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PROPOSTA DI LEGGE N. 2/STAT

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 2/STAT

presentata dai Consiglieri regionali
BUSIA – DESINI – PINNA Rossella – FORMA – CHERCHI Augusto – MANCA Pier Mario – COCCO Daniele Secondo – LAI – PIZZUTO – ZEDDA Paolo Flavio – USULA

il 17 aprile 2015

Modifiche della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n. 1
(Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna)


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge statutaria introduce l’istituto della doppia preferenza di genere per l’elezione del Consiglio regionale della Sardegna, istituto già riconosciuto dall’ordinamento nazionale per l’elezione dei consigli comunali e da alcune regioni per l’elezione dei consigli regionali, provinciali e comunali.

L’argomento in esame era stato oggetto di alcune proposte di legge nella passata legislatura e di un emendamento specifico al disegno di legge statutaria, divenuto poi legge statutaria 12 novembre 2013, n. 1, ma, purtroppo, non è stato neppure oggetto di votazione da parte dell’Aula, in virtù del meccanismo di voto prescelto e della soppressione dell’articolo sul quale era stato presentato l’emendamento. Si vuole solo ricordare, in questa sede, che numerosi consiglieri regionali, in quell’occasione, avevano sostenuto pubblicamente la necessità della norma; l’esito della votazione aveva dimostrato, invece, la presenza di forti resistenze.

Per questa ragione, oggi, a distanza di più di un anno dall’approvazione della legge regolatrice dell’elezione del Consiglio regionale, i proponenti intendono portare all’attenzione del nuovo Consiglio regionale la stessa materia.

Si ritiene, infatti, e la consistenza numerica delle donne anche nel nuovo Consiglio regionale lo dimostra, necessaria l’adozione di azioni positive che, senza comportare alcun vantaggio precostituito nei confronti di un sesso rispetto all’altro, possano contribuire a garantire un equilibrio nella rappresentanza del Consiglio, così come richiesto peraltro dallo Statuto regionale.

I proponenti sono consci del fatto che il ruolo che ciascuna donna e uomo possano ritagliarsi nella società, in qualunque settore, debba essere il frutto del loro lavoro, della loro serietà e delle loro capacità; pur tuttavia l’ordinamento riconosce il valore delle azioni positive rappresentate da quelle misure che tendono a ristabilire l’equilibrio in tutti i settori in cui è indubbio che l’equilibrio non c’è. Le azioni positive hanno la finalità di eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella vita lavorativa e favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro.

È opportuno, tuttavia, fin d’ora rimarcare che le azioni positive nel campo della rappresentanza politica non devono tendere all’attribuzione di un maggiore successo elettorale a un soggetto anziché a un altro per il solo fatto di appartenere a un determinato sesso ma, piuttosto, alla rimozione di tutti quegli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati.

Per riconoscere la necessità di un intervento legislativo in materia è sufficiente avere riguardo alla scarsa rappresentanza femminile nella composizione del consiglio regionale sardo, tenendo conto anche che gli aventi diritto al voto in Sardegna sono in maggioranza donne (755.078 su un totale 1.480.409) e che la popolazione femminile residente in Sardegna rappresenta la maggioranza (848.906 al 31 dicembre 2013, come si evince dal sito www.sardegnastatistiche.it).

Contesto normativo

Tra le misure potenzialmente idonee a promuovere le pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive rientra la cosiddetta “doppia preferenza di genere”, introdotta per la prima volta nell’ordinamento italiano dalla legge regionale elettorale della Campania del 27 marzo 2009, n. 4.

Tale disposizione è stata oggetto di impugnazione statale davanti alla Corte costituzionale che ne ha riconosciuto la legittimità costituzionale con la sentenza n. 4/2010. Secondo la Consulta, infatti, la norma censurata non appare idonea a prefigurare direttamente il risultato elettorale o ad alterare forzosamente la composizione dell’assemblea elettiva rispetto a quello che sarebbe il risultato di una scelta compiuta dagli elettori in assenza della regola, né attribuisce ai candidati dell’uno o dell’altro sesso maggiori opportunità di successo elettorale rispetto agli altri.

Nella prima votazione del consiglio regionale della Campania, successiva all’introduzione della doppia preferenza di genere, il numero delle consigliere elette è aumentato da 2 nel 2004 a 14 nel 2010.

L’esperienza positiva dell’introduzione della doppia preferenza di genere nella legge elettorale campana ha indotto il legislatore statale a introdurre, con la legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni), la medesima misura con riferimento alle elezioni dei consigli comunali con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti.

