Interrogazione n. 1976/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI Legislatura

Interrogazione n. 1976/A

MANCA Desiré Alma, con richiesta di risposta scritta, sull’avviso pubblico della ASL di Sassari per la stabilizzazione del personale precario del SSN.

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La sottoscritta,

premesso che la ASL di Sassari in attuazione della deliberazione del Direttore generale numero 1238 del 1 dicembre 2023 ha approvato un avviso pubblico per la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale ai sensi all’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell’articolo 4, commi 9 quinqiesdecies, 9 sexiesdecies e 9 septiesdecies del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 e dalle deliberazioni n. 20/75 del 30 giugno 2022 e n. 7/14 del 28 febbraio 2023 della Giunta regionale;

considerato che:
– le rappresentanze sindacali FP CGIL, CISL FP SASSARI e UIL FPL, con una nota unitaria inviata alla ASL di Sassari del 30 novembre 2023, in previsione del bando di stabilizzazione, hanno chiesto alla direzione di ricomprendere tra i beneficiari anche le colleghe/i a tempo indeterminato in aspettativa da altra pubblica amministrazione, reclutati da graduatorie concorsuali e/o per titoli e che lavorano da anni presso la ASL di Sassari con un inquadramento professionale superiore;
– la deliberazione della Direzione generale, tuttavia, non ha accolto le proposte del sindacato;
– numerose aziende sul territorio nazionale (da nord a sud), compresa l’Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) di Sassari, hanno consolidato l’orientamento per il quale i bandi dispongono che “non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono già titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in profilo equivalente o superiore a quello della procedura di stabilizzazione”, ovvero riconoscono il diritto alla stabilizzazione a coloro i quali, come nel caso oggetto della presente, hanno un profilo professionale inferiore;

rilevato che:
– il bando di stabilizzazione esclude tra i beneficiari i lavoratori a tempo indeterminato in aspettativa da altre pubbliche amministrazioni reclutati con concorso e che lavorano da anni presso la ASL di Sassari con qualifiche superiori;
– una scelta incomprensibile come questa causa una nuova perdita di preziose professionalità nella pubblica amministrazione che in questo momento sono più che essenziali per il funzionamento della macchina sanitaria;

sottolineato che:
– è necessario intervenire immediatamente per far sì che vengano modificati e uniformati i requisiti di partecipazione ai bandi di stabilizzazione su tutto il territorio regionale;
– tali disparità di trattamento incentivano l’emorragia di professionisti verso altre aziende e altre regioni e non riconoscono il valore aggiunto che invece verrebbe portato all’azienda;
– al pari degli altri colleghi, il personale escluso dal bando di stabilizzazione, durante la pandemia, ha dato un prezioso contributo per combattere la difficile situazione causata dal Covid, barcamenandosi tra una miriade di difficoltà e pressioni lavorative riconducibili all’esponenziale bisogno di salute dei cittadini sardi;
– l’obiettivo di un’amministrazione efficiente deve essere anche quello di preservare e mantenere le numerose competenze e professionalità oggi più che mai necessarie ed evitare il fenomeno dell’esodo in altre realtà lavorative;

