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PROPOSTA DI LEGGE N. 7/STAT

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 7/STAT

presentata dai Consiglieri regionali
DEMONTIS – COCCO Pietro – COLLU – LOTTO – TENDAS – COMANDINI – UNALI – RUGGERI – PISCEDDA – PERRA – ANEDDA – LEDDA – DERIU – ZANCHETTA

il 3 agosto 2016

Legge statutaria della Regione autonoma della Sardegna


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge statutaria disciplina l’elezione contestuale e diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale. Prevede l’elezione dei consiglieri su base circoscrizionale. Ai gruppi collegati al presidente eletto è assicurato un premio di maggioranza in modo da garantire stabilità all’azione di governo della Regione. Inoltre è garantita l’elezione dei primi dieci consiglieri che a livello regionale hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. È previsto anche un eventuale secondo turno elettorale al fine di garantire il principio di rappresentanza e di uguaglianza del voto.

La presente proposta di legge statutaria regionale intende attuare la previsione dell’articolo 15 dello Statuto speciale di autonomia introdotta nella Carta del 1948 dalla legge costituzionale n. 2 del 2001.

Tale articolo prevede che la Sardegna, in quanto regione ad autonomia speciale si doti, con legge approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, di una legge “statutaria”che sia in armonia con la Costituzione e i princìpi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con l’osservanza di quanto disposto dallo Statuto stesso, che determini la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione, sulla base dei princìpi di rappresentatività e di stabilità, del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l’approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l’esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo.

La proposta è articolata in cinque titoli di cui il primo regola l’oggetto della legge, il secondo introduce la regolamentazione del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo e regola inoltre le forme di partecipazione diretta del popolo sardo alla vita politica regionale.

La forma di governo regionale è regolata dal titolo III che prevede l’elezione diretta del Presidente della Regione contestualmente a quella del Consiglio regionale con la formula “aut simul stabunt aut simul cadent” (insieme staranno oppure insieme cadranno) per la quale il Consiglio regionale può votare una mozione di sfiducia ai Presidente della Regione determinando però il suo stesso scioglimento e nuove elezioni. Se da una parte il Presidente della Regione sarà il solo a potere nominare e cessare i componenti della Giunta regionale, dall’altra si prevede che il Consiglio regionale veda riconosciuto e rafforzato il proprio potere di controllo sull’attuazione dell’indirizzo politico e sull’andamento dell’Amministrazione regionale.

Di particolare segno, oltre alla previsione del cosiddetto “Statuto dell’opposizione” a tutela delle minoranze consiliari, sono le previsioni relative alla competenza attribuita al Consiglio in materia di controlli sulla finanza pubblica regionale, con particolare riferimento all’equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità ed all’efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni regionali per esercitare le quali, presso l’Assemblea sarda, è istituito l’Ufficio consiliare di bilancio, sulla falsariga di quello istituito dalle più recenti modifiche costituzionali a livello nazionale per il controllo della finanza pubblica e la qualità della spese nelle pubbliche amministrazioni.

Inoltre si prevede che il Consiglio regionale eserciti il controllo dell’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali con le modalità previste dal regolamento interno.

Si istituisce altresì una Consulta di garanzia statutaria, organo ripreso in parte dall’esperienza dello statuto della Catalonya che prevede appunto un Consell de Garanties Estatutàries.

Tale organo indipendente ha il compito di: esprimere un parere sulla conformità allo statuto speciale delle delibere legislative, prima della loro promulgazione; esprimere un parere obbligatorio sulla legittimità dei regolamenti; esprimere un parere sui conflitti di competenza tra organi della Regione, su richiesta di uno degli organi coinvolti nel conflitto; decidere sulla regolarità e sull’ammissibilità delle proposte di iniziativa legislativa popolare e dei referendum; contestare ai componenti della Giunta le cause di incompatibilità; decidere sulla sussistenza delle cause di incompatibilità; dichiarare la sussistenza dell’impedimento permanente del Presidente della Regione.

Il progetto regola a livello di legge statutaria il Consiglio delle autonomie locali, organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali con funzioni consultive e di proposta.

Fra gli altri aspetti disciplinati nel progetto di statutaria è importante ricordare la regolazione delle prerogative dei consiglieri e delle commissioni permanenti e speciali del Consiglio regionale, il procedimento legislativo, la garanzia della qualità della formazione e la previsione di testi unici regionali.

Infine, non meno importante è la disciplina delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità del Presidente, dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e la disciplina afferente alle cause di conflitto d’interesse.


TESTO DEL PROPONENTE

Titolo I
Oggetto

Capo I
Oggetto

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con l’osservanza delle disposizioni dello Statuto regionale, disciplina la forma di governo della Regione e, in particolare, i rapporti tra gli organi della Regione, le modalità di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l’esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale.

