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PROPOSTA DI LEGGE N. 14/STAT

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 14/STAT

presentata dai Consiglieri regionali
DERIU – OPPI – SOLINAS – MORICONI – COZZOLINO – RUBIU – ZANCHETTA – CARTA – TOCCO – PISCEDDA – SECHI – CONTU – TUNIS – PERU – MANCA – DESSÍ – TEDDE

il 3 agosto 2018

Modifiche alla legge statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna)


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di modifica alla legge statutaria si propone i seguenti obiettivi:
– renderla coerente con i principi fissati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017 in ordine alla ragionevolezza della soglia minima da superare per poter accedere ad un premio di maggioranza, fissando detta soglia in un terzo dei voti;
– superare le contrastanti interpretazioni giurisprudenziali relative all’attribuzione di seggi con i resti, prevedendo uno sbarramento dell’1,5 per cento per le liste appartenenti a coalizioni che abbiano superato il 10 per cento dei voti validi ed attribuendo i seggi solamente ai gruppi di liste che abbiano ottenuto almeno un quoziente pieno;
– prevedere la presentazione di liste regionali collegate al candidato presidente.

Si ritiene che la lista regionale collegata al candidato presidente possa essere lo strumento idoneo a portare in consiglio regionale personalità di alto livello politico, culturale e professionale rappresentative dell’intera regione, dovendo raccogliere preferenze in tutta l’isola, il cui contributo è oltremodo necessario per la coalizione o lista vincente che ha l’onere di governare.

Serve inoltre a mitigare nella maggioranza di governo le spinte localistiche di cui inevitabilmente gli eletti nelle circoscrizioni sono portatori, occorre ricordarsi che ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto speciale per la Sardegna “I consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione”.

Si prevede che i candidati nelle liste regionali possono presentarsi come candidati anche nelle liste circoscrizionali, dando precedenza alla proclamazione dell’elezione nella lista regionale.

Per il premio di maggioranza, intorno ai 20 seggi, si propone la suddivisione a metà fra la lista regionale e quelle circoscrizionali, altrimenti la lista regionale finirebbe per essere una lista bloccata, con tutti o quasi tutti eletti.

Anche nella lista regionale la proclamazione degli eletti avviene seguendo l’ordine decrescente del numero di voti di preferenza conseguiti dai candidati.

Alla reintroduzione dell’incompatibilità fra la carica di consigliere e di assessore regionale si affianca l’istituto della sospensione e della sostituzione temporanea con il candidato della stessa lista circoscrizionale o regionale che, dopo gli eletti segue nella graduatoria dei candidati redatta sulla base dei voti di preferenza conseguiti.

Ribadito che lo svolgimento dell’incarico di assessore mal si concilia con il contemporaneo svolgimento del ruolo di consigliere, si ritiene che l’introduzione dell’istituto della sospensione sia utile per l’innalzamento del livello e dell’autorevolezza politica della Giunta regionale, che, è bene non dimenticarlo mai, nel nostro ordinamento è un organo politico.


TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Modifiche all’articolo 1
della legge statutaria n. 1 del 2013

1. All’articolo 1 della legge statutaria 12 novembre 2013, n. 1 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole “ciascuna collegata” sono sostituite dalle seguenti “e a liste regionali collegate”;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5 bis. L’assegnazione di 40 seggi, dei 60 che compongono il Consiglio regionale, è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle circoscrizioni elettorali. L’assegnazione di 19 seggi è utilizzata prioritariamente per consentire il raggiungimento del numero di seggi conseguente all’attribuzione del premio spettante alla coalizione collegata al presidente eletto.”;
c) al comma 6 le parole “ciascuna collegata” sono sostituite dalla seguente “previsti”.
d) al comma 7, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“b bis) i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione che ottiene almeno il 10 per cento del totale dei voti validi, ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale, che ottengono meno dell’1,5 per cento del totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale.”.

Art. 2
Modifiche all’articolo 2
della legge statutaria n. 1 del 2013

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge statutaria n. 1 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) è inserita le seguente:
“a bis) circoscrizione elettorale regionale l’intero territorio regionale,”;
c) dopo la lettera c) è inserita le seguente:
“c bis) lista regionale, la lista di candidati collegata al candidato alla carica di Presidente della Regione da utilizzare esclusivamente per l’assegnazione dei seggi spettanti in virtù del premio di maggioranza;”.

