Mozione n. 233

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 233

GIAGONI – ENNAS – MANCA Ignazio – PIRAS, sulla possibilità di consentire l’immediata riapertura delle attività di toelettatura per animali sull’intero territorio regionale classificate dal codice ministeriale Ateco 96.09.04.

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IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che:
– il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri ha emanato la deliberazione con la quale si dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
– al fine di fronteggiare l’emergenza il Presidente della Regione ha emanato la prima ordinanza in data 22 febbraio 2020 quale atto “contingibile ed urgente per l’attuazione delle disposizioni del Ministero della salute emanate in data 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 concernente “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, applicabili sull’intero territorio nazionale” e i successivi DPCM emanati per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2;

PRESO ATTO che le misure contenitive che hanno riguardato il mondo del lavoro si sono rese necessarie per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la popolazione generale, ma anche per caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa per il rischio di contagio;

RILEVATO che le misure poste in essere al fine di limitare, contenere e debellare il contagio da coronavirus per quanto necessarie e indispensabili, finiranno per creare ripercussioni negative di natura economica e che queste saranno sicuramente rilevanti, andando di conseguenza a gravare in maniera negativa sulle imprese e le aziende della nostra Isola;

CONSIDERATO che le Regione sta ponendo in essere tutta una serie di misure per contrastare la crisi economica che inevitabilmente sta ripercuotendosi sia tra i privati cittadini, che in particolar modo sulle aziende e imprese;

RITENUTO che:
– il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:
– esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
– prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
– aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.);
– tali profili di rischio possono assumere una diversa entità, ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate;

ATTESO che:
– fra le attività lavorative sospese a seguito dei provvedimenti sopracitati rientra anche l’attività di toelettatura per animali domestici;
– tale attività pur non rientrando fra i cosiddetti “servizi alla persona”, tuttavia ha lo stesso codice ATECO 96.09.04, di tale categoria;

RILEVATO, altresì, che:
– l’attività di toelettatura viene effettuata da una sola persona, munita di mascherina e guanti, con l’utilizzo di acqua ozonizzata corrente e ozono che permette di igienizzare l’ambiente di lavoro, oltre che gli animali;
– l’attività lavorativa viene svolta per appuntamento, non consentendo peraltro ai proprietari degli animali di sostare all’interno del locale durante i trattamenti, annullando conseguentemente le possibilità di contatto fra le parti;

CONSIDERATO altresì che la toelettatura non deve essere ritenuta esclusivamente estetica, ma può ascriversi nell’ambito del benessere animale, posto che spesso vengono effettuati trattamenti medicali per il derma degli animali, che in autonomia in ambito domestico è spesso difficoltoso svolgere;

VISTA pertanto la bassa probabilità di esposizione al contatto con le fonti di contagio, la prossimità con altri soggetti lavoratori resa nulla dal fatto che si opera senza la presenza di altri addetti, e l’aggregazione di terzi limitata o nulla del tutto,

impegna il Presidente della Regione e gli Assessori competenti

ad adottare i provvedimenti necessari al fine di accordare la riapertura immediata a livello regionale delle attività di toelettatura per animali attualmente codificate con il codice Ateco 96.09.04, slegandola pertanto dalla categoria delle altre attività relative ai servizi alla persona ricomprese in tale categoria.

Cagliari, 24 aprile 2020

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