Titolo II
Partecipazione popolare

Capo I
Referendum e partecipazione diretta

Art. 2
Disposizioni generali

1. Hanno diritto di partecipare alle consultazioni referendarie tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

2. La proposta sottoposta a referendum è approvata se alla consultazione partecipa almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle elezioni per il Consiglio regionale nella legislatura in cui si tiene il referendum, e nel caso del referendum consultivo, almeno un terzo degli elettori. La proposta sottoposta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Non può essere indetto alcun referendum se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla data delle ultime elezioni regionali e nei sei mesi antecedenti al loro svolgimento.

4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale la consultazione relativa a referendum già indetti è rinviata in modo da garantire il rispetto del termine previsto dal comma 3.

5. Il medesimo quesito referendario non può essere riproposto prima di cinque anni.

6. Il referendum sulle leggi approvate ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale (di seguito leggi statutarie), è ammesso nelle forme e coi limiti previsti dallo Statuto speciale. La legge regionale ne disciplina le modalità di svolgimento. In ogni caso ai fini della validità di tali referendum non è richiesto un numero minimo di votanti.

Art. 3
Referendum abrogativo

1. Quindicimila elettori o quattro consigli provinciali o tanti consigli comunali che rappresentino almeno il 50 per cento della popolazione regionale possono richiedere il referendum per l’abrogazione totale o parziale di una legge, di un regolamento o di un atto di programmazione o pianificazione generale della Regione.

2. L’abrogazione totale o parziale delle leggi, dei regolamenti, degli atti di programmazione o pianificazione generale sottoposti a referendum è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati della consultazione elettorale. L’abrogazione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto.

3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulle leggi statutarie, sulle leggi tributarie e di bilancio, sulle leggi e i regolamenti di attuazione della normativa comunitaria di cui all’articolo 117, comma quinto, della Costituzione o di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell’articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, e sulle leggi e i regolamenti riguardanti l’ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

Art. 4
Referendum propositivo

1. Quindicimila elettori possono presentare una proposta di legge regionale affinché sia sottoposta a referendum popolare ai sensi del presente articolo.

2. La proposta è presentata al Consiglio regionale e contiene una relazione illustrativa e l’indicazione specifica degli indirizzi per la disciplina della materia, non può essere presentata nei sei mesi anteriori alla scadenza del Consiglio e prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni regionali.

3. Decorsi sei mesi dall’atto di accertamento della ammissibilità della richiesta, qualora il Consiglio regionale non abbia deliberato definitivamente sulla proposta, il Presidente della Regione indice il referendum,

4. In caso di esito favorevole, il Consiglio regionale è tenuto a deliberare entro sei mesi. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio iscrive in ogni caso la proposta all’ordine del giorno dell’Assemblea, che la esamina nella prima seduta.

5. Il referendum propositivo non è ammesso nelle materie proprie dello Statuto speciale e delle leggi statutarie, in materia tributaria e di bilancio, in quelle per le quali è previsto l’obbligo di attuazione della normativa comunitaria o relative all’esecuzione di accordi o intese internazionali della Regione, in materia di ordinamento degli organi statutari regionali e degli uffici regionali.

Art. 5
Referendum consultivo

1. Quindicimila elettori possono presentare una richiesta di referendum consultivo su questioni di interesse generale. In tal caso il referendum è valido se partecipa almeno un quarto degli elettori. La legge ordinaria della Regione può disciplinare anche forme di referendum locali, territorialmente limitati.

2. Possono inoltre richiedere l’indizione di una consultazione popolare consultiva su questioni di interesse generale, incluse le iniziative regionali di leggi statali anche costituzionali:
a) il Consiglio regionale, con propria deliberazione;
b) un terzo dei consiglieri regionali.

3. Il referendum consultivo e la consultazione popolare consultiva non sono ammessi nei confronti delle leggi tributarie e di bilancio, delle leggi e dei regolamenti di attuazione della normativa comunitaria adottati ai sensi dell’articolo 117, comma quinto, della Costituzione e di esecuzione di accordi e intese internazionali della Regione ai sensi dell’articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, dell’ordinamento degli organi statutari e degli uffici regionali.

Art. 6
Ammissibilità dei referendum

1. L’ammissibilità dei referendum è stabilita dalla Consulta di garanzia di cui all’articolo 38, la quale ha l’obbligo di esprimersi sulla proposta entro trenta giorni dalla presentazione. La Consulta decide sulla regolarità dei referendum entro trenta giorni dal deposito delle firme raccolte e degli altri adempimenti richiesti dalla legge regionale.

Art. 7
Disciplina dei referendum

1. La legge regionale disciplina il procedimento e le modalità di attuazione dei referendum.

Art. 8
Partecipazione democratica

1. Al fine di favorire la partecipazione democratica alla formazione degli atti normativi e amministrativi regionali, la legge disciplina le modalità ed i casi in cui la Giunta regionale ha l’obbligo e la facoltà di sottoporre a dibattito pubblico i disegni di legge e le altre proposte di atti normativi e amministrativi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale.