Art. 3
Modifiche all’articolo 3
della legge statutaria n. 1 del 2013

1. Nel comma 3 dell’articolo 3 della legge statutaria n. 1 del 2013 le parole “il numero dei seggi del Consiglio meno uno” sono sostituite dalla parola “40.”.

Art. 4
Modifiche all’articolo 4
della legge statutaria n. 1 del 2013

1. All’articolo 4 della legge statutaria n. 1 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole “La dichiarazione di presentazione” sono inserite le seguenti ulteriori parole “delle liste regionali e”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. Ciascuna lista regionale deve comprendere, all’atto della presentazione, un numero di componenti non inferiore a 10 e non superiore a 20 e a pena di esclusione ogni genere deve essere rappresentato in misura eguale.”;
c) al comma 5 le parole “il collegamento con uno o più gruppi di liste” sono sostituite dalle seguenti: “il collegamento con una lista regionale e con uno o più gruppi di liste circoscrizionali”.

Art. 5
Modifiche all’articolo 7
della legge statutaria n. 1 del 2013

1. Nel comma 1 dell’articolo 7 della legge statutaria n. 1 del 2013, dopo le parole “nelle liste circoscrizionali” sono aggiunte le seguenti: “ed in quelle regionali. I candidati nelle liste regionali possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali.”.

Art. 6
Modifiche all’articolo 9
della legge statutaria n. 1 del 2013

1. All’articolo 9 della legge statutaria n. 1 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole “dai contrassegni delle liste collegate,” sono aggiunte le seguenti: “affiancate, al centro, da due righe riservate all’eventuale indicazione di preferenza a candidati nella lista regionale collegata.”;
b) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: “L’elettore può esprimere il suo voto soltanto per un candidato alla Presidenza. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome dei candidati compresi nella lista regionale collegata al candidato presidente prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse riguardano candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.”.

Art. 7
Modifiche all’articolo 13
della legge statutaria n. 1 del 2013

1. All’articolo 13 della legge statutaria n. 1 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, lettera b), le parole “una percentuale di voti compresa tra il 25 ed il 40 per cento” sono sostituite dalle parole “un numero di voti compreso fra un terzo dei voti, con arrotondamento all’unità superiore, ed il numero corrispondente al 40 per cento dei voti.”;
b) il comma 3 è soppresso;
c) al comma 4 le parole “3 sono compresi i due attribuiti” sono sostituite dalle parole: “2 é compreso quello attribuito”;
d) al comma 5 la frase “nel caso in cui la percentuale di cui al comma 1 sia inferiore al 25 per cento, tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente fra tutti i gruppi di liste ammessi al riparto con le modalità di cui all’articolo 16” è sostituita dalla seguente: “nel caso in cui il numero di voti ottenuti dal presidente proclamato eletto sia inferiore ad un terzo dei voti, con arrotondamento all’unità superiore, tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente fra tutti i gruppi di liste ammessi al riparto con le modalità di cui all’articolo 16 sostituendo il numero 40 con il numero 59.”.

Art. 8
Soppressione dell’articolo 14
della legge statutaria n. 1 del 2013

1. L’articolo 14 della legge statutaria n. 1 del 2013 è soppresso.

Art. 9
Soppressione dell’articolo 15
della legge statutaria n. 1 del 2013

1. L’articolo 15 della legge statutaria n. 1 del 2013 è soppresso.

Art. 10
Modifiche all’articolo 16
della legge statutaria n. 1 del 2013

1. All’articolo 16 della legge statutaria n. 1 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del’articolo 16 è sostituita dalla seguente: “Ripartizione dei 40 seggi”;
b) al comma 1 il primo periodo “Nei casi previsti dall’articolo 13, comma 5, detratto il seggio del presidente proclamato eletto, tutti gli altri seggi” è sostituito dalle seguenti parole: “I seggi”;
c) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) si calcola il quoziente regionale dividendo la somma delle cifre regionali di tutti i gruppi di liste circoscrizionali ammessi all’assegnazione dei seggi per 40;”;
d) al comma 1, lettera b), dopo le parole “ciascun gruppo di liste” è inserita la parola “circoscrizionali”;
e) al comma 1, lettera c), dopo le parole “sono assegnati ai gruppi”, sono inserite le seguenti: “, eccettuati quelli che non hanno conseguito alcun seggio ai sensi della lettera b)”.

