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Allarme Sharenting. La Garante per l’infanzia ai genitori: “Vigilate sui vostri figli potenziali vittime del web”

Ogni anno in Europa  i genitori condividono online una media di 300 foto riguardanti i propri figli e nel primo anno di età ne hanno già condivise quasi 1.000, circa 5.000 prima dei 5 anni. I canali più battuti sono, Facebook (54%), Instagram (16%) e Twitter (12%).

Lo “sharenting”, ossia l’abitudine a divulgare online contenuti, foto, video e informazioni riguardanti i propri bambini, crea un pericolo per i minori. I rischi, di cui gli stessi genitori sono spesso inconsapevoli,  implicano questioni connesse alla tutela dell’immagine del minore, alla riservatezza dei dati personali, alla sicurezza digitale.

Un’abitudine ormai consolidata che può comportare conseguenze che vanno dal furto di dati personali fino all’utilizzo di immagini in siti pedopornografici e, nel futuro, offrire materiale online che potrebbe alimentare episodi di bullismo e cyberbullismo.

L’allarme lanciato dal Codacons, il  Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori e  dal Gruppo di Studio per i diritti del bambino della Sip, la Società Italiana di pediatria,  è stato  condiviso totalmente dalla Garante regionale  per l’infanzia e l’adolescenza, Carla Puligheddu che, anche in vista dell’ormai imminente riapertura delle scuole,  invita genitori e insegnanti a prestare maggiore attenzione in relazione ai rischi connessi allo sharenting.

“E’ necessario – afferma la Garante Puligheddu –  pensare ad attività formative di informazione e formazione, finalizzate a sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi, tesa a modificare i comportamenti sul web e favore una concreta tutela dei minori”.

Secondo recenti statistiche, il 75% dei genitori condivide regolarmente foto e dati dei propri figli sui social media, senza capire esattamente le implicazioni di questi comportamenti.

“I minori – ricorda la Garante – sono  soggetti deboli e, in quanto tali, necessitano della massima tutela, come previsto nell’ordinamento italiano, nell’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine); nel combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché negli artt. 1 e 16 della Convenzione di New York (in particolare, l’art. 16). Inutile ricordare quanto sia determinante l’ipoteca che ogni genitore potrebbe involontariamente accendere sul futuro del proprio figlio, quando pubblica le loro foto, i loro video, i loro dati sui social network e quanto poco conti il fatto che lo si fa con amore e con orgoglio per raccontare al mondo il bene che si vuole loro”.

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