Titolo III
Forma di governo della Regione

Capo I
Disposizioni generali

Art. 9
Trasparenza, regole e doveri dell’attività politica, garanzia dell’equilibrio di bilancio

1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Presidente della Regione e i consiglieri regionali prestano giuramento con la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Costituzione ed allo Statuto, di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione nell’interesse generale del popolo sardo”. Gli assessori prestano giuramento con la medesima formula nella seduta immediatamente successiva alla discussione del programma politico di governo.

2. La legge stabilisce le modalità con cui Presidente, consiglieri ed assessori sono tenuti a comunicare al Consiglio regionale i diritti di proprietà, i redditi, le eventuali partecipazioni e le cariche di amministratore o sindaco presso società, e le associazioni, di qualsiasi natura, delle quali fanno parte, le spese sostenute o le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.

3. Il Presidente della Regione non è immediatamente rieleggibile alla scadenza del secondo mandato.

Art. 10
Equilibri di bilancio

1. La Regione assicura, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico ed assicura altresì la sostenibilità del debito pubblico regionale.

2. La Regione e gli enti, agenzie, aziende regionali, perseguono il rigore della spesa per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria azione amministrativa.

3. Sono disciplinate, sulla base di previsioni di legge, adeguate forme di controllo e valutazione della spesa.

4. I contributi e i compensi a qualunque titolo erogati dalla Regione, dagli enti, agenzie ed aziende regionali, sono resi pubblici tramite mezzi di informazione di facile accesso nel rispetto della normativa in materia di tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati sensibili.  

Capo II
Consiglio regionale

Art. 11
Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è il massimo organo rappresentativo del popolo sardo, è composto da sessanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto. Il Presidente della Regione ne fa parte. Con legge regionale approvata ai sensi dell’articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale è stabilito il sistema elettorale sulla base dei principi di rappresentatività e stabilità.

2. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

3. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione e possono aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 2. Il decreto di indizione deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

4. In caso di cessazione anticipata della legislatura le elezioni si svolgono entro sessanta giorni dalla data dello scioglimento dei Consiglio.

5. Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Regione proclamato eletto.

6. Dalla data del decreto di indizione delle elezioni i poteri del Consiglio sono limitati all’ordinaria amministrazione e sono prorogati dopo le elezioni sino all’insediamento del nuovo Consiglio.

7. Il sistema elettorale per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione garantisce la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia o area omogenea della Sardegna nelle forme stabilite dalla legge. Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei generi, la legge elettorale promuove con misure adeguate condizioni di parità per l’accesso alle cariche elettive.

8. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile, in conformità al regolamento interno adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 12
Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta il Consiglio, di cui è il portavoce, sovrintende all’attività dell’Assemblea e degli altri organi consiliari. Svolge tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento del Consiglio regionale.

Art. 13
Funzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale esercita funzioni legislative e regolamentari, di indirizzo politico, di controllo e di vigilanza sull’attività degli organi di governo e sull’Amministrazione regionale.

2. Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione dalla Costituzione e dallo Statuto speciale ed esercita altresì le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto speciale, dalla presente legge e, in conformità ad essi, dalle leggi.

3. In particolare il Consiglio regionale:
a) discute il programma politico di governo e ne verifica l’attuazione;
b) approva i bilanci, i rendiconti, gli atti generali di programmazione e quelli di pianificazione non delegati alla Giunta regionale dalla legge, e le loro variazioni e svolge la funzione di controllo sulla finanza pubblica regionale con particolare riferimento all’equilibrio tra entrate e spese e alla qualità ed all’efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni regionali nel rispetto delle competenze costituzionali delle Camere;
c) autorizza, con provvedimenti legislativi, la costituzione o la soppressione e la liquidazione di enti, di agenzie, di altri soggetti giuridici delegati ad esercitare funzioni regionali;
d) concorre alla formazione degli atti dell’Unione europea, nonché alla formazione degli accordi con lo Stato ed approva gli atti di indirizzo generale previsti dalla normativa comunitaria;
e) approva i regolamenti delegati alla Regione da leggi dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;
f) ratifica gli accordi conclusi dalla Regione con organi dello Stato, nei casi in cui comportino variazione agli atti di programmazione o pianificazione di cui alla lettera b);
g) elabora documenti di indirizzo in materia di rapporti internazionali e ratifica gli accordi conclusi dalla Regione con altri stati e le intese con enti territoriali interni ad essi, nei casi, nei limiti e con le forme di cui all’articolo 117 della Costituzione;
h) promuove l’attuazione dei principi e l’effettiva garanzia dei diritti sanciti dallo Statuto e ne verifica periodicamente lo stato;
i) può chiamare il Presidente della Regione e gli assessori a riferire su qualsiasi oggetto di interesse pubblico regionale;
j) può chiedere al Presidente della Regione l’audizione di dirigenti regionali, che hanno l’obbligo di presentarsi entro quindici giorni.

