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PROPOSTA DI LEGGE N. 8/STAT

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 8/STAT

presentata dai Consiglieri regionali
RUGGERI – DEMONTIS – COLLU

il 12 gennaio 2017

Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto.
Abrogazione della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge risponde a tre principi: quello di assicurare una sicura e omogenea rappresentanza territoriale, quello di garantire la parità di genere, quello di preferire al modello dell’attribuzione delle preferenze, considerato non favorevole al ricambio nelle istituzioni e alla nitidezza delle scelte democratiche, il modello delle candidature uninominali, nel rispetto dei principi statutari di rappresentatività e stabilità.

La norma prevede che i seggi del Consiglio regionale siano attribuiti, in prima battuta, ai vincitori di ciascuno dei 32 collegi uninominali, omogenei per territorio e numero di elettori, in cui è divisa la Sardegna (con poco meno di 50.000 elettori = 46.260). In ciascun collegio è assegnato un seggio al candidato della lista più votata nell’ambito della coalizione più votata della singola circoscrizione elettorale.

In ogni collegio ogni lista candida una sola persona. Nel territorio regionale ogni gruppo di liste è presente in almeno 26 collegi e con un numero di candidati dello stesso sesso non maggiore del 60 per cento, quindi per ogni lista i candidati di ciascun sesso sono presenti in almeno il 40 per cento dei collegi. Non sono possibili candidature multiple.

Dopo la verifica dei 32 candidati vincenti di collegio, i voti sono poi calcolati nella circoscrizione unica regionale. Il candidato presidente più votato è eletto Presidente della Regione e diventa consigliere regionale, come il secondo candidato più votato.

Alla coalizione del presidente eletto viene attribuito un premio di maggioranza (55 per cento, se ha conseguito tra il 30 e il 40 per cento dei voti validi, 60 per cento, se sopra il 40 per cento). Per raggiungere il valore del 55 o del 60 per cento si contano anche i seggi attribuiti nei singoli collegi. Quindi nella circoscrizione regionale si attribuiscono i 26 seggi rimanenti, necessari a raggiungere quota 33 (55 per cento) o 36 (60 per cento), compreso il presidente. Sono previste delle soglie di sbarramento dell’8 per cento per le coalizioni, del 4 per cento per le liste non coalizzate, del 2 per cento per quelle facenti parte di una coalizione.

I seggi attribuiti alla coalizione vincente nella circoscrizione regionale sono calcolati secondo il metodo D’Hondt. A ciascuna lista della coalizione è sottratto il numero dei seggi già assegnati alla lista nei collegi. All’interno di ciascuna lista i seggi attribuiti nella circoscrizione unica regionale sono assegnati secondo la miglior percentuale ottenuta nel collegio.

I seggi non attribuiti con il premio di maggioranza e ai candidati presidente sono assegnati alle coalizioni/liste perdenti, nei collegi nei quali hanno ottenuti i migliori risultati percentuali. Si procede anche in questo caso ad attribuire i quozienti con il metodo D’Hondt e si neutralizza il numero di quozienti già attribuiti alle coalizioni/singole liste. Analogo sistema si adotta per l’assegnazione dei seggi alle singole liste all’interno delle coalizioni.


TESTO DEL PROPONENTE

Capo I
Sistema elettorale regionale

Art. 1
Elezione del Presidente della Regione
e del Consiglio regionale

1. Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto con voto personale, eguale, libero e segreto.

2. Il Consiglio regionale è composto di 60 consiglieri regionali. Esso è eletto con voto attribuito a liste circoscrizionali concorrenti, ciascuna collegata a pena di esclusione a un candidato alla carica di Presidente della Regione.

3. Il Presidente della Regione è eletto sulla base di candidature individuali regionali.

4. È eletto Presidente della Regione il candidato presidente che ha ottenuto nell’intera Regione il maggior numero di voti validi.

5. Il Presidente della Regione e il candidato alla carica di presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore fanno parte del Consiglio regionale.

