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PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 20

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 20

presentata dal Consigliere regionale
DERIU

il 29 giugno 2018

Riforma del sistema elettorale per l’elezione dei membri italiani al Parlamento europeo


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge mira all’elezione dei membri italiani al Parlamento europeo in un collegio unico nazionale con sistema proporzionale puro per garantire la rappresentanza di tutte le forze politiche e un dibattito sulle istituzioni europee, l’assegnazione dei seggi sarà attribuita in ragione proporzionale.

La ripartizione dei seggi si effettuerà dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all’Italia. Le candidature verranno presentate presso il tribunale di Roma mediante apposizione di firma digitale. La certificazione delle stesse avverrà mediante scambio per via telematica di documenti informatici tra gli uffici pubblici preposti. Per quanto non in contrasto con l’articolato continuerà ad applicarsi la legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia).


TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
I membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia

1. I membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in una circoscrizione nazionale.

2. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale. La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all’Italia e distribuendo i seggi sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. Le liste hanno candidati di entrambi i sessi in ragione del 50 per cento presentati in ordine alternato all’interno della lista.

4. Ogni elettore può esprimere al massimo due preferenze, nel qual caso i candidati devono essere di sesso diverso pena la nullità della preferenza.

5. L’assegnazione dei seggi all’interno della lista avviene sulla base dei voti di preferenza riportati, a parità di voti prevale l’ordine di presentazione nella lista.

Art. 2
Presentazione delle candidature

1. La presentazione delle candidature avviene tramite il deposito, presso il Tribunale di Roma, di una dichiarazione autenticata, oltre che nelle forme previste delle leggi vigenti, anche mediante l’apposizione della firma digitale e sottoscritta dai candidati e da almeno 20.000 e non più di 25.000 elettori iscritti nelle liste elettorali contenente il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita e la residenza dei sottoscrittori, non oltre il trentesimo giorno anteriore alla data fissata per la votazione.

2. La certificazione delle firme e la certificazione elettorale degli atti di cui al comma 1 si svolge, oltre che nelle forme previste dalle leggi vigenti, mediante lo scambio per via telematica di documenti informatici fra gli uffici pubblici interessati.

Art. 3
Rinvio alla legge vigente

1. Per quanto non in contrasto con gli articoli 1 e 2, continua ad applicarsi la legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), e successive modificazioni; il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per definire le modalità di svolgimento delle elezioni europee, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) uniformare le previsioni vigenti per la presentazione delle candidature a quelle di cui all’articolo 2;
b) coordinare i criteri per l’attribuzione dei seggi alla disciplina di cui all’articolo 1.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali) ed è successivamente trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall’assegnazione. Decorso il predetto termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato anche in assenza dei pareri.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

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