Mozione n. 8

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 8

AGUS – GANAU – COCCO – ZEDDA Massimo – SATTA Gian Franco – ORRU’ – CADDEO – PIU – STARA – LOI – DERIU – COMANDINI – PISCEDDA – LAI – CORRIAS – MELONI contro le modifiche al diritto di famiglia contenute nel disegno di legge “Pillon” al vaglio delle Camere del Parlamento.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– in Senato è stato depositato il disegno di legge n. 735, recante “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”, conosciuto come “ddl Pillon” dal nome del primo firmatario, il senatore Simone Pillon;
– la proposta, ora al vaglio della Commissione Giustizia del Senato, congiuntamente ai disegni di legge AA.SS. 45 e 768 dal tenore simile, vorrebbe introdurre nell’ordinamento giuridico diversi punti controversi sui quali associazioni per la tutela dei minori, associazioni femministe, centri antiviolenza e organizzazioni che si occupano di violenza contro le donne hanno espresso forti critiche che in particolare riguardano:
– l’introduzione della mediazione familiare quale condizione di procedibilità per le separazioni in cui siano coinvolti figli minorenni, affidata a soggetti privati iscritti ad un apposito albo istituito dal disegno di legge;
– la predisposizione di un “piano genitoriale” che illustri la situazione attuale del minore e le proposte in ordine al suo mantenimento, alla sua istruzione, alla sua educazione e alla assistenza morale, stabilendo in via preventiva i luoghi frequentati dal minore, la scuola e il percorso educativo, le attività extrascolastiche, sportive, culturali, vacanze, le frequentazioni amicali e parentali; in caso di dissenso dei genitori viene introdotta la figura di un coordinatore genitoriale con poteri decisionali;
– l’introduzione, di tempi paritetici di frequentazione con l’obbligo di pernottamento presso ciascuno di essi per almeno 12 notti al mese, indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori, dall’età e dalle preferenze del minore;
– l’istituzione del doppio domicilio per il minore nelle case dei due genitori e il divieto assoluto di qualsiasi cambiamento di residenza e istituto scolastico in assenza di previo consenso scritto di entrambi i genitori;
– l’abolizione dell’assegno di mantenimento e introduzione del mantenimento diretto per capitoli di spesa sulla base della parificazione del tempo passato dal minore con i genitori;
– il riconoscimento legislativo dell’alienazione parentale laddove si prevede che, qualora il figlio rifiuti il rapporto con uno dei genitori o con un altro familiare, il giudice possa limitare o sospendere la responsabilità genitoriale dell’altro genitore, pur in assenza di evidenti condotte, nel presupposto che ci sia stata una manipolazione del minore; quest’ultimo può anche essere affidato provvisoriamente in una casa famiglia “previa redazione da parte dei servizi sociali o degli operatori della struttura di uno specifico programma per il pieno recupero della bigenitorialità del minore”; è inoltre previsto l’intervento sanzionatorio di decadenza della responsabilità genitoriale in caso di presunta e non comprovata manipolazione psichica e/o falsità e/o infondatezza delle accuse di abusi e violenze psico-fisiche;