6. Alla coalizione collegata al presidente eletto è attribuito un premio nei casi e con le modalità previste dall’articolo 13.

7. Sono esclusi dall’attribuzione dei seggi:
a) le coalizioni che ottengano meno dell’8 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale;
b) i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione che ottengano meno del 2 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale;
c) i gruppi di liste non coalizzati che ottengano meno del 4 per cento del totale dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) circoscrizione elettorale, d’ora in avanti “collegio”, la suddivisione del territorio regionale ai fini dell’elezione del Consiglio regionale;
b) lista circoscrizionale di collegio, d’ora in avanti “lista circoscrizionale”, la lista concorrente di candidati alla carica di consigliere regionale presentata in un collegio;
c) gruppo di liste, l’insieme delle liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nei diversi collegi elettorali;
d) coalizione di gruppi di liste, d’ora in avanti “coalizione”, più gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di presidente della Regione;
e) gruppo di liste non coalizzato, il singolo unico gruppo di liste collegato a un candidato presidente;
f) candidato presidente, il candidato alla carica di Presidente della Regione.

Art. 3
Collegi elettorali

1. Il territorio della Regione è ripartito in 32 collegi, omogenei per territorio e per numero di elettori, come definiti dalla Giunta regionale.

2. Il complesso dei collegi costituisce la circoscrizione unica regionale, considerata ai fini del calcolo dei voti attribuiti ai candidati alla carica di Presidente della Regione e dell’attribuzione e del riparto dei seggi non attribuiti direttamente nei singoli collegi fra le coalizioni e i gruppi di liste.

3. A ognuno dei collegi di cui al comma 1 corrisponde l’attribuzione diretta di un seggio, a favore del candidato della lista non coalizzata o della lista più votata all’interno della coalizione di liste che abbia riportato più voti.

4. A seguito dell’attribuzione dei seggi di cui al comma 3, i rimanenti seggi sono attribuiti su base regionale come disciplinato dagli articoli 10 e seguenti.

Art. 4
Liste circoscrizionali di collegio

1. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali è accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione.

2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione e comprende un unico candidato.

3. Le liste circoscrizionali, a pena di esclusione, devono essere presentate con il medesimo contrassegno e denominazione in almeno quattro quinti delle circoscrizioni elettorali, in modo da costituire un gruppo di almeno 26 liste; le liste appartenenti al medesimo gruppo sono collegate al medesimo candidato presidente.

4. In ogni gruppo di liste, a pena di esclusione, sono complessivamente presenti candidati per ciascuno dei due generi per almeno il 40 per cento dell’insieme dei candidati nei diversi collegi.

5. Ciascun candidato presidente dichiara il collegamento con uno o più gruppi di liste; la dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento delle liste e se è accompagnata dal programma politico.

Art. 5
Elettorato attivo

1. Sono elettori del Presidente della Regione e del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Art. 6
Elettorato passivo

1. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.

2. Sono incandidabili i sindaci in carica in comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti.

3. Il Presidente della Regione che si sia dimesso dalla carica determinando la cessazione anticipata della legislatura non può in ogni caso essere nuovamente candidato alla medesima carica nel successivo turno elettorale regionale.

Art. 7
Divieto di candidature plurime

1. I candidati presidente non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali.

2. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale o in più di un collegio.

Art. 8
Elezioni primarie

1. Al fine di favorire e promuovere la partecipazione democratica, con legge regionale sono disciplinate le modalità di partecipazione degli elettori alla selezione dei candidati alla carica di Presidente della Regione e dei candidati alla carica di consigliere regionale, denominate “elezioni primarie”.

