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PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 3

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 3

presentata dai Consiglieri regionali
COSSA – DEDONI – CRISPONI

il 9 aprile 2014

Procedura di adozione del nuovo Statuto speciale per la Sardegna mediante istituzione dell’Assemblea costituente sarda


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Sul tema delle riforme istituzionali e la stesura del nuovo statuto di autonomia della Sardegna si sono confrontati in questi ultimi lustri i sostenitori di due opposte tesi: la tesi della soluzione “interna” al palazzo della politica, che ha sempre ritenuto la riscrittura della carta fondante dei diritti dei sardi una questione “delegata” al Consiglio regionale, e quella dei sostenitori dell’Assemblea costituente che, per contro, sono stati sempre convinti della necessità del massimo coinvolgimento del popolo sardo nell’azione di riforma statutaria.

Intorno alle tesi dell’Assemblea costituente si sono nel tempo raccolte sensibilità politiche di diversa provenienza, accomunate dalla convinzione che soltanto un grande coinvolgimento popolare potesse aiutare lo statuto sardo a spiccare il volo verso quella dignità autonomistica nazionale che avrebbe potuto davvero consentire di ridisegnare i rapporti tra la Sardegna e il mondo globalizzato.

Ripercorrendo le cronache politiche e giornalistiche degli anni antecedenti al 2001, colpisce la grande partecipazione popolare, dei sindacati, del mondo della cultura e dell’università, dell’imprenditoria, delle professioni ad un grande disegno riformatore che riuscì in tal modo a superare il livello progettuale istituzionale per diventare a pieno titolo una importantissima questione politica aggregante per tanti sardi di differente estrazione culturale e sociale.

Con grande trepidazione dunque, nel luglio del 2001, il Consiglio regionale licenziò un progetto di legge nazionale che rappresentava comunque un grande sogno per tutti i sardi che ci avevano creduto e avevano partecipato, in modo diretto o indiretto, alla sua redazione.

I fatti successivi sono noti a tutti. Nonostante gli impegni di entrambi gli schieramenti nazionali, la proposta di legge si arenò, soprattutto a causa delle divisioni della politica sarda che, in parte, non credeva nella sua praticabilità e impantanata in logiche centralistiche nazionali, sempre sospettose e nemiche sotterranee di qualsiasi rivendicazione di nuovi spazi di decisione e di autonomia.

La proposta di legge sull’Assemblea costituente sarda venne definitivamente sotterrata senza un funerale ufficiale all’inizio della tredicesima Legislatura regionale, quando fu immediatamente chiaro che l’indirizzo politico della nuova maggioranza di centrosinistra era quello di arrivare ad una riforma dello Statuto che seguisse strade prevalentemente interne al Parlamento regionale e che, al massimo, avrebbero potuto prevedere la cooptazione di “membri esterni” nei processi di estensione preliminari.

Le motivazioni addotte dai sostenitori del percorso consiliare interno puntavano essenzialmente alla necessità di “fare in fretta”, nella convinzione che la nuova strada proposta potesse raggiungere in tempi più brevi l’obiettivo della riscrittura dello statuto.

Da tale tesi nacque la legge regionale di istituzione della Consulta per il nuovo statuto, approvata dalla maggioranza di centrosinistra in Consiglio regionale, nella seduta del 18 maggio 2006.

Questa soluzione tuttavia non teneva conto delle sensibilità popolari che erano maturate a seguito dell’impegno militante di tanti sardi nella battaglia per l’Assemblea costituente e il percorso scelto unilateralmente da una sola parte dello schieramento politico sardo non si rivelò quello giusto per arrivare al traguardo. La Consulta morì così prima di nascere.

Il tema si è riproposto con forza in occasione dei referendum del 2012. Uno dei quesiti chiedeva infatti al corpo elettorale regionale di esprimersi sull’istituzione dell’Assemblea costituente: il risultato fu travolgente, con oltre il 94 per cento di voti favorevoli; ciò che ha sciolto definitivamente la questione di quale via seguire per la riscrittura dello statuto.

Ciononostante il problema è ancora irrisolto all’inizio della quindicesima Legislatura regionale.

È per questo che i Riformatori ritengono indispensabile riproporre – in un contesto nazionale profondamente mutato in senso negativo per le autonomie regionali in generale ed in specie per le autonomie speciali – la strada maestra dell’istituzione dell’Assemblea costituente per la redazione della Carta statutaria sarda.

Questa strada appare oggi anche politicamente necessaria, in quanto nell’attuale scenario è indispensabile che qualsiasi rivendicazione autonomistica della nostra terra sia sostenuta da quella partecipazione e da quel consenso che può nascere soltanto dalla massima condivisione popolare del progetto.