Art. 14
Regolamento del Consiglio regionale

1. Il regolamento del Consiglio regionale è approvato a maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale. Il regolamento:
a) assicura il metodo della programmazione dei lavori del Consiglio e la previsione della durata temporale delle sue procedure decisionali, anche tenendo conto del programma legislativo della Giunta e delle relative priorità;
b) disciplina, nella definizione dell’ordine dei lavori dell’Aula e delle commissioni, i casi e i modi con cui consentire la precedenza per le iniziative della Giunta regionale, con particolare riferimento a quelle annunciate dal Presidente della Regione nel programma di governo;
c) assicura la comunicazione al Presidente della Regione delle riunioni della Conferenza dei presidenti delle commissioni, della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e degli Uffici di presidenza delle commissioni, dedicate alla programmazione dei lavori;
d) disciplina, i poteri di indirizzo e di controllo nei confronti della Giunta regionale spettanti al Consiglio regionale e alle commissioni permanenti ai sensi della presente legge, anche relativamente alla verifica dell’attuazione degli ordini del giorno e delle mozioni approvati;
e) prevede le modalità di partecipazione della Giunta regionale ai lavori delle commissioni e alle sedute del Consiglio regionale;
f) disciplina gli strumenti di sindacato ispettivo, ivi comprese le interrogazioni a risposta immediata su argomenti urgenti o di attualità politica o istituzionale;
g) garantisce la massima pubblicità sull’attività del Consiglio regionale e sulle iniziative dei consiglieri garantendo adeguata ed obiettiva informazione ai cittadini;
h) garantisce i diritti dell’opposizione riservando, nella programmazione dei lavori del Consiglio, una quota non inferiore a un quarto del tempo d’Aula agli argomenti da essa proposti.

Art. 15
Nomine

1. Il Consiglio regionale delibera le nomine e le elezioni che sono attribuite espressamente all’Assemblea, favorendo le pari opportunità tra i generi; quelle che prevedono l’obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni; quelle che sono riferite ad organismi di garanzia.

2. Le nomine di competenza degli organi di governo che riguardano i presidenti degli enti regionali, i responsabili delle strutture di vertice dell’Amministrazione regionale, i direttori generali delle agenzie e delle aziende sanitarie regionali, sono sottoposte al parere delle commissioni consiliari competenti. Le commissioni possono procedere all’audizione del nominato.

3. Il parere è espresso, nel tempo intercorrente tra l’atto di nomina e la sua efficacia, entro dieci giorni, decorsi inutilmente i quali se ne prescinde.

Art. 16
Controllo dell’attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati.

2. Quando la legge prevede clausole valutative, i soggetti attuatori della legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie nei tempi e con le modalità previste dalla legge stessa ed a fornire la propria collaborazione ai fini di un compiuto esercizio del controllo e della valutazione.

3. Il Consiglio regionale, con le modalità previste dal regolamento interno, può, indipendentemente dalla previsione per legge di clausole valutative, assumere iniziative finalizzate all’analisi dell’attuazione di una legge o degli effetti di una politica regionale. È assicurata la divulgazione degli esiti del controllo e della valutazione.

Art. 17
Prerogative dei consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali rappresentano l’intera Sardegna senza vincolo di mandato.

2. Il consigliere regionale ha l’obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio regionale, delle commissioni e degli altri organismi consiliari dei quali fa parte, salvo legittimo impedimento.

3. Ogni consigliere, su richiesta scritta, entro quindici giorni, ha diritto ad ottenere dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale, dagli organi e da ogni ufficio regionale, da enti, agenzie, aziende ed istituti regionali copia degli atti e tutte le informazioni e la documentazione utili all’esercizio del mandato, senza obbligo di motivazione e nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.

4. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di esercizio dell’iniziativa del consigliere regionale per ciò che riguarda gli atti ispettivi, di controllo, di indirizzo e legislativi.

5. La legge regionale disciplina l’indennità ed i rimborsi spese nei limiti di quanto la legge della Repubblica prevede per i deputati. La legge regionale prevede che almeno il 75 per cento del complesso delle indennità spettanti al consigliere regionale sia collegato alla sua effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio.

Art. 18
Commissioni consiliari permanenti e di inchiesta

1. Le commissioni consiliari, permanenti e speciali, sono istituite secondo le norme del regolamento del Consiglio regionale.

2. Ogni consigliere, ad eccezione del Presidente del Consiglio regionale, fa parte di almeno una commissione permanente e può partecipare ai lavori di tutte le commissioni, con diritto di parola.

3. Le commissioni, per l’esercizio delle loro funzioni, possono:
a) svolgere indagini conoscitive e avvalersi della consulenza di esperti, organismi scientifici ed enti esterni, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale;
b) disporre audizioni di qualsiasi soggetto in grado di apportare un utile contributo conoscitivo al loro lavoro;
c) disporre ispezioni ed ottenere l’esibizione di atti e documenti presso gli uffici della Regione, nonché presso gli enti e le aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.

4. Il regolamento del Consiglio regionale assicura la pubblicità dei lavori delle commissioni.

5. Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

6. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la nomina, la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento delle commissioni d’inchiesta, nonché il termine entro il quale devono concludere i lavori. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per non più di un quarto della durata originariamente prevista. La presidenza delle commissioni d’inchiesta è comunque riservata ad un consigliere regionale appartenente all’opposizione.