Successivamente, altre regioni hanno introdotto il sistema della doppia preferenza di genere nelle proprie leggi elettorali.

Passando all’ordinamento della Regione Sardegna, l’articolo 16 dello Statuto speciale prevede che la legge elettorale per l’elezione del Consiglio regionale “al fine di conseguire l’equilibrio tra uomini e donne nella rappresentanza, promuove condizioni di parità nell’accesso alla carica di consigliere regionale”. Tale disposizione, dal contenuto letterale uguale a quello della corrispondente disposizione dello Statuto campano, rappresenta la copertura dell’intervento legislativo in materia, fermo restando quanto già detto in precedenza circa la legittimità costituzionale dell’intervento alla luce dei precedenti della Corte costituzionale.

Il testo si compone di un articolo.

L’esigenza di rendere l’enunciato normativo quanto più possibile chiaro e comprensibile, a garanzia del fondamentale diritto al voto sancito dall’articolo 48 della Costituzione, ha suggerito una parziale riscrittura dell’articolo. In ossequio al criterio di semplicità nella redazione del testo normativo, l’articolo, originariamente strutturato in un unico comma eccessivamente lungo e quindi di difficile lettura, è stato ripartito in sei commi, rendendone visivamente più ordinata l’impostazione.

L’introduzione, nel quarto comma, del meccanismo della doppia preferenza di genere ha reso conseguentemente necessario prevedere, nel primo comma, l’inserimento nella scheda elettorale di due righe, in luogo di una sola, riservate all’eventuale espressione dei voti di preferenza.

Nel secondo e terzo comma si è ritenuto opportuno modificare marginalmente il testo normativo al fine di rendere più chiara la descrizione della struttura della scheda elettorale.

Nel quarto comma è stata prevista, in una prospettiva di riequilibrio della rappresentanza dei generi nella composizione del Consiglio regionale, la possibilità, per l’elettore, di esprimere anche un secondo voto di preferenza per candidati compresi nella medesima lista circoscrizionale, purché di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Nella formulazione del quarto e del quinto comma alcune parole di significato ambiguo sono state sostituite con termini univoci e più semplici.

Nel sesto comma è stata introdotta la disposizione, rivolta ai soggetti politici, secondo la quale deve essere garantita la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i messaggi autogestiti devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi della medesima lista.

Il comma 6 dà attuazione, nell’ordinamento regionale, al comma 2 bis dell’articolo 1 della legge n. 28 del 2000 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) che recita: “Ai fini dell’applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell’ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all’articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini”.

Con tale misura i proponenti intendono incidere in misura significativa sulla fase della comunicazione politica che risulta essere importante e, forse, decisiva, per il successo elettorale.

Il principio della parità di accesso per i candidati di entrambi i sessi ai programmi di comunicazione politica è stato esplicitamente previsto nell’ambito delle elezioni regionali dalla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia del 18 giugno 2007, n. 17, articolo 32. Un’identica disposizione è contenuta all’articolo 10 della legge regionale elettorale della Campania n. 4 del 2009 e nell’articolo 11 della legge regionale dell’Emilia-Romagna 18 luglio 2014, n. 15.


TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Modifiche dell’articolo 9
della legge regionale statutaria
12 novembre 2013, n.1

1. L’articolo 9 della legge regionale statutaria 12 novembre 2013, n.1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna) è sostituto dal seguente:
“Art. 9 (Espressione del voto e della doppia preferenza di genere)
1. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all’eventuale indicazione di preferenza.
2. Alla destra del rettangolo recante il contrassegno della lista circoscrizionale è riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate. Il primo rettangolo, il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Regione e i contrassegni delle liste a lui collegate sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il candidato alla Presidenza della Regione, il nome e cognome di quest’ultimo e i contrassegni delle liste a lui collegate sono posti al centro del secondo rettangolo.
3. In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con il medesimo candidato alla Presidenza della Regione la collocazione progressiva dei rettangoli recanti i contrassegni delle liste all’interno del secondo rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.
4. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo. Ciascun elettore può, altresì, esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome dei candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, esse riguardano candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.
5. L’elettore esprime il suo voto per un candidato alla Presidenza della Regione, anche non collegato alla lista circoscrizionale prescelta, tracciando un segno sul nome del candidato alla Presidenza. Se l’elettore esprime il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla Presidenza della Regione collegato.
6. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici assicurano la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, mettono in risalto con pari evidenza la presenza di candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.”.

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