Mozione n. 608

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 608

CADDEO – COCCO – LAI – ORRÙ sul ripristino dei diritti degli insegnanti di religione rispetto all’abuso di contratti a tempo determinato e alla mancata indizione dei concorsi per il reclutamento.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– sulla base dell’accordo del 18 febbraio 1984, di modifica del Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, la Repubblica italiana ha assunto l’obbligo dì assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, non universitarie, di ogni ordine e grado (articolo 9 comma 2 dell’accordo con la Santa Sede);
– al punto 5 del protocollo addizionale dell’accordo del 18 febbraio 1984 la Repubblica italiana si è impegnata ad affidare l’insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati d’intesa con quest’ultima e a determinare tutte le modalità di organizzazione dell’insegnamento, previa intesa con la Conferenza episcopale italiana;

CONSIDERATO che:
– l’affidamento dell’incarico di insegnamento avviene da parte dell’autorità scolastica, su proposta (scuole secondarie) dell’ordinario diocesano o sentito quest’ultimo (scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall’ordinario diocesano;
– il riconoscimento di idoneità ha effetto permanente salvo revoca da parte dell’ordinario diocesano;
– gli insegnati incaricati fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti;
– l’articolo 3 della legge n. 186 del 2003 dispone che l’accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per titoli ed esami da indire su base regionale con frequenza triennale ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e dell’idoneità riconosciuta dalle autorità ecclesiastiche;

CONSTATATO che l’unico concorso per il reclutamento di insegnanti di religione si è svolto nel 2003 e da allora si fa ricorso in maniera reiterata a contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi;

VISTA:
– la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 maggio 2014, nota come “Sentenza Mascolo” con la quale sanzionava il comportamento dello Stato italiano rispetto all’abuso di contratti a tempo determinato nel settore scuola lasciando allo Stato italiano la possibilità di ovviare attraverso l’indizione dei concorsi previsti dalle leggi sul reclutamento o procedendo al risarcimento dei danni nei confronti dei docenti precari;
– la legge n. 107 del 2015 che stabilisce un piano straordinario di assunzioni che però non coinvolge gli insegnanti di religione;
– la sentenza della Corte di giustizia europea chiamata a pronunciarsi sulla questione specifica degli insegnanti di religione, con sentenza del 13 gennaio 2022, invita il Giudice nazionale ad agire, anche in via interpretativa, per garantire la piena efficacia della direttiva europea e pervenire a una soluzione conforme al pronunciamento della Corte europea;
– le sentenze della Corte di cassazione del 15 giugno 2022 e del 2 agosto 2022 che, in coerenza con la Corte di giustizia europea, condannano lo Stato italiano al risarcimento dei danni nei confronti degli insegnanti di religione ricorrenti,

impegna il Presidente della Regione e l’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

a farsi parte attiva presso la Presidenza del Governo italiano e il Ministro della Pubblica istruzione affinché venga data immediata attuazione alle sentenze della Corte di giustizia europea e della Corte di cassazione ripristinando i diritti degli insegnanti di religione rispetto all’abuso di contratti a tempo determinato e alla mancata indizione dei concorsi per il reclutamento.

Cagliari 25 agosto 2022

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