7. La commissione è di norma composta in modo da rispecchiare proporzionalmente i gruppi consiliari. Quando lo ritenga opportuno, il Consiglio regionale può istituire una commissione d’inchiesta in cui maggioranza e opposizione siano egualmente rappresentate.

Art. 19
Supporti all’esercizio delle funzioni consiliari

1. Nell’ambito dell’autonomia prevista dall’articolo 11, comma 8, il Consiglio regionale si dota di strutture ed uffici adeguati al pieno esercizio di tutte le funzioni ad esso attribuite.

2. La Giunta regionale su richiesta del Consiglio regionale, predispone relazioni tecniche di supporto per l’esame degli atti ad esso sottoposti e rende disponibili tutti i documenti, dati ed elementi di valutazione utili.

Art. 20
Statuto dell’opposizione

1. Costituiscono l’opposizione in Consiglio i consiglieri regionali eletti in liste collegate con i candidati presidenti che hanno riportato una cifra elettorale inferiore a quella del Presidente eletto. Ciascun consigliere può comunicare, in costanza di mandato, una diversa collocazione nei confronti del Presidente della Regione.

2. Il regolamento del Consiglio garantisce i diritti dell’opposizione nella programmazione dei lavori consiliari, nella disciplina dei tempi per l’esame nel merito delle proposte di legge, nelle nomine e designazioni di competenza consiliare, nella composizione degli organi consiliari, riservando ad essa la presidenza delle commissioni speciali e degli altri organismi di controllo e garanzia.

Art. 21
Ufficio consiliare di bilancio

1. Il Consiglio regionale, secondo modalità stabilite dal proprio regolamento interno, esercita la funzione di controllo sulla finanza pubblica regionale con particolare riferimento all’equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all’efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni regionali.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso il Consiglio regionale l’organismo indipendente per l’analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica regionale e per la valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio a livello regionale.

3. L’Ufficio opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è costituito da un consiglio di tre membri, di cui uno con funzioni dì presidente, nominati con decreto adottato dal Presidente del Consiglio regionale, nell’ambito di un elenco di dieci soggetti indicati dalla Commissione consiliare competente in materia di finanza pubblica regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti, secondo modalità stabilite dal regolamento interno. I membri del consiglio sono scelti tra persone di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia di economia e di finanza pubblica a livello nazionale e internazionale.

4. La legge definisce le modalità di funzionamento dell’ufficio, le risorse strumentali ed umane ad esso assegnate ed ogni altro aspetto attinente al funzionamento in armonia con la legislazione afferente all’ufficio consiliare di bilancio.

Capo III
Presidente della Regione

Art. 22
Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale diretto e assume le funzioni all’atto della proclamazione.

2. Dalla data di adozione del decreto di indizione delle elezioni i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono limitati all’ordinaria amministrazione e sono prorogati dopo le elezioni sino all’insediamento dei relativi nuovi organi.

Art. 23
Funzioni del Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione:
a) rappresenta la Regione;
b) dirige la politica generale della Giunta regionale e ne è responsabile, mantiene l’unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l’attività degli assessori;
c) nomina e revoca gli assessori e ne attribuisce gli incarichi; attribuisce a uno degli assessori, il quale lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento e in tutti i casi previsti dalla legge, le funzioni di vicepresidente; tali determinazioni sono comunicate al Consiglio regionale nella prima seduta; nella stessa seduta il Presidente illustra il programma di legislatura;
d) provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione presso enti, aziende, agenzie e istituzioni, di cui la legge gli attribuisce la competenza;
e) allo scadere della metà della legislatura presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma e sulle iniziative che intende intraprendere; il Consiglio regionale, secondo le norme del proprio regolamento interno, dibatte la relazione ed eventualmente delibera su di essa;
f) indice le consultazioni per il rinnovo degli organi regionali;
g) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
h) ha la responsabilità dei rapporti con gli altri livelli istituzionali nazionali, comunitari ed internazionali;
i) cura le funzioni strategiche e trasversali dell’Amministrazione regionale: la programmazione e le politiche comunitarie e internazionali, il coordinamento dell’attività giuridica e normativa della Regione, l’organizzazione e le risorse umane e la comunicazione istituzionale; l’ordinamento, l’organizzazione e le modalità di eventuale delega delle suddette funzioni agli assessori sono definiti dalla legge;
j) può porre la questione di fiducia davanti al Consiglio regionale nel caso in cui giudichi una votazione decisiva ai fini dell’attuazione del programma presentato; la questione di fiducia è votata per appello nominale entro venti giorni, ma non prima di tre, dal giorno in cui è stata presentata; le dimissioni del Presidente conseguono al voto contrario espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Regione per il conseguimento di specifici obiettivi, o per la realizzazione di specifici progetti, può con proprio decreto nominare fino a due suoi delegati, i cui compiti e la cui durata sono stabiliti nell’atto di nomina sulla base di previsioni di legge.

