Mozione n. 635

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 635

CADDEO – LAI – COCCO – PIU – ORRÙ – LOI – SOLINAS Alessandro – MANCA Desiré Alma – CIUSA – LI GIOI – GANAU – COMANDINI – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA sulle problematiche inerenti la situazione lavorativa degli educatori dipendenti delle cooperative a causa della disomogenea applicazione del CCNL e le conseguenti ripercussioni sull’assistenza specialistica e funzionale ai processi di apprendimento e alla socializzazione dell’alunno con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:

–      secondo quanto previsto dall’articolo 13 della legge n. 104 del 1999, per assistenza educativa scolastica si intende “l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali”; da questa è esclusa l’assistenza materiale nella scuola, l’accompagnamento ai servizi igienici e relativa pulizia, che compete ai collaboratori scolastici (legge n. 124 del 1999, articolo 8);

–      nel corso del tempo la definizione di assistenza è arricchita includendo funzioni di supporto alle autonomie personali e sociali, facilitazione nella relazione con gli insegnanti e con il gruppo classe, sostegno alla socializzazione e comunicazione con i pari, facilitazione nell’espressione dei vissuti e bisogni, supporto emotivo, valorizzazione delle risorse e potenzialità;

–      l’assistenza educativa scolastica è un servizio educativo ad personam fornita dagli enti locali che si aggiunge a quella dell’insegnante di sostegno, fornita dal Ministero dell’Istruzione su richiesta dell’Ufficio scolastico;

–      in particolare, alle province è attribuita la competenza a fornire l’assistenza agli studenti con disabilità sensoriale e frequentanti l’istruzione secondaria superiore mentre ai comuni quella relativa agli altri gradi inferiori di scuola;

 

RILEVATO che:

–      generalmente gli enti locali progettano e finanziano l’intervento di assistenza educativa scolastica di cui viene spesso appaltato il servizio a cooperative sociali;

–      gli educatori assunti dalle cooperative invece si trovano sul campo a garantire l’assistenza specialistica;

–      da diversi anni i coordinamenti nazionali degli educatori chiedono il superamento di questa modalità di gestione esternalizzata del servizio attraverso la sua internalizzazione, al fine di superare le problematiche inerenti l’esecuzione degli appalti in un settore sensibile e di garantire la qualità del servizio e il rispetto dei contratti collettivi nazionali applicati ai lavoratori coinvolti;

–      si sottolineano in particolare i rischi comportanti l’affidamento dei servizi in parola sulla base di gare al ribasso e si chiede che gli enti locali adottino un registro delle imprese qualificate alle quali affidare gli appalti nonché un regolamento comune che assicuri la qualità del servizio, il rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e dei contratti collettivi;

 

CONSIDERATO che:

–      il CCNL regolante i rapporti di lavoro all’Interno delle cooperative sociali operanti nel settore educativo, prevede che gli educatori qualificati e provvisti di titolo di laurea siano inquadrati nel livello D2 mentre, gli educatori che svolgono anche mansioni di coordinatore sono inquadrati in quello D3;

–      la figura del coordinatore educativo assume caratteristiche sempre più complesse col moltiplicarsi dei servizi educativi, implicando competenze organizzative e gestionali oltre che pedagogiche;

–      la sua figura si declina in maniera differente a seconda dei contesti territoriali ed istituzionali nei quali opera, anche a causa della mancanza di una disciplina a livello nazionale, ma è possibile identificarla tra le figure professionali contrattualmente previste;

–      gli educatori che svolgono mansioni di coordinatore nelle cooperative sono in numero esiguo e, conseguentemente, il lavoro di coordinamento e organizzazione viene spesso delegato agli educatori, che si trovano nei fatti a svolgere mansioni di coordinamento tipiche della categoria superiore;

–      al personale educativo impegnato nelle scuole e assunto a tempo indeterminato dalle cooperative, nei periodi di sospensione delle attività didattiche, tra la fine delle lezioni e la ripresa a settembre, viene “sospeso” il rapporto di lavoro senza retribuzione e, se non impegnati in altre attività della cooperativa, per il periodo di sospensione non è previsto né lo stipendio, né qualsiasi altro emolumento, né è possibile chiedere l’indennità di disoccupazione (NASPI);

 

RILEVATO altresì che:

–      non viene assicurata alcuna continuità del servizio alla ripresa delle lezioni, nonostante le richieste delle famiglie di garantire la continuità del rapporto educativo e spesso gli educatori vengono utilizzati in altre scuole;

–      così come per l’assegnazione dei docenti alle classi e agli alunni disabili si rispetta, per quanto possibile, il principio della continuità didattica, allo stesso modo dovrebbe essere salvaguardata, salvo casi eccezionali, la continuità educativa;

 

EVIDENZIATO che:

–      gli educatori dipendenti delle cooperative aggiudicatarie dei servizi educativi lamentano diverse difficoltà in merito al riconoscimento e alla retribuzione per tutte le attività prestate, tra le quali rientrano anche quelle funzionali all’attività educativa, quali la stesura del progetto educativo individualizzato, le progettazioni educative, le relazioni sul lavoro svolto;

–      poiché non sono stati definiti in maniera specifica i requisiti minimi che le prestazioni di assistenza educativa devono garantire, può accadere che si verifichino delle differenze tra i servizi offerti dai diversi enti locali, che si riflettono, oltre che sui servizi assicurati, anche sulle condizioni lavorative del personale coinvolto;

 

DATO ATTO che la Regione Sardegna, ai sensi della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, articolo 3, comma 18 e successive modifiche e integrazioni, al fine di poter garantire il diritto allo studio e il pieno raggiungimento dell’integrazione scolastica degli studenti con disabilita del primo e secondo ciclo dì istruzione, sostiene gli enti locali nella gestione dei relativi servizi di supporto organizzativo attraverso la concessione di risorse annuali destinate a consentire agli enti locali di far fronte ai costi di attivazione dei servizi,

 

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale

 

1)    a promuovere l’adozione di un’apposita regolamentazione che garantisca su tutto il territorio regionale un livello di servizio uniforme nella gestione dei servizi di supporto educativo per l’istruzione degli studenti con disabilità del primo e secondo ciclo di istruzione, al fine di poter garantire il loro diritto allo studio e il pieno raggiungimento dell’integrazione scolastica;

2)    ad individuare, all’interno della suddetta regolamentazione apposite misure di tutela dei lavoratori coinvolti negli appalti dei servizi educativi degli enti locali;

3)    a farsi promotore, anche a livello nazionale, dell’adozione di strumenti analoghi.

 

Cagliari 15 febbraio 2023

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