. 30
Conflitto d’interessi

1. Sussiste un conflitto di interessi in tutti i casi in cui esista un conflitto tra i doveri pubblici del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale o dei consiglieri regionali e un loro interesse privato o personale in grado di influenzare impropriamente il corretto adempimento dei loro doveri e delle loro responsabilità pubbliche o di produrre a loro vantaggio effetti diversi da quelli propri a ogni altro soggetto appartenente alla Giunta regionale o al Consiglio regionale.

2. Nessuno dei soggetti di cui al comma 1 può esprimere il proprio voto su qualsiasi proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa, rispetto alla quale sappia o debba sapere di essere in conflitto di interessi.

Capo III
Cause di incandidabilità

Art. 31
Incandidabilità per limiti di mandato

1. Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Regione chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.

2. Non possono essere immediatamente rinominati assessori regionali coloro che hanno rivestito ininterrottamente per due mandati consecutivi la carica di componente della Giunta regionale.

3. Non possono essere immediatamente ricandidati consiglieri regionali coloro che hanno rivestito per due mandati consecutivi la carica di componente del Consiglio regionale.

4. Le limitazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono riferite alle rispettive cariche.

5. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati di cui ai commi 1, 2 e 3 ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.

Art. 32
Cause di incandidabilità

1. Si applicano le cause di incandidabilità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Titolo IV
Ufficio del referendum e dell’iniziativa popolare

Capo I
Ufficio del referendum e dell’iniziativa popolare

Art. 33
Ufficio del referendum

1. L’Ufficio dei referendum regionali è istituito presso il Consiglio regionale, per la verifica dell’ammissibilità dei referendum e della regolarità delle relative operazioni e della legittimità e ammissibilità delle proposte legislative di iniziativa popolare.

2. Entro tre mesi dall’inizio di ogni legislatura il Presidente del Consiglio regionale nomina con proprio decreto l’Ufficio dei referendum regionali con la seguente composizione:
a) un magistrato della Corte d’appello di Cagliari, designato dal Presidente della corte stessa, che lo presiede;
b) un magistrato del tribunale del capoluogo regionale, designato dal presidente del tribunale stesso;
c) un magistrato del tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, designato al presidente del tribunale stesso;
d) un magistrato della sezione giurisdizionale sarda della Corte dei conti, designato dal Presidente della sezione stessa;
e) l’ufficio dura in carica per tutta la durata della legislatura e in ogni caso fino alla sua sostituzione; alle riunioni assiste il Segretario generale del Consiglio regionale

3. L’ufficio regionale per il referendum:
a) stabilisce l’ammissibilità dei referendum entro trenta giorni dalla presentazione dei medesimi;
b) decide sulla regolarità dei referendum entro trenta giorni dal deposito delle firme raccolte e degli altri adempimenti richiesti dalla legge regionale; qualora non sia stato raggiunto il numero di richiedenti prescritto, l’Ufficio ne dà immediatamente atto con propria deliberazione che è pubblicata entro quindici giorni sul Bollettino ufficiale della Regione;
c) decide in tema di ammissibilità e regolarità delle proposte legislative di iniziativa popolare nei termini stabiliti dalla presente legge statutaria.

Titolo V
Modifiche
alla legge elettorale statutaria n. 1 del 2013
e norme transitorie

Capo I
Modifiche
alla legge elettorale statutaria n. 1 del 2013

Art.34
Modifiche dell’articolo 9
della legge regionale n. 1 del 2013

1. L’articolo 9 della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna) è sostituito dal seguente:
“Art. 9 (Espressione del voto e della doppia preferenza di genere)
1. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all’eventuale indicazione di preferenza.

2. Alla destra del rettangolo recante il contrassegno della lista circoscrizionale è riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. Il primo rettangolo, il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione e i contrassegni delle liste a lui collegate sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il candidato alla Presidenza della Regione, il nome e cognome di quest’ultimo e i contrassegni delle liste a lui collegate sono posti al centro del secondo rettangolo.

3. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla Presidenza della Regione la collocazione progressiva dei rettangoli recanti i contrassegni delle liste all’interno del secondo rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

4. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, esse riguardano candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.

5. L’elettore esprime il suo voto per un candidato alla Presidenza della Regione, anche non collegato alla lista circoscrizionale prescelta, tracciando un segno sul nome del candidato alla Presidenza. Se l’elettore esprime il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla Presidenza della Regione collegato.

6. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici assicurano la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radio-televisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, mettono in risalto con pari evidenza la presenza di candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.”.

Capo II
Norme transitorie

Art. 35
Referendum: disciplina applicabile

1. Fino all’approvazione di una nuova legge regionale, in materia di referendum continua ad applicarsi, in quanto compatibile con il capo I del titolo II, la legge regionale 17 maggio 1957 n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale), e successive modifiche e integrazioni.

Art. 36
Efficacia delle norme
in materia di ineleggibilità e incompatibilità

1. Le disposizioni di cui agli articoli 24, 25, 26 si applicano dalle elezioni regionali successive all’entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini delle prime elezioni successive all’entrata in vigore della presente legge, le condizioni di ineleggibilità sono comunque rimosse nei termini previsti dagli articoli 24 e 25.

3. Per la legislatura in corso si applicano le sole incompatibilità previste dall’articolo 17 dello Statuto speciale.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 si applicano a decorrere dall’istituzione dell’organo di cui all’articolo 33.

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