Art. 9
Espressione del voto

1. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato dal nome e cognome del candidato consigliere regionale. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. Il primo rettangolo, il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il candidato alla Presidenza della Regione, il nome e cognome di quest’ultimo e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla Presidenza della Regione, la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e tale voto si intende espresso per il candidato consigliere della lista e per il corrispondente candidato alla Presidenza della Regione. Qualora l’elettore esprima il suo voto tracciando un segno sia per la lista circoscrizionale che per il corrispondente candidato presidente, il voto si intende validamente espresso sia a favore della lista che a favore del candidato alla Presidenza della Regione collegato. Qualora l’elettore esprima il suo voto tracciando un segno per la lista circoscrizionale, per il candidato consigliere e per il corrispondente candidato presidente, il voto si intende validamente espresso a favore della lista, a favore del candidato consigliere e a favore del candidato alla Presidenza della Regione collegato.

Capo II
Attribuzione dei seggi

Art. 10
Determinazione dei risultati di collegio

1. Compiute le operazioni di spoglio e l’eventuale riesame delle schede, in ogni collegio si determina:
a) il numero dei voti validi ottenuti nel singolo collegio da ciascun candidato presidente;
b) la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti dalla lista nel collegio;
c) la cifra elettorale di collegio di ciascuna coalizione, data dalla somma delle cifre elettorali di collegio delle liste collegate al medesimo candidato presidente.

2. In ogni collegio è attribuito un seggio al candidato consigliere regionale compreso nella lista o coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale di cui al comma 1, lettere b) e c). Nel caso di coalizione, il seggio è attribuito al candidato della lista più votata all’interno della coalizione che ottenuto la maggiore cifra elettorale. A parità di voti il seggio è attribuito al candidato più anziano d’età tra le liste e coalizioni con medesima maggiore cifra elettorale.

Art. 11
Operazioni della circoscrizione unica regionale
e proclamazione del presidente

1. Ricevuti i dati di cui all’articolo 10, nella circoscrizione unica regionale si determina il numero di voti validi ottenuti da ciascun candidato presidente, costituito dalla somma dei voti validi ottenuti dal medesimo in tutti i collegi.

2. Si proclama eletto Presidente della Regione il candidato presidente che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e si proclama eletto consigliere regionale il candidato presidente che ha ottenuto un numero di voti validi immediatamente inferiore, al quale viene riservato un seggio ai sensi dell’articolo 1, comma 5.

Art. 12
Soglia di sbarramento – Esclusioni

1. Compiute le operazioni di cui all’articolo 11, nella circoscrizione unica regionale si calcolano le percentuali di voti ottenute da ciascuna coalizione e gruppo di liste non coalizzato sul totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste e si escludono dall’attribuzione dei seggi le coalizioni con i gruppi che ne fanno parte e i gruppi di liste non coalizzati che non hanno raggiunto le percentuali di sbarramento richieste dall’articolo 1, comma 7.

Art. 13
Ripartizione dei seggi e premio di maggioranza

1. Una volta attribuiti i seggi di cui al comma 2 dell’articolo 11, si procede con l’attribuzione di ulteriori 26 seggi, secondo la procedura di seguito specificata.

2. Compiute le operazioni di cui all’articolo 12, nella circoscrizione unica regionale si verifica la percentuale di voti ottenuti dal presidente proclamato eletto, calcolata sul totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati presidente.

3. Salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, tenuto conto dell’attribuzione dei seggi avvenuta a livello di ciascun collegio e dell’attribuzione dei seggi ai candidati a presidente, si assegnano alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al Presidente proclamato eletto:
a) tanti seggi quanti necessari a raggiungere il numero di 36 seggi complessivi del Consiglio regionale, sino al numero massimo dei seggi disponibili di cui al comma 1, se il presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti superiore al 40 per cento. Il seggio assegnato al presidente eletto si conteggia tra quelli utili a raggiungere il premio di maggioranza previsto;
b) tanti seggi quanti necessari a raggiungere il numero di 33 dei seggi complessivi del Consiglio regionale, sino al numero massimo dei seggi disponibili di cui al comma 1, se il Presidente proclamato eletto ha ottenuto una percentuale di voti compresa tra il 30 e il 40 per cento. Il seggio assegnato al Presidente eletto si conteggia tra quelli utili a raggiungere il premio di maggioranza previsto.