È inoltre evidente che la strada dell’Assemblea costituente sia anche la più breve perché è l’unica che, dopo l’approvazione parlamentare, calendarizza tempi certi e relativamente rapidi per la redazione del nuovo testo statutario, riservando al Parlamento italiano la funzione notarile di verifica costituzionale e di definitiva approvazione dell’articolato.

È per questo che il gruppo consiliare regionale dei Riformatori ha deciso di sottoscrivere la presente proposta di legge nazionale, impegnandosi sin d’ora a ricercare ogni possibile consenso politico intorno al percorso indicato che, a suo avviso, rimane l’unico che può davvero portare al massimo risultato finale di dignità di popolo e di autonomia istituzionale, come è certamente nella volontà e nell’auspicio di tutte le forze politiche presenti nel Parlamento sardo.


TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Integrazioni al titolo VII della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3

1. Al titolo VII della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dopo l’articolo 54, è aggiunto il seguente:
“Art. 54 bis (Istituzione dell’assemblea costituente sarda)
1. Per l’adozione di un nuovo Statuto speciale ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione, il Consiglio regionale della Sardegna può deliberare, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l’istituzione di una Assemblea costituente regionale. In tal caso, il potere di iniziativa legislativa di cui all’articolo 71 della Costituzione e all’articolo 54 del presente Statuto è esercitato, nella materia statutaria, dall’Assemblea costituente regionale e il nuovo statuto è adottato con le procedure stabilite dall’articolo 138 della Costituzione e dal presente articolo.
2. Il nuovo statuto speciale non contrasta col principio di indivisibilità della Repubblica. Non si considerano contrastanti con l’indivisibilità della Repubblica le disposizioni statutarie volte a definire i rapporti tra Stato e Regione secondo principi federalisti in un quadro di solidarietà nazionale.
3. L’Assemblea costituente regionale è eletta a suffragio universale e diretto, con sistema proporzionale, secondo modalità disciplinate dalla legge istitutiva, che determina la composizione dell’Assemblea in un numero compreso fra i trenta e i sessanta componenti, stabilisce i casi di ineleggibilità e di incompatibilità e le norme fondamentali di organizzazione e di funzionamento. L’Assemblea costituente regionale elegge un presidente ed un ufficio di presidenza, composto secondo criteri di proporzionalità, e adotta un proprio regolamento interno.
4. Le proposte di legge in materia statutaria sono presentate all’Assemblea costituente regionale da ciascuno dei suoi componenti. Presentano proposte all’Assemblea costituente, entro trenta giorni dal suo insediamento, i consiglieri regionali e la Giunta regionale; sono trasmesse all’esame dell’Assemblea costituente le proposte di legge di iniziativa popolare in materia di revisione statutaria eventualmente presentate al Consiglio regionale entro il medesimo termine.
5. Entro sei mesi dall’insediamento, l’Assemblea costituente regionale approva a maggioranza assoluta dei votanti gli articoli del nuovo statuto speciale e trasmette l’articolato al Consiglio regionale, che entro i successivi quarantacinque giorni ha facoltà di formulare osservazioni e proposte sul nuovo statuto. Entro i successivi trenta giorni l’Assemblea costituente esamina le eventuali proposte modificative trasmesse dal Consiglio regionale, approva definitivamente il nuovo statuto speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e lo trasmette al Parlamento. La legge regionale istitutiva può dettare norme in materia di perentorietà dei termini per le attività dell’Assemblea previste dal presente comma e dal comma 6.
6. Qualora le Commissioni parlamentari competenti, durante l’esame antecedente la prima deliberazione di cui all’articolo 138 della Costituzione, formulino osservazioni sul nuovo statuto, l’Assemblea costituente delibera, entro trenta giorni dal ricevimento, a maggioranza assoluta dei componenti, gli eventuali emendamenti e li trasmette alle Camere, dandone contestuale comunicazione al Consiglio regionale.
7. Le Camere possono approvare il nuovo statuto speciale senza modificazioni rispetto al testo trasmesso dall’Assemblea costituente regionale, ovvero possono respingerlo.
8. La legge costituzionale di approvazione dello statuto speciale non è sottoposta a referendum nazionale.
9. L’Assemblea costituente resta in carica per dodici mesi dal suo insediamento, salvo che il Consiglio regionale, in relazione agli adempimenti di cui al comma 6, non ne deliberi, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la proroga per un periodo non superiore a sei mesi. Decorsi i termini, tutte le funzioni dell’Assemblea costituente sono esercitate dal Consiglio regionale. Si applicano anche in tal caso le disposizioni di cui al presente articolo in ordine alla procedura di approvazione del nuovo Statuto.”.

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