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PROPOSTA DI LEGGE N. 11/STAT

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 11/STAT

presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI – COSSA – CRISPONI

il 20 luglio 2017

Modifica alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20
(Norme in materia di referendum popolare regionale)


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge intende attribuire al Presidente della Regione la possibilità di interpellare direttamente il popolo sardo attraverso un referendum consultivo perché si esprima direttamente su questioni di particolare rilevanza per la nostra Isola.

L’occasione dalla quale essa trae origine è data da un importante evento politico-istituzionale che si consumerà il prossimo 22 ottobre 2017, allorché i cittadini di Veneto e Lombardia saranno chiamati ad esprimersi su referendum consultivi che puntano a ottenere maggiore autonomia e maggiori risorse. Da anni in quei territori si è alzata forte la rivendicazione in ordine al diritto a trattenere una parte più consistente dei quasi 100 miliardi di euro con cui, ogni anno, contribuiscono al sostegno delle aree meno ricche del Paese. Il risultato della consultazione elettorale è perciò facilmente prevedibile, giacché risponde ad una richiesta ormai fortemente radicata ed è appoggiata da tutte le maggiori forze politiche.

Questo pronunciamento, al di là del suo valore consultivo, influenzerà in modo traumatico le politiche di coesione del Paese.

Di fronte a questo scenario la Sardegna non può restare immobile ed inerme. Al contrario, deve rilanciare immediatamente, con la massima forza e compattezza, la “questione sarda”, non più legata ad esigenze contingenti, ma con una prospettiva di medio lungo periodo, e questa non può che essere legata al tema della insularità, che condiziona in modo strutturale e permanente l’economia, la società e lo stesso modo di vivere e di pensare dei suoi residenti.

Si tratta di un principio già sancito dalla Costituzione italiana prima della riforma del 2001 e riconosciuto dai trattati europei, ben presente nella progettualità teorica della politica nazionale, che tuttavia spesso viene invece dimenticato nel concreto della produzione legislativa e nella conseguente attribuzione delle risorse finanziarie.

Così, il decreto leggge n.42 del 2009, all’articolo 27, comma 1, prevede che la Sardegna partecipi al risanamento delle finanze dello Stato, mentre al comma successivo stabilisce che lo Stato, nel fissare i contributi regionali tenga conto, della insularità della nostra Regione. Il risultato pratico, tuttavia, è irrilevante.

Il punto è che il principio per cui devono essere valutati “gli svantaggi strutturali permanenti dei costi dell’insularità” non viene definito in termini economici ed è, in larga parte, disatteso dalle politiche governative.

Per questo riteniamo che il Presidente della Regione debba avere a disposizione uno strumento che, in questo come in altri casi che potranno verificarsi nel futuro, gli permetta di ottenere direttamente il parere del corpo elettorale su determinati temi. Come la richiesta di inserire il principio della specificità sarda rappresentata dalla condizione di insularità all’interno della Carta costituzionale italiana.

È del tutto evidente il carattere di massima urgenza della presente iniziativa legislativa: tenere un referendum consultivo (possibilmente) lo stesso giorno dei referendum padani otterrebbe l’effetto di portare anche il “caso Sardegna” all’attenzione dell’opinione pubblica nazionale all’interno della discussione che coinvolgerà tutto il Paese tra settembre e ottobre.

Veneto e Lombardia hanno avuto la capacità di superare le storiche divisioni politiche per difendere unitariamente le ragioni fondanti dell’iniziativa referendaria. Un miracolo analogo potrebbe accadere anche in Sardegna.

Sarebbe un segnale certamente non vincolante dal punto di vista giuridico per lo Stato, ma altrettanto certamente avrebbe un enorme significato simbolico capace, anch’esso, di influenzare le politiche di coesione.


TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Modifica all’articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale)

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Norme in materia di referendum popolare regionale) le parole “alla lettera a)” sono sostituite dalle parole “alle lettere a) e f)”.

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

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