4. I seggi eventualmente residui, dopo l’attribuzione del premio di maggioranza relativo ai seggi assegnati alla coalizione o al gruppo di liste non coalizzato collegati al Presidente proclamato eletto, sono ripartiti tra gli altri gruppi di liste ammessi all’attribuzione dei seggi, secondo il calcolo di cui all’articolo 15.

5. Qualora la percentuale di voti di cui al comma 2 sia pari o superiore al 60 per cento e la coalizione o il gruppo non coalizzato collegati al presidente proclamato eletto abbiano anch’essi ottenuto una percentuale pari o superiore al 60 per cento della somma dei voti validi dei gruppi di liste ammessi all’attribuzione dei seggi, si procede alla ripartizione dei seggi con metodo proporzionale fra tutti i gruppi di liste ammessi al riparto con le modalità di cui all’articolo 16. In questo caso, l’attribuzione dei seggi deve comunque garantire che il totale dei seggi attribuiti dai collegi circoscrizionali e da quello unico regionale alla lista o coalizione di liste collegati al presidente eletto, non sia inferiore a 36.

6. Nel caso in cui la percentuale di cui al comma 2 sia inferiore al 30 per cento, i seggi relativi alla circoscrizione unica regionale sono ripartiti proporzionalmente fra tutte le coalizioni ed i gruppi di liste ammessi al riparto con le modalità di cui all’articolo 16.

Art. 14
Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste della coalizione o al gruppo non coalizzato vincente

1. Nell’ambito della coalizione o del gruppo non coalizzato collegati al Presidente proclamato eletto, i seggi di cui all’articolo 13, si ripartiscono tra i gruppi di liste componenti secondo le seguenti operazioni:
a) si determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, data dalla somma delle cifre elettorali di collegio;
b) si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. Dopo aver accantonato per ciascun gruppo di liste un primo numero di quozienti corrispondente al numero dei seggi eventualmente già attribuiti in sede di collegio, che non sono considerati per il riparto dei seggi relativi alla circoscrizione unica regionale, i restanti seggi sono, quindi, assegnati ai gruppi di liste cui corrispondono nell’ordine i quozienti più alti ottenuti dalle sopracitate divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.

2. All’interno del gruppo di liste individuato, i seggi sono attribuiti nei collegi dove sono stati riportati nell’ordine i migliori risultati percentuali della lista, calcolati come rapporto tra la cifra elettorale della lista e il numero complessivo di voti validi espressi nel collegio.

3. In caso di insufficienza dei candidati del medesimo gruppo di liste, il seggio è attribuito sulla base del quoziente migliore non assegnatario di seggio della coalizione di cui il gruppo di liste fa parte o, in subordine, del quoziente migliore non assegnatario di seggio tra quelli risultanti alla lettera b) del comma 1.

Art. 15
Attribuzione dei seggi agli altri gruppi di liste

1. Detratti i seggi spettanti al presidente proclamato eletto, al secondo candidato presidente di cui all’articolo 1, comma 5, ai consiglieri regionali vincenti nei 26 collegi e alla coalizione o al gruppo non coalizzato collegati al presidente eletto come previsto dagli articoli precedenti, i seggi eventualmente restanti sino alla concorrenza del numero di 60 si ripartiscono tra tutte le altre coalizioni o gruppi di liste non coalizzati ammessi all’attribuzione di seggi secondo le seguenti operazioni:
a) si determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste non coalizzato, data dalla somma delle cifre elettorali di collegio;
b) si divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste non coalizzato successivamente per 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. Dopo aver accantonato per ciascuna coalizione/gruppo di liste non coalizzato un primo numero di quozienti corrispondente al numero dei seggi eventualmente già attribuiti in sede di collegio, che non vanno considerati per il riparto dei seggi relativi alla circoscrizione unica regionale, i restanti seggi sono quindi assegnati alle coalizioni o gruppi di liste non coalizzati cui corrispondono nell’ordine i quozienti più alti ottenuti dalle sopracitate divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla coalizione o gruppo di liste non coalizzato che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.