Capo IV
Giunta regionale

Art. 24
Giunta regionale e assessori regionali

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione, che la presiede, e da non meno di otto e non più di dieci assessori.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della medesima. Degli atti della Giunta è data comunicazione per via telematica entro il giorno successivo alla loro adozione.

3. In attuazione del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, la composizione della Giunta regionale è determinata promuovendo la presenza paritaria di entrambi i generi, ciascuno dei quali deve comunque essere rappresentato almeno nella misura del 40 per cento dei componenti.

4. Al Presidente della Regione e agli assessori sono corrisposti indennità e trattamento economico stabiliti dalla legge regionale che non sono cumulabili con qualsiasi altro compenso o corrispettivo compresa l’indennità consiliare.

Art. 25
Funzioni della Giunta regionale

1. La legge provvede a determinare il numero, l’articolazione e le competenze nonché l’organizzazione generale degli assessorati.

2. La Giunta regionale:
a) attua il programma di governo sulla base degli indirizzi e del coordinamento del Presidente;
b) adotta i disegni di legge e gli altri atti da presentare al Consiglio regionale;
c) approva il regolamento che disciplina la propria organizzazione interna ed il suo funzionamento;
d) delibera i documenti della programmazione economica e finanziaria e il rendiconto generale e li propone al Consiglio regionale per l’approvazione;
e) delibera i ricorsi alla Corte costituzionale;
f) adotta gli altri atti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
g) esercita le funzioni di alta amministrazione non espressamente attribuite al Consiglio regionale o al Presidente della Regione.

3. Gli assessori, nel rispetto degli atti di direzione politica generale del Presidente della Regione, svolgono autonomamente gli incarichi a ciascuno attribuiti. Sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta regionale e individualmente degli indirizzi e degli atti che adottano nell’esercizio dei poteri di direzione politica e amministrativa degli assessorati cui sono preposti.

Art. 26
Direzione politica e direzione amministrativa

1. Il Presidente della Regione, la Giunta regionale e gli assessori, quali organi di direzione politica, ciascuno secondo le proprie competenze, mediante direttive generali e atti di indirizzo, indicano obiettivi, priorità, programmi e criteri guida agli organi di direzione amministrativa, che provvedono all’attuazione.

2. Il rapporto tra direzione politica e direzione amministrativa è improntato al principio di leale e massima collaborazione, nella distinzione dei ruoli e delle responsabilità.

Capo V
Rapporti fra Consiglio regionale, Presidente della Regione e Giunta regionale

Art. 27
Mozione di sfiducia

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali. La mozione non può essere posta in discussione prima di venti giorni e deve essere votata non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta del Presidente della Regione non comporta l’obbligo di dimissioni di quest’ultimo, salvo il caso previsto dall’articolo 23, comma 1, lettera j).

3. L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione nonché le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio e l’indizione di nuove elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.

4. Le dimissioni volontarie del Presidente della Regione determinano lo scioglimento del Consiglio e l’indizione di nuove elezioni. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente che le esercita fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione a seguito delle elezioni.

5. Le dimissioni del Presidente della Regione sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e diventano efficaci trenta giorni dopo la presentazione. Entro tale data possono essere ritirate. Esse sono discusse in apposita seduta del Consiglio convocata in una data compresa tra i venti e i trenta giorni dalla presentazione.

Art. 28
Mozione di censura individuale

1. Il Consiglio regionale può esprimere censura nei confronti di un assessore, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti ed approvata per appello nominale.

2. La mozione non può essere posta in discussione prima di dieci giorni e deve essere votata non oltre venti giorni dalla sua presentazione.

3. Il Presidente della Regione comunica entro venti giorni al Consiglio regionale le proprie motivate decisioni conseguenti alla approvazione della mozione di censura.

Capo VI
Ineleggibilità e incompatibilità

Art. 29
Cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Regione

1. Non possono essere eletti Presidente della Regione:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di Stato;
b) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
c) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;
d) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
e) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna;
f) i prefetti della Repubblica che operano in Sardegna;
g) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna;
h) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al Tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna.

2. Le cause di ineleggibilità previste dal comma 1 non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.

3. In caso di cessazione anticipata della legislatura che intervenga prima dei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.

4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l’amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

5. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito.

Art. 30
Cause di ineleggibilità dei consiglieri

1. Non possono essere eletti consiglieri regionali:
a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di Stato;
b) i presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai tremila abitanti;
c) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
d) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;
e) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
f) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna; i funzionari, i dirigenti e gli ufficiali delle forze di polizia nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio di competenza;
g) i prefetti della Repubblica e i vice prefetti che operano in Sardegna;
h) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna;
i) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al Tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna; i magistrati delle sezioni e dell’ufficio del pubblico ministero della Corte dei conti con competenza sulla Sardegna; i magistrati onorari nei collegi elettorali nei quali sia ricompresa in tutto o in parte la giurisdizione di competenza;
j) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie ed ospedaliere nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio dell’azienda presso la quale esercitano le loro funzioni.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) e j), non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa almeno centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale; per i presidenti di provincia e per i sindaci di cui alla lettera b), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.