Art. 11
Modifiche all’articolo 17
della legge statutaria n. 1 del 2013

1. Nel comma 7 dell’articolo 17 della legge statutaria n. 1 del 2013, dopo le parole “al minore resto”, è aggiunta la seguente “circoscrizionale”.

Art. 12
Integrazioni all’articolo 17
della legge statutaria n. 1 del 2013

1. Dopo l’articolo 17 della legge statutaria n. 1 del 2013 è inserito il seguente:
“Art. 17 bis (Attribuzione dei 19 seggi)
1. Alle liste circoscrizionali ed alla lista regionale collegata al Presidente eletto è attribuito il numero di seggi, entro il limite massimo di 19 seggi, necessario per l’utilizzo del premio di maggioranza previsto dall’articolo 13.
2. La metà del numero di seggi del premio di maggioranza, con arrotondamento all’unità superiore, è ripartito fra le liste circoscrizionali seguendo la procedura prevista dall’articolo 16 e 17, tenendo conto solamente delle cifre regionali di tutti i gruppi di liste circoscrizionali ammessi all’assegnazione dei seggi per 40 collegati al candidato eletto presidente.
3. Il restante numero di seggi del premio di maggioranza è assegnato alla lista regionale collegata al presidente eletto.
4. Qualora successivamente all’attribuzione del premio di maggioranza restino parte dei 19 seggi non utilizzati, sono ripartiti fra le liste non collegate al Presidente eletto seguendo la procedura prevista dall’articolo 16 e 17, tenendo conto solamente delle cifre regionali di tutti i gruppi di liste circoscrizionali ammessi all’assegnazione dei seggi per 40 non collegati al candidato eletto Presidente.”.

Art. 13
Modifiche all’articolo 19
della legge statutaria n. 1 del 2013

1. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge statutaria n. 1 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere a) e b) sono così sostituite:
“a) si determina la graduatoria dei candidati della lista regionale collegata al Presidente eletto a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuati, prevale l’ordine di presentazione nella lista;
b) si proclamano eletti, nei limiti dei posti spettanti alla lista regionale e seguendo la graduatoria di cui alla lettera a), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate;
c) si determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale cui sono stati attribuiti seggi a seconda delle rispettive cifre individuali; a parità di cifre individuati, prevale l’ordine di presentazione nella lista;
d) si proclamano eletti, nei limiti dei posti cui ciascuna lista ha diritto e seguendo la graduatoria di cui alla lettera a), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate che non siano già stati proclamati eletti ai sensi del lettera b).”.

Art. 14
Modifiche all’articolo 20
della legge statutaria n. 1 del 2013

1. All’articolo 20 della legge statutaria n. 1 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, in fine, il numero 15 è soppresso.

Art. 15
Modifiche all’articolo 21
della legge statutaria n. 1 del 2013

1. Nel comma 1 dell’articolo 21 della legge statutaria n. 1 del 2013 dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
“b bis) nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione delle liste regionali.”.

Art. 16
Modifiche all’articolo 21
della legge statutaria n. 1 del 2013

1. Dopo l’articolo 21 della legge statutaria n. 1 del 2013 è aggiunto il seguente:
“Art. 21 bis (Incompatibilità tra la carica di assessore e consigliere)
1. La carica di assessore regionale è incompatibile con la carica di consigliere regionale. All’accettazione della carica di assessore consegue l’immediata sospensione dalla carica di consigliere. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva alla sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista circoscrizionale o regionale che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.”.

Art. 17
Modifiche all’articolo 22
della legge statutaria n. 1 del 2013

1. Nel comma 2 dell’articolo 22 della legge statutaria n. 1 del 2013, dopo le parole “ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna,” sono inserite le seguenti: “oltre quanto previsto dall’articolo 21 bis e”.

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