MOZIONE N. 130

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Mozione n. 130

MOZIONE PIZZUTO – CANU – CASULA, concernente la tutela dei principi della giustizia penale minorile e la salvaguardia dell’impianto del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, in relazione al disegno di legge recante modifiche alla disciplina dell’imputabilità dei minorenni.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 luglio 2026, ha approvato un disegno di legge recante modifiche alla disciplina dell’imputabilità dei minorenni prevista dall’articolo 98 del codice penale, che introduce l’inversione dell’onere della prova, stabilendo che la capacità di intendere e di volere dei minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni si presume fino a prova contraria;
– tale intervento incide pesantemente sull’equilibrio complessivo del sistema delineato dal codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), mettendo in discussione principi di civiltà giuridica che hanno caratterizzato, negli ultimi quarant’anni, la giustizia penale minorile italiana;
– il sistema introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1998 è ampiamente riconosciuto, anche in ambito europeo e internazionale, quale modello avanzato di giustizia penale minorile, per la sua spiccata capacità di coniugare la tutela della collettività con la protezione dei diritti del minore, la responsabilizzazione personale e la finalità educativa dell’intervento giudiziario;
– la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), stabilisce, all’articolo 3, che in tutte le decisioni riguardanti i minorenni debba essere considerato preminente il loro superiore interesse e, all’articolo 40, riconosce il diritto del minore autore di reato ad un sistema di giustizia che favorisca il reinserimento sociale e l’assunzione di un ruolo costruttivo nella società;
– le Regole minime delle Nazioni Unite sull’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino, 1985) e le linee guida del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore, individuano nella personalizzazione dell’intervento, nella proporzionalità e nella finalità educativa i principi fondamentali cui devono ispirarsi gli ordinamenti nazionali;

CONSIDERATO che:
– il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 ha rappresentato una svolta culturale e giuridica nel sistema penale italiano, introducendo un modello di giustizia minorile fondato sul riconoscimento della specificità dell’età evolutiva e sulla centralità della persona del minorenne;
– il procedimento penale minorile non è costruito esclusivamente attorno al fatto di reato, ma pone al centro la persona del minore, nella consapevolezza che l’adolescenza rappresenta una fase di sviluppo caratterizzata da peculiari processi di maturazione cognitiva, affettiva, relazionale e sociale;
– assume, in tale contesto, un ruolo centrale l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, il quale dispone che il pubblico ministero e il giudice acquisiscano elementi riguardanti le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne, al fine di accertarne la personalità e disporre le più adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili;
– tale accertamento e lo studio della personalità sono effettuati dai servizi minorili territoriali e dell’amministrazione della giustizia minorile i quali, in armonia con il principio sancito dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 988, assicurano l’assistenza affettiva e psicologica al minorenne, accompagnandolo in ogni stato e grado del procedimento;
– l’accertamento della personalità previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 costituisce il fondamento del procedimento penale minorile, in quanto consente all’autorità giudiziaria di adottare decisioni individualizzate, fondate sulla conoscenza della persona del minorenne e non esclusivamente sul fatto di reato;
– lo studio della personalità costituisce il fulcro dell’intero procedimento penale minorile, poiché consente di comprendere il percorso evolutivo del minore, il contesto nel quale è maturata la condotta, le eventuali condizioni di fragilità, le risorse personali e familiari e le concrete possibilità di recupero e di reinserimento sociale;
– la conoscenza della personalità del minorenne rappresenta il presupposto indispensabile per l’individualizzazione dell’intervento giudiziario e per l’adozione di decisioni realmente proporzionate, efficaci e coerenti con le finalità educative e rieducative che caratterizzano il processo penale minorile;
– proprio la centralità dello studio della personalità distingue il processo penale minorile da quello ordinario e costituisce uno degli elementi che hanno reso il modello italiano un punto di riferimento nel panorama europeo ed internazionale;

RILEVATO che:
– le acquisizioni della psicologia dello sviluppo, delle neuroscienze e della psichiatria dell’età evolutiva confermano come il processo di maturazione cognitiva, emotiva e relazionale dell’adolescente sia graduale e differenziato da individuo a individuo, rendendo essenziale ogni valutazione individualizzata della persona;
– il sistema delineato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 ha dimostrato, in quasi quarant’anni di applicazione, di favorire percorsi di responsabilizzazione e di recupero del minore autore di reato, contribuendo alla prevenzione della recidiva e alla tutela della sicurezza collettiva;
– i più recenti dati disponibili confermano che l’Italia continua a collocarsi tra i paesi europei con i più contenuti livelli di criminalità minorile, pur registrandosi un incremento di alcune specifiche forme di devianza e di reati violenti commessi da minorenni, fenomeni che richiedono interventi mirati di prevenzione senza alimentare rappresentazioni emergenziali non supportate dal quadro complessivo dei dati;
– si registra, anche nel contesto della Regione, una grave e persistente carenza di adeguate risorse economiche e strutturali destinate agli interventi educativi, ai servizi di prevenzione e alle reti di sostegno per l’infanzia e l’adolescenza, fattori che minano l’efficacia delle politiche di inclusione sociale e di contrasto al disagio giovanile;
– in questo quadro di carenze strutturali, emerge con particolare gravità la scarsità di comunità socio-integrate e di strutture terapeutiche di tipo psichiatrico specificamente dedicate all’accoglienza, al trattamento e alla riabilitazione di minorenni con problematiche psicologiche o disturbi della sfera psichiatrica;
– qualsiasi seria riforma della giustizia minorile dovrebbe essere accompagnata non da interventi punitivi, bensì dal rafforzamento dei tribunali per i minorenni, degli uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM), dei servizi sociali territoriali, dei servizi di neuropsichiatria infantile, della psicologia territoriale e delle comunità educative e terapeutiche.;

EVIDENZIATO che:
– il principio sancito dall’articolo 27 della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, assume una portata ancora più significativa quando riguarda persone minorenni, il cui percorso di crescita è ancora in piena evoluzione e la cui personalità non è ancora strutturata;
– l’inversione dell’onere della prova in ordine alla capacità di intendere e di volere per la fascia 14-18 anni, introdotta dall’attuale disegno di legge governativo, rischia di scardinare l’impianto dell’articolo 9 del decreto del Presidente della repubblica n. 448 del 1988, riducendo il processo a un automatismo sanzionatorio basato sul solo fatto oggettivo del reato e cancellando lo sforzo dello Stato nell’accertamento e nella comprensione della fragilità del minore;
– la sicurezza della collettività non si realizza mediante l’inasprimento della risposta penale o attraverso interventi sull’onda dell’allarmismo sociale, ma esclusivamente tramite interventi strutturali capaci di prevenire la devianza, favorire la reale responsabilizzazione del minore attraverso percorsi di giustizia riparativa e ridurre stabilmente il rischio di recidiva;
– l’esperienza applicativa successiva all’entrata in vigore del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, cosiddetto “Decreto Caivano”, evidenzia come l’irrigidimento delle misure cautelari e sanzionatorie abbia determinato un incremento dell’8,1 per cento delle carcerazioni minorili, contribuendo all’aumento della popolazione detenuta negli istituti penali per i minorenni (IPM) e aggravando una condizione di sovraffollamento che rischia di compromettere la funzione rieducativa della pena sancita dall’articolo 27 della Costituzione, senza che ciò costituisca di per sé una risposta strutturalmente efficace ai fenomeni della devianza minorile;
– l’indebolimento della centralità dello studio della personalità del minorenne rischia di compromettere definitivamente l’equilibrio di un sistema che ha rappresentato per decenni una delle esperienze più qualificate della giustizia minorile europea ed internazionale;

RITENUTO che:
– il disegno di legge del Governo incide negativamente sui principi fondamentali della giustizia penale minorile, trasformando la risposta istituzionale in un approccio puramente repressivo, securitario e colpevolizzante, che rischia di produrre ulteriore marginalizzazione ed esclusione sociale;
– il rafforzamento della sicurezza e il contrasto alla criminalità minorile non possano essere delegati alla sola risposta sanzionatoria successiva alla commissione del reato, ma debbano fondarsi su un sistema integrato di interventi educativi, psicologici, sociali, sanitari e giudiziari, capace di intercettare precocemente le situazioni di vulnerabilità, intervenire sulle cause strutturali del disagio e promuovere efficaci percorsi di responsabilizzazione e reinserimento sociale, preservando integralmente i principi ispiratori del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1998,

impegna la Presidente della Regione

1) ad attivarsi con urgenza nelle sedi di confronto istituzionale con lo Stato per rappresentare i gravi rilievi e le preoccupazioni della Regione in merito al disegno di legge sull’imputabilità dei minori, evidenziando il rischio che l’inversione dell’onere della prova e l’automatismo sanzionatorio alterino l’efficacia rieducativa del sistema penale minorile;
2) a farsi portavoce, presso il Governo, il Parlamento e in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell’assoluta necessità di preservare l’impianto originario del decreto del Presidente della repubblica n. 488 del 1988, difendendo i principi cardine della centralità dello studio della personalità (articolo 9) e della preminente finalità educativa del processo penale a misura di minore;
3) a sollecitare gli organi statali competenti affinché le politiche di contrasto alla devianza giovanile siano sostenute da un adeguato, certo e strutturale stanziamento di risorse economiche a favore dei servizi della giustizia minorile e delle reti sociali, superando la logica emergenziale del mero inasprimento sanzionatorio e detentivo;
4) a stanziare e programmare, per quanto di diretta competenza regionale e in sinergia con il sistema sanitario della Sardegna e gli enti locali, risorse straordinarie volte al rafforzamento strutturale dei servizi di neuropsichiatria infantile, dei consultori e della psicologia territoriale, garantendo la capillarità di presidi psicologici ed educativi integrati nelle scuole di ogni ordine e grado;
5) a finanziare e potenziare sul territorio regionale la rete delle comunità socio-integrate e delle strutture terapeutiche a carattere residenziale e semiresidenziale, colmando la grave carenza di posti dedicati all’accoglienza e al trattamento di minorenni con problematiche della sfera psichiatrica o affetti da grave disagio sociale e relazionale;
6) a promuovere e sostenere lo sviluppo di protocolli d’intesa operativi tra la Regione, i competenti organi della giustizia minorile e le reti dei servizi sociali e sanitari territoriali, finalizzati a rafforzare la sinergia istituzionale, ottimizzare l’uso delle risorse disponibili e potenziare tutti gli interventi integrati di tutela, recupero, inclusione e responsabilizzazione sociale in favore dei minori inseriti nel circuito penale.

Cagliari, 1° settembre 2026

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