3. In caso di cessazione anticipata della legislatura, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.

4. Si applicano i commi 4 e 5 dell’articolo 29.

Art. 31
Cause di incompatibilità

1. Non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, di assessore regionale e di consigliere regionale:
a) gli assessori di province e i sindaci di comuni al di sopra dei tremila abitanti;
b) i componenti le commissioni tributarie e i giudici di pace che esercitino le loro funzioni in Sardegna;
c) i presidenti, gii amministratori, i legali rappresentanti di società di capitali, enti, istituti anche di credito, aziende la cui nomina o designazione sia di competenza della Regione o suoi organi o di enti regionali;
d) coloro che esercitano ii patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese, enti ed associazioni nei loro rapporti contrattuali o precontrattuali con la Regione o con enti regionali;
e) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;
f) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente, istituto, agenzia o azienda regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l’ente, l’istituto, l’agenzia o l’azienda, e non hanno ancora estinto il debito;
g) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso ente, istituto, azienda o agenzia regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
h) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o ente, istituto, agenzia, consorzio o azienda regionale;
i) i rappresentanti legali, i proprietari e i soci di controllo di società o di imprese private che risultino vincolate con la Regione o suoi organi per contratti di opere o di somministrazioni di beni o servizi, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative oltre il limite di un milione di euro di fatturato annuo.

2. Costituiscono inoltre condizioni di incompatibilità con la carica di assessore le cause di ineleggibilità previste dagli articoli 29 e 30.

3. Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri regionali per fatto connesso con l’esercizio del mandato.

4. Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi conferiti o le funzioni conferite agli amministratori della Regione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

5. Le cause di incompatibilità previste dal presente articolo e dall’articolo 32, sia che esistano al momento dell’elezione sia che sopravvengano ad essa, e le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 29 e 30 sopravvenute alle elezioni importano la decadenza dalla carica secondo il procedimento indicato nei commi seguenti.

6. Quando esista al momento dell’elezione, o si verifichi successivamente, qualcuna delle condizioni di incompatibilità o sopravvenga una causa di ineleggibilità prevista dalla presente legge e dall’articolo 17 dello Statuto speciale, è contestata al Presidente della Regione o al consigliere regionale dal Consiglio regionale; all’assessore dalla Consulta di garanzia di cui all’articolo 38.

7. L’interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta.

8. Entro i dieci giorni successivi dalla scadenza del termine di cui al comma 7 l’organo regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenuta, invita l’interessato a rimuoverla o ad esprimere l’opzione per la carica che intende conservare.

9. Qualora l’interessato non vi provveda nei successivi dieci giorni, l’organo regionale lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione da esso adottata è ammesso ricorso giurisdizionale.

10. La deliberazione è, nel giorno successivo, depositata nella segreteria dell’organo regionale e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

11. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d’ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

12. Nel caso in cui sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 7 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

Art. 32
Altri casi d’incompatibilità

1. Oltre ai casi previsti dall’articolo 31, non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, assessore regionale, consigliere regionale, i soggetti che detengano, ai sensi del Codice civile, direttamente o indirettamente, il controllo o la proprietà di società per azioni quotate in mercati regolamentati, nonché di società che abbiano un’influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o regionale.

Art. 33
Conflitto d’interessi

1. Sussiste un conflitto di interessi in tutti i casi in cui esista un conflitto tra i doveri pubblici del Presidente della Regione, dei componenti della Giunta regionale o dei consiglieri regionali e un loro interesse privato e/o personale in grado di influenzare impropriamente il corretto adempimento dei loro doveri e delle loro responsabilità pubbliche o di produrre a loro vantaggio degli effetti diversi da quelli propri ad ogni altro soggetto appartenente alla Giunta regionale o al Consiglio regionale.

2. Nessuno dei soggetti di cui al comma 1 può esprimere il proprio voto su qualsiasi proposta di legge, di regolamento, di deliberazione amministrativa, rispetto alla quale sappia o debba sapere di essere in conflitto di interessi.

Capo VII
Consiglio delle autonomie locali

Art. 34
Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l’organo di rappresentanza istituzionale degli enti locali con funzioni consultive e di proposta.

2. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Giunta regionale di promuovere giudizio dinanzi alla Corte costituzionale su atti dello Stato ritenuti lesivi dell’autonomia dei comuni e delle province della Sardegna.

3. La legge regionale disciplina poteri e composizione del Consiglio delle autonomie locali.

Titolo IV
Fonti

Capo I
Fonti

Art. 35
Qualità normativa

1. L’attività legislativa e regolamentare del Consiglio regionale si conforma ai seguenti principi: chiarezza, semplicità di formulazione, omogeneità dei contenuti, rispetto delle regole di tecnica legislativa e di qualità della normazione, semplificazione del sistema normativo, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi da conseguire. Il Consiglio regionale assicura la qualità della normazione anche attraverso l’analisi di impatto, l’analisi di fattibilità e la valutazione dell’attuazione delle leggi e predispone gli strumenti e le misure organizzative necessari.

