Mozione n. 469

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 469

(Discussa in Aula il 22/06/2021 ai sensi dell’articolo 123 bis del Regolamento)

COCCO – LAI – AGUS – CADDEO – COMANDINI – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PIU – SATTA Gian Franco – ZEDDA Massimo – CIUSA – LI GIOI – SOLINAS Alessandro – MANCA Desiré Alma sulla necessità urgente di chiarire le modalità e i limiti per la coltivazione, trasformazione, commercializzazione ed utilizzo della canapa in Sardegna.

***************

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– negli ultimi anni si è sviluppato un forte interesse verso la coltivazione della “canapa industriale”, in relazione soprattutto ai diversi utilizzi a cui la pianta si presta quali quelli legati all’industria alimentare, tessile, cosmetica, della bioedilizia e bioenergia;
– in Italia è consentito coltivare la canapa a condizione che vengano utilizzate le varietà ammesse nell’Unione Europea (Registro Europeo delle Sementi), con un tenore di THC (Tetraidrocannabinolo) inferiore allo 0,2 per cento e che sia seguita la procedura stabilita dalle circolari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
– il quadro normativa italiano, purtroppo composito e apparentemente contraddittorio, genera dubbi interpretativi e difficoltà attuative da parte degli operatori di tutta la filiera agroindustriale della canapa e delle stesse Forze di Polizia costantemente impegnate nell’accertamento delle attività in violazione dell’articolo 74 del DPR n. 309 del 1990 (traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
– i maggiori dubbi interpretativi, anche a seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione, riguardano la cessione o vendita di prodotti contenenti “foglie, infiorescenze, olio e resine” che risulterebbe comunque un’attività illecita (a prescindere dal valore di THC della cannabis e quindi dal suo effetto stupefacente), in quanto con la revisione del sistema tabellare in materia di sostanze stupefacenti (attuata con il decreto legge n. 36 del 2014 e convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2014) è stato inserito nella tabella delle sostanze stupefacenti il termine generico “cannabis e i suoi derivati” senza distinguere la fondamentale differenza tra cannabis “indica” e “sativa”;
– diversi imprenditori sardi hanno creduto nella diversificazione delle colture approntando coltivazioni di canapa industriale, per il mercato domestico e per quello internazionale, favoriti sia dal clima favorevole della regione sia dalle sempre maggiori azioni commerciali tese a favorire la coltivazione della canapa per i diversi usi;

CONSIDERATO che:
– la legge n. 242 del 2016 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa) consente all’agricoltore la coltivazione delle diverse varietà di cannabis “sativa”, purché incluse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e nel rispetto delle specifiche prescrizioni indicate dall’articolo 3;
– tale legge inoltre promuove la coltivazione di cannabis sativa e della filiera agroindustriale della canapa quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, e come coltura da impiegare in qualità di sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione;
– alcune interpretazioni da parte di chi esegue i controlli, anche a livello locale, insistono sull’efficacia drogante della “generica” pianta cannabis senza entrare in merito ai valori di THC, determinando la possibilità di sequestri preventivi delle coltivazioni e dei prodotti sulla base del semplice sospetto di attività non conformi e ponendo, pertanto, un grosso freno alle attività imprenditoriali dell’intera filiera della canapa;

EVIDENZIATO che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha emanato, nel maggio 2018, una circolare riguardante le disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa della varietà cannabis sativa, in cui si ribadisce che la coltivazione è consentita, precisando che l’utilizzo delle sue infiorescenze, pur non essendo citate espressamente dalla legge n. 242 del 2016, rientrano nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché il contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa e sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti;

RITENUTO che:
– sia necessario tutelare un settore produttivo in cui molti imprenditori, spesso giovani, hanno investito e che può portare lavoro e benessere alla regione;
– sia necessario incentivare l’intera filiera agroindustriale e agroalimentare della canapa in Sardegna promuovendo il ruolo strategico delle coltivazioni e dei suoi derivati specialmente in un’ottica di sostenibilità ambientale e di sviluppo economico dei territori quali la bonifica dei terreni e dei siti inquinati, la bioedilizia e la bioenergia,

impegna il Presidente della Regione

ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché la Regione si faccia parte attiva nei confronti del Governo al fine di chiarire le modalità e i limiti per la coltivazione, trasformazione, commercializzazione ed utilizzo della canapa in Sardegna.

Cagliari, 14 maggio 2021

Condividi: