INTERROGAZIONE N. 503/A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVII Legislatura

Interrogazione n. 503/A

INTERROGAZIONE URPI – PERU – TUNIS, con richiesta di risposta scritta, sugli incentivi regionali per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo. Applicazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e rischio di gravi conseguenze economiche per le imprese installatrici.

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I sottoscritti,
PRESO ATTO che la Regione ha attivato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi), e della deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2025, n. 33/16 (Programma di realizzazione interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo di energia elettrica destinati all’autoconsumo a favore di persone fisiche residenti in Sardegna. Legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20, articolo 2, comma 1, lett. a)), l’avviso pubblico per la concessione di incentivi alle persone fisiche per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di a-cumulo di energia elettrica destinati all’autoconsumo;

CONSIDERATO che:
– la misura prevede il coinvolgimento di due distinti soggetti, il cittadino beneficiario dell’incentivo e l’impresa incaricata della realizzazione dell’impianto, e che, secondo la documentazione pubblicata dalla Regione, l’incentivo viene erogato al soggetto realizzatore a fronte della realizzazione dell’intervento;
– per la tipologia di impianto prevista dall’avviso, l’incentivo può raggiungere l’importo di euro 15.400 e che l’impresa installatrice è chiamata a sostenere, nella fase di realizzazione dell’intervento, costi relativi a materiali, componenti, manodopera, fornitori e altri oneri connessi all’esecuzione dei lavori;

PRESO ATTO che la Regione ha recentemente comunicato ai soggetti beneficiari e ai soggetti realizzatori che il pagamento dell’incentivo è assoggettato all’obbligo di preventiva verifica previsto dall’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);

PRESO ATTO altresì che, secondo quanto comunicato dalla stessa Regione, qualora dalla verifica emerga una posizione di inadempienza del soggetto beneficiario nei confronti dell’Agenzia delle entrate-riscossione, l’Amministrazione regionale è tenuta a sospendere il pagamento dell’incentivo, con conseguente differimento dell’erogazione delle somme spettanti;

RILEVATO che:
– la medesima comunicazione regionale invita i soggetti beneficiari, prima dell’avvio delle installazioni, a verificare autonomamente la propria posizione presso l’Agenzia delle entrate-riscossione, anche attraverso l’area riservata del portale dell’Agenzia;
– tale circostanza evidenzia come l’eventuale posizione debitoria del beneficiario possa incidere direttamente sulla possibilità per l’impresa installatrice di percepire il corrispettivo economico collegato all’incentivo;

CONSIDERATO che l’impresa installatrice non dispone, né può ragionevolmente disporre, delle informazioni relative alla posizione fiscale e debitoria del proprio cliente nei confronti dell’Agenzia delle entrate-riscossione e che, pertanto, non può autonomamente verificare preventivamente l’esistenza di eventuali cause che possano determinare la sospensione del pagamento regionale;

RILEVATO che in assenza di un meccanismo di verifica preventiva da parte dell’Amministrazione regionale, l’impresa può trovarsi nella condizione di avere già ordinato e pagato materiali, sostenuto costi per dipendenti e collaboratori, corrisposto somme ai propri fornitori e completato integralmente l’impianto, scoprendo soltanto nella fase finale della procedura l’eventuale impossibilità di ottenere tempestivamente il pagamento dell’incentivo;

CONSIDERATO che tale situazione può determinare rilevanti problemi di liquidità soprattutto per le micro, piccole e medie imprese, per le ditte individuali e per le imprese di recente costituzione, per le quali anche il mancato incasso di 15.400 o 30.000 euro può compromettere la capacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni nei confronti di dipendenti, fornitori e istituti di credito;

RILEVATO che il rischio appare particolarmente significativo nel caso in cui l’impresa abbia già realizzato numerosi interventi, confidando nella certezza del meccanismo di incentivazione regionale, e si trovi successivamente a dover sostenere il costo degli interventi senza poter disporre nei tempi previ-sti delle somme attese;

CONSIDERATO che la Regione, attraverso la propria struttura amministrativa, dispone degli strumenti necessari per effettuare le verifiche previste dalla normativa statale e che appare pertanto opportuno valutare se tali verifiche possano essere effettuate, nel rispetto della normativa vigente e della tutela dei dati personali, in una fase precedente all’avvio dei lavori o comunque prima che l’impresa assuma integralmente il rischio economico dell’intervento;

RITENUTO:
– necessario evitare che una misura nata con l’obiettivo di sostenere le famiglie sarde, promuovere l’autoconsumo energetico e favorire la transizione energetica possa produrre, quale effetto non previsto, una grave esposizione finanziaria delle imprese chiamate a realizzare gli interventi;
– particolarmente importante tutelare le piccole imprese sarde che operano nel settore dell’impiantistica e dell’efficientamento energetico, evitando che una temporanea sospensione del pagamento possa trasformarsi, per imprese con limitate disponibilità finanziarie, in una crisi di liquidità tale da mettere a rischio la continuità aziendale e i livelli occupazionali;

CONSIDERATO, inoltre, che le conseguenze negative già prodotte in passato da meccanismi di incentivazione caratterizzati da rilevanti problemi di liquidità e di certezza dei pagamenti, come avvenuto nel settore del superbonus, impongono particolare attenzione affinché una misura regionale non finisca per determinare una nuova situazione di grave difficoltà per le imprese coinvolte,

tutto ciò premesso e considerato,

chiedono di interrogare la Presidente della Regione e l’Assessore regionale dei lavori pubblici per sapere:
1) se siano a conoscenza delle difficoltà e dei rilevanti problemi di liquidità che l’applicazione della procedura di verifica prevista dall’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 sta determinando o potrebbe determinare a carico delle imprese installatrici coinvolte nell’attuazione dell’avviso;
2) quanti siano, alla data della risposta alla presente interrogazione, i soggetti beneficiari per i quali la verifica prevista dall’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 abbia determinato la sospensione del pagamento dell’incentivo;
3) quale sia l’importo complessivo degli incentivi attualmente sospesi o comunque non ancora erogati per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
4) quante siano le imprese installatrici coinvolte nei casi di sospensione o mancata erogazione degli incentivi e quale sia, complessivamente, l’esposizione economica da esse sostenuta per inter-venti già integralmente realizzati;
5) per quale ragione la verifica della posizione del soggetto beneficiario presso l’Agenzia delle entrate-riscossione non venga effettuata, ove giuridicamente e tecnicamente possibile, in una fase precedente all’avvio dei lavori, così da evitare che l’impresa assuma obbligazioni economiche rilevanti senza conoscere l’esistenza di una possibile causa di sospensione del pagamento;
6) se la Regione abbia valutato, in fase di predisposizione dell’Avviso e della relativa procedura attuativa, l’impatto che l’applicazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 avrebbe potuto determinare sulla liquidità delle imprese installatrici e, in caso affermativo, quali misure siano state previste per prevenire tale rischio;
7) se la Regione ritenga corretto che il rischio economico derivante dalla posizione debitoria del soggetto beneficiario ricada, di fatto, sull’impresa installatrice, che non dispone degli strumenti giuridici e informativi per verificare autonomamente la posizione fiscale del proprio cliente;
8) se non ritengano necessario introdurre con urgenza procedure di verifica o meccanismi informativi preventivi, nel rispetto della normativa statale e della disciplina in materia di protezione dei dati personali, affinché l’impresa possa conoscere prima dell’avvio dei lavori l’eventuale sussistenza di condizioni che possano compromettere l’erogazione dell’incentivo;
9) quali iniziative intendano assumere per tutelare le imprese che abbiano già realizzato gli impianti e sostenuto integralmente i relativi costi, qualora il pagamento dell’incentivo risulti sospeso per una posizione debitoria del beneficiario;
10) se non ritengano necessario intervenire immediatamente per evitare che una misura nata per sostenere le famiglie e favorire la transizione energetica si trasformi, per effetto delle modalità procedurali adottate, in un fattore di crisi finanziaria per le piccole imprese sarde;
11) se siano stati effettuati o siano in corso di effettuazione monitoraggi sull’impatto economico e occupazionale della misura sulle imprese installatrici e, in caso negativo, se intendano attivarli con urgenza;
12) quali ulteriori iniziative intendano assumere affinché la misura non determini una situazione analoga a quella già verificatasi in relazione ad altri grandi sistemi di incentivazione, evitando che imprese che hanno operato confidando in un intervento pubblico si trovino successivamente esposte a rilevanti perdite economiche e finanziarie.

Cagliari, 15 settembre 2026

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