2. All’interno di ciascuna coalizione, si ripete l’operazione di cui alla lettera b) per calcolare i quozienti di ciascun gruppo di liste e attribuire i relativi seggi, scorporando quelli ottenuti da ciascun gruppo di liste in sede di collegio;

3. All’interno del gruppo di liste individuato, i seggi sono attribuiti nei collegi dove sono stati riportati nell’ordine i migliori risultati percentuali della lista, calcolati come rapporto tra la cifra elettorale della lista e il numero complessivo di voti validi espressi nel collegio.

4. In caso di insufficienza dei candidati del medesimo gruppo di liste, il seggio è attribuito sulla base del quoziente migliore non assegnatario di seggio della coalizione di cui il gruppo di liste fa parte o, in subordine, del quoziente migliore non assegnatario di seggio tra quelli risultanti alla lettera b) del comma 1.

Art. 16
Ripartizione dei seggi
senza premio di maggioranza

1. Nei casi previsti dall’articolo 13, comma 5, detratti i seggi di cui all’articolo 1, comma 5, e dei consiglieri regionali vincenti nelle 26 circoscrizioni, tutti gli altri seggi sono attribuiti con le seguenti operazioni:
a) si determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste non coalizzato, data dalla somma delle cifre elettorali di collegio;
b) si divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste non coalizzato successivamente per 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. Dopo aver accantonato i quozienti relativi ai seggi eventualmente già attribuiti in sede di collegio, i restanti seggi sono quindi assegnati a ciascuna coalizione o gruppo di liste non coalizzato cui corrispondono nell’ordine i quozienti più alti ottenuti dalle sopracitate divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla coalizione o gruppo di liste non coalizzato che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio;
c) all’interno di ciascuna coalizione, si ripete l’operazione di cui alla lettera b) per calcolare i quozienti di ciascun gruppo di liste e attribuire i relativi seggi, scorporando quelli ottenuti da ciascun gruppo dì liste in sede di collegio;
d) all’interno del gruppo di liste individuato, i seggi sono attribuiti nei collegi dove sono stati riportati nell’ordine i migliori risultati percentuale della lista. In caso di insufficienza dei candidati del medesimo gruppo di liste, il seggio è attribuito sulla base del quoziente migliore della coalizione di cui il gruppo di liste fa parte o, in subordine, del quoziente migliore non assegnatario di seggio tra quelli risultanti alla lettera b).

Art. 17
Surrogazioni

1. Il seggio di consigliere che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato non eletto che, nel medesimo gruppo di liste, ha ottenuto la maggiore percentuale su base regionale. In caso di insufficienza dei candidati del medesimo gruppo di liste, il seggio è attribuito sulla base del quoziente migliore della coalizione di cui il gruppo di liste fa parte.

2. In caso di dimissioni o decadenza da consigliere del candidato presidente che ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore a quello proclamato Presidente, il seggio è attribuito al candidato della coalizione o della lista collegata secondo il procedimento di cui al comma 1.

Art. 18
Sottoscrizione delle liste

1. Le liste dei candidati per ogni collegio sono sottoscritte da non meno di 175 e non più di 350 elettori di quel collegio che siano iscritti nelle liste elettorali dei comuni che vi fanno riferimento.

2. La firma del sottoscrittore è autenticata.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi o movimenti politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto, nella legislatura in corso alla data dell’indizione dei comizi, un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o ai quali, con dichiarazione formale, aderisca almeno un consigliere regionale in carica alla data di indizione dei comizi elettorali.

4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati é sottoscritta dal presidente o segretario o coordinatore del partito o gruppo o movimento politico responsabile per il territorio regionale o per il territorio della circoscrizione, che risultano tali per attestazioni dei rispettivi organi competenti per statuto, ovvero da rappresentanti dagli stessi responsabili incaricati con mandate autenticato dal notaio.

Capo III
Abrogazione

Art. 19
Abrogazione

1. La legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna) è abrogata.

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