evidenziato che:
– il Consiglio di Stato di ottobre 2022 si è espresso nel merito con sentenza non vincolante per le aziende sanitarie;
– la Conferenza Stato-regioni ha aggiornato le linee guida per le stabilizzazioni e non ha citato, pertanto, la sentenza del Consiglio di Stato;
– in merito al bando in oggetto la ASL n. 1 di Sassari in data 5 dicembre 2023 ha precisato che “Così come stabilito dalla normativa, e in considerazione anche della sentenza del Consiglio di Stato n. 9446/2022, la stabilizzazione è rivolta al personale precario e non a personale con contratti a tempo indeterminato, per i quali, invece, questa azienda prevede delle progressioni verticali, così come stabilito dal regolamento aziendale appena approvato che stabilisce i percorsi per far crescere professionalmente il personale già dipendente”;
– in riferimento alla precisazione della ASL n. 1 di Sassari, stando al CCNL, si precisa che le progressioni verticali seguono un percorso contrattuale diverso rispetto alle stabilizzazioni;
– nello specifico le progressioni verticali permettono la crescita professionale dei dipendenti consentendo un passaggio di categoria;
– le Linee guida per l’applicazione nella Regione Abruzzo della normativa in materia di stabilizzazione del personale precario presso le aziende sanitarie locali in attuazione dell’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) all’articolo 1 definiscono che il destinatario delle procedure di stabilizzazione è il personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario ed amministrativo reclutato dagli enti del SSN, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni, in legge 25 giugno 2019, n. 60; in applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale del SSN di cui all’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell’articolo 4, commi 9 quinquiedecies, 9 sexiesdecies e 9 septidecies del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, e conformemente a quanto contenuto nel documento approvato dalla Conferenza Stato-regioni e delle province autonome nella seduta del 10 maggio 2023 e trasmesso in data 24 maggio 2023, si stabilisce che:
– nella categoria di personale “amministrativo” rientra anche il personale che ha prestato servizio per attività riconducibili ai profili del ruolo tecnico e professionale, in quanto il termine “amministrativo” appare impiegato in una accezione a-tecnica, quindi diretta non ad individuare il relativo ruolo di inquadramento, ma tutte le figure professionali diverse da quelle sanitarie e socio-sanitarie già ricomprese nell’ambito applicativo della disciplina in esame;
– nella categoria dei contratti di lavoro flessibili, oltre a quello a tempo determinato, rientrano solo quelli:
– di lavoro autonomo di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 purché siano stati maturati i requisiti di servizio richiesti con riferimento a mansioni riconducibili a quelle proprie del profilo professionale oggetto della stabilizzazione;
– di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’articolo 2 bis del decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020; in ogni caso la stabilizzazione richiede il possesso, oltre che dei requisiti di servizio previsti dall’articolo 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234 del 2021, anche di tutti i requisiti generali e specifici, stabiliti in relazione a ciascun profilo, per l’accesso ai pubblici concorsi; il riferimento, operato dal comma 9 septiesdecies in esame, al “previo espletamento di apposita procedura selettiva è riferibile solo all’ipotesi in cui si proceda alla stabilizzazione del personale reclutato con le specifiche tipologie contrattuali (lavoro autonomo/co.co.co), di cui ai due punti che precedono e che è finalizzato a garantire che l’assunzione avvenga nel rispetto del principio dettato dall’articolo 97 della Costituzione, relativo all’accesso agli impieghi pubblici mediante concorso;
– la procedura selettiva, consistente in una procedura concorsuale riservata, per titoli e colloquio, dovrà comunque sempre essere effettuata qualora il reclutamento sia avvenuto con contratti di lavoro autonomo, anche nell’ipotesi in cui parte dei periodi minimi di servizio necessari per la stabilizzazione siano stati svolti con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato;
– fatta salva l’ipotesi che precede, se il personale interessato sia già stato reclutato con rapporto di lavoro a tempo determinato per il tramite di procedure concorsuali/selettive, non dovrà essere sottoposto, indipendentemente dal ruolo e dal profilo rivestito, ad ulteriore prova e pertanto potrà essere stabilizzato in via diretta;
– è esclusa la stabilizzazione nei profili dirigenziali dei ruoli PTA nei confronti del personale che abbia svolto attività ascrivibili a profili dei ruoli con rapporti di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modifiche e integrazioni;
– dirimente è l’articolo 5 delle Linee guida, in cui si precisa che agli avvisi non potranno partecipare coloro che, alla data di pubblicazione degli stessi, abbiano in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel medesimo profilo con una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modifiche e integrazioni;
– all’articolo 8 le Linee guida per l’applicazione nella Regione Abruzzo della normativa in materia di stabilizzazione del personale precario presso le aziende sanitarie locali ai fini della determinazione dei posti da destinare alle stabilizzazioni, fermo restando il rispetto del limite economico di cui all’articolo 1 e delle previsioni dei Piani triennali di fabbisogno del personale, stabiliscono i seguenti criteri:
a. indisponibilità dei posti già a concorso/mobilità per il profilo di riferimento;
b. per i posti che residuano, al netto di quanto al punto a., l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie destinabile alle procedure di stabilizzazione, non dovrà superare il valore del 50 per cento, da calcolarsi sul costo complessivo annuo delle assunzioni programmate nel Piano triennale dei fabbisogni del personale, per ciascuna delle due annualità di riferimento (2023 e 2024); resta ferma la garanzia dell’accesso dall’esterno di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modifiche e integrazioni, oltre quanto previsto dal presente documento, anche attraverso lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorso;
– all’articolo 9 delle Linee guida per l’applicazione nella Regione Abruzzo della normativa in materia di stabilizzazione del personale precario presso le aziende sanitarie locali, si stabilisce, altresì, che qualora il numero delle istanze pervenute fosse interamente ricompreso nel fabbisogno disponibile si procederà alla stabilizzazione diretta degli aventi diritto per i casi consentiti (contratti di lavoro a tempo determinato), senza la necessità della predisposizione di graduatoria di merito di cui all’articolo 10, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti per la stabilizzazione,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere:
1) se non intendano attivarsi con urgenza affinché la ASL n. 1 di Sassari e l’ARES modifichino le condizioni e i requisiti di partecipazione ai bandi di stabilizzazione facendo sì che si uniformino su tutto il territorio regionale;
2) come intendano attivarsi per riconoscere a queste/i lavoratrici/ori l’impegno, in un’ottica di investimento quale valore aggiunto per le aziende.

Cagliari, 6 dicembre 2023

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