RILEVATO che:
– la mediazione affidata ai privati implicherà un notevole aumento dei costi di chi vorrà separarsi, considerando che soltanto il primo incontro sarà gratuito;
Рnessun cenno ̬ stato fatto nel disegno di legge sulle eccezioni riguardanti i casi di violenza domestica: anche le vittime di violenza domestica saranno obbligate alla mediazione con il coniuge violento;
– l’articolo 48 della convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, redatta a Istanbul dal Consiglio d’Europa nel 2011 e sottoscritta dall’Italia nel 2012) vieta la mediazione familiare in presenza di violenza domestica familiare;
– l’articolo 14 sul divieto di cambiamento di residenza non contempla alcuna eccezione per i casi di violenza domestica o abuso: di conseguenza nel caso in cui un genitore lasci la casa familiare con i suoi figli per essere accolto da un centro antiviolenza l’altro genitore potrà chiedere l’intervento delle autorità, le quali, sulla base della sola segnalazione del genitore, riporteranno il minore nella casa di famiglia in cui è presente il genitore violento;
– durante il percorso di mediazione obbligatoria, ad eccezione del primo incontro, potrà essere chiesto alle parti di escludere i propri legali dagli incontri con nocumento del diritto di difesa e di rappresentanza;
– il piano genitoriale, stabilendo in maniera rigida e preventiva tutto ciò che riguarda la vita del minore, non sembra uno strumento capace di accompagnare e tutelare in maniera appropriata la crescita del minore: ogni cambio di abitudine o di attività svolte dal minore sarà possibile solo con la modifica del piano genitoriale, e quindi attraverso l’intervento del coordinatore genitoriale, con conseguente nuovo esborso di denaro, con un procedimento lento e “burocratico” inadatto ad accogliere i bisogni del minore;
– la cancellazione dell’assegno di mantenimento pregiudicherebbe l’equilibrio economico tra i genitori con il rischio che il minore cresca in due contesti familiari molto diversi fra loro, trovandosi a vivere un tenore di vita più agiato quando sarà con un genitore e uno inevitabilmente più modesto, quando sarà con l’altro; sul punto è inoltre incontestabile che ad essere maggiormente danneggiata sarà la donna, data la discriminazione femminile nel mercato del lavoro e nel trattamento salariale;
– la mancata previsione di sostegni pubblici e/o gratuiti alla ricomposizione delle conflittualità e alle esigenze di tutela dei minori, costituisce un ulteriore elemento di discriminazione, in primo luogo a danno delle madri separate;
– il disegno di legge introduce nell’ordinamento la “sindrome di alienazione parentale”, mai ricompresa dal Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSMV) e non accertata scientificamente, secondo la quale si presume che il rifiuto da parte del minore nei confronti di uno dei genitori sia da addebitarsi alle manipolazioni psicologiche dell’altro; l’articolo 17 del disegno di legge prevede che pur in assenza di condotte evidenti il genitore sarà ritenuto responsabile di qualsivoglia rifiuto, alienazione o estraniazione che il figlio manifesti nei confronti dell’altro genitore, senza tener conto quindi dei casi di violenza o abuso; l’articolo 18 prevede che in tali casi verranno applicate al genitore considerato responsabile del comportamento del figlio le misure dell’allontanamento, divieto di avvicinamento e soprattutto la misura, decisa anche inaudita altera parte, della limitazione, sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale;

RITENUTO che:
– la trasformazione in legge del disegno di legge Pillon rappresenterebbe una grave regressione normativa, alimentando diseguaglianze e discriminazioni di genere, introducendo norme che non tengono in alcun conto dei desideri e delle scelte dei minori, che ledono il diritto alla genitorialità, in particolare femminile;
– l’applicazione della norma renderebbe molto onerose, lunghe, difficili le separazioni e incrementerebbe il conflitto successivo ad esse;
– il disegno di legge è fortemente discriminatorio nei confronti di un genitore con scarsa capacità economica;
– la norma ha effetti pesanti e negativi verso il genere femminile, considerato che nel nostro Paese esiste ancora oggi una consistente disparità occupazione e reddituale a sfavore delle donne;
– la proposta ignora completamente la realtà e la gravità dei fenomeni di violenza domestica familiare che, anche nel nostro Paese, non di rado accompagnano divorzi e separazioni tra genitori,

impegna il Presidente della Regione

a farsi interprete delle volontà del Consiglio regionale della Sardegna e ad intraprendere ogni azione ritenuta necessaria presso Governo e Parlamento italiano per chiedere il ritiro dall’iter di approvazione del disegno di legge n. 735 “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”.

Cagliari, 3 maggio 2019

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