2. La Regione assicura una completa ed efficace comunicazione degli atti normativi al fine di garantirne la conoscenza.

Art. 36
Procedimento legislativo

1. L’iniziativa legislativa appartiene a ciascun consigliere regionale, alla Giunta regionale e al popolo sardo; si esercita con la presentazione di progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa.

2. I progetti di iniziativa popolare devono essere sottoscritti da almeno diecimila elettori della Regione.

3. Le iniziative popolari sono deliberate in via definitiva dal Consiglio regionale entro due anni dalla loro presentazione. Esse non sono soggette a decadenza al termine della legislatura.

4. L’iniziativa legislativa popolare non è ammessa per le leggi tributarie e di bilancio, in materia di provvedimenti concernenti designazioni o nomine e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale.

5. Ogni progetto di legge è esaminato dalla commissione competente e approvato dal Consiglio regionale articolo per articolo e con voto finale.

6. Il regolamento interno del Consiglio regionale prevede procedimenti abbreviati per l’approvazione dei progetti di legge urgenti. Tali procedimenti non sono ammessi per l’approvazione delle leggi di bilancio e delle leggi statutarie.

7. Nei procedimenti riguardanti la formazione delle leggi e degli atti generali di programmazione, il regolamento interno disciplina la consultazione di associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di interessi collettivi.

Art. 37
Testi unici

1. II Consiglio regionale può delegare con legge la Giunta regionale a redigere testi unici di riordino e semplificazione della normativa vigente anche mediante abrogazione delle leggi preesistenti. La legge di delega determina i tempi, i criteri e l’ambito del riordino per settori organici di materie.

2. La Giunta regionale, nel termine assegnato, presenta il testo unico al Consiglio regionale che lo approva con le procedure abbreviate previste dal suo regolamento interno.

3. I testi unici possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

Titolo V
Organi di garanzia

Capo I
Consulta di garanzia

Art. 38
Consulta di garanzia statutaria

1. La Consulta di garanzia statutaria è composta da tre membri di cui due eletti, nel rispetto del principio della rappresentanza paritaria dei generi, dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei componenti; qualora dopo i primi due scrutini non si raggiunga il quorum richiesto, dal terzo turno si procede a votazione con voto limitato; risultano eletti i due più votati. Il Consiglio delle autonomie locali nomina un componente con le stesse modalità previste per il Consiglio regionale. I componenti della consulta sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile, tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche e tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione.

2. La consulta ha sede presso il Consiglio regionale. Resta in carica sei anni e i suoi componenti non sono rieleggibili.

3. I componenti della consulta di garanzia non possono assumere o conservare altri impieghi pubblici o privati, né esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

4. La consulta elegge fra i suoi componenti il presidente, che dura in carica tre anni e non è rieleggibile.

5. La legge regionale assicura alla consulta autonomia regolamentare, organizzativa e amministrativa, e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua costituzione e al suo funzionamento.

Art. 39
Funzioni

1. La Consulta di garanzia è organo indipendente della Regione, con funzioni consultive e di garanzia. In particolare:
a) esprime parere sulla conformità allo Statuto speciale e alla presente legge delle delibere legislative, prima della loro promulgazione, ove ne faccia richiesta un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali; in caso di parere negativo la delibera è rinviata al Consiglio regionale per il riesame;
b) esprime, prima della loro emanazione, parere obbligatorio sulla legittimità dei regolamenti, quando lo richiedano un terzo dei componenti il Consiglio regionale, il Presidente della Regione o il Consiglio delle autonomie locali; in caso di parere di illegittimità, il regolamento è rinviato all’organo che l’ha deliberato, che può nuovamente adottarlo motivando;
c) esprime parere sui conflitti di competenza tra organi della Regione, su richiesta dì uno degli organi coinvolti nel conflitto;
d) decide sulla regolarità e sull’ammissibilità delle proposte di iniziativa legislativa popolare e dei referendum;
e) contesta ai componenti della Giunta regionale le cause di incompatibilità e decide su di esse ai sensi dell’articolo 31;
f) decide sulla sussistenza delle cause di incompatibilità previste dagli articoli 31 e 32 per il Presidente, i consiglieri e gli assessori ed esercita i poteri ed adotta gli atti previsti dai medesimi articoli;
g) dichiara la sussistenza dell’impedimento permanente del Presidente della Regione.

Art. 40
Efficacia delle norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31 si applicano dalle elezioni regionali successive all’entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini delle prime elezioni successive all’entrata in vigore della presente legge, le condizioni di ineleggibilità devono comunque essere rimosse nei termini previsti dagli articoli 29 e 30.

3. Per la legislatura in corso si applicano le sole incompatibilità previste dall’articolo 17 dello Statuto speciale.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dall’istituzione della Consulta di garanzia di cui all’articolo 38. Con legge sono disciplinati le fattispecie e gli adempimenti per i casi di conflitto di interessi di cui